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Quali maggioranze per installare pannelli fotovoltaici in condominio?

12 Aprile 2024
Quali maggioranze per installare pannelli fotovoltaici in condominio?
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Quorum in assemblea condominiale per approvare l’installazione di pannelli solari in condominio e come ripartire le spese.

L’installazione di pannelli fotovoltaici nei condomini rappresenta una scelta sostenibile e vantaggiosa per ridurre le spese energetiche comuni. Tuttavia, per procedere con tali lavori, quando essi sono finalizzati ad alimentare gli impianti comuni (ascensore, illuminazione e altri servizi condominiali), è necessaria l’approvazione della maggioranza dei condòmini, secondo specifiche disposizioni normative. In questo articolo, vedremo quali sono le maggioranze per installare pannelli fotovoltaici in condominio che l’assemblea deve raggiungere e come vengono ripartite le spese per il montaggio dei pannelli solari.
Indice
Quali maggioranze sono necessarie per il fotovoltaico condominiale?
Come si ripartiscono le spese per l’installazione?
Che succede se l’impianto è di proprietà individuale?
Quali maggioranze sono necessarie per il fotovoltaico condominiale?
L’approvazione dell’installazione di pannelli fotovoltaici in un condominio dipende dalla natura e dall’entità dei lavori previsti. La legge italiana individua tre scenari principali:

se è disponibile una perizia che attesti il contenimento dei consumi energetici, l’articolo 26, comma 2, della Legge 10/1991 stabilisce che è sufficiente ottenere la maggioranza degli intervenuti in assemblea e 334 millesimi di proprietà;
in mancanza di una perizia, l’articolo 1120, n. 2, del Codice civile richiede la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi di proprietà;
se l’installazione comporta modifiche significative alle parti comuni, secondo l’articolo 1122 bis comma 3 del Codice civile, è necessaria una maggioranza degli intervenuti e 667 millesimi di proprietà.
Come si ripartiscono le spese per l’installazione?
Le spese sostenute per l’installazione dei pannelli fotovoltaici devono essere ripartite tra tutti i condòmini in base alle quote millesimali di proprietà, come previsto dall’articolo 1123, primo comma, del Codice civile. Questa regola può essere derogata solo tramite un accordo unanime tra tutti i partecipanti al condominio, ma non può essere modificata sulla base del numero di appartamenti.

Che succede se l’impianto è di proprietà individuale?
Il singolo condomino può installare un impianto fotovoltaico sul tetto o sulla terrazza condominiale senza bisogno di dover chiedere l’autorizzazione all’assemblea del condominio. L’articolo 1102 del Codice civile infatti consente a ciascun condomino di usare le parti comuni a patto di:

non alterare il decoro architettonico dell’edificio;
non pregiudicare la stabilità dell’edificio;
non impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa comune;
non alterare la destinazione d’uso dell’area occupata.
Il condomino interessato deve solo dare una comunicazione preventiva all’amministratore il quale dovrà, a sua volta, informare l’assemblea alla prima riunione utile.

Quanto all’occupazione dello spazio, la giurisprudenza ritiene condivisibile un criterio di ripartizione del tetto secondo millesimi di proprietà, tenendo anche conto della più o meno favorevole esposizione dell’impianto alla luce solare.

Se la terrazza è di proprietà esclusiva del condomino, è necessario il consenso del titolare.

Se il regolamento condominiale vieta l’installazione di pannelli fotovoltaici, il condomino non può installare l’impianto salvo diversa volontà dell’assemblea assunta all’unanimità.

Visto su: La legge per tutti

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