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Quando si lascia una casa in affitto bisogna imbiancare?

9 Maggio 2024
Quando si lascia una casa in affitto bisogna imbiancare?
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Obbligo di tinteggiare l’appartamento: a carico dell’inquilino o del padrone di casa?

È scaduto il contratto di affitto. Hai riconsegnato le chiavi al proprietario ma questi ha notato alcuni danni ai muri dell’appartamento: macchie di umidità, sporcizia, fori praticati per mensole e quadri, scritte e altri segni. Di conseguenza, ti ha chiesto di ritinteggiare le pareti. Ma sei davvero tenuto a farlo, anche se il contratto di locazione non prevede nulla in merito? Quando si lascia casa in affitto bisogna imbiancare?

In generale, il locatario non deve pagare le spese per il ripristino dell’appartamento se le sue condizioni si sono deteriorate a seguito del normale uso quotidiano dello stesso. Tuttavia, in presenza di ulteriori danni derivanti da incuria o negligenza, scatta l’obbligo di ripristino o di risarcimento.

Come vedremo a breve, la legge non obbliga specificamente alla tinteggiatura al termine di ogni contratto di locazione, ma se il danno alle pareti compromette significativamente l’aspetto e la funzionalità dell’immobile, il proprietario può legittimamente richiedere un intervento appropriato che potrebbe includere anche la pitturazione. Cerchiamo di comprendere meglio tali aspetti.

Indice
Obblighi dell’inquilino alla scadenza del contratto di affitto
Tinteggiatura pareti dell’appartamento: chi deve farla?
Quando obbligare l’inquilino a imbiancare
Giurisprudenza su tinteggiatura muri alla fine della locazione

Obblighi dell’inquilino alla scadenza del contratto di affitto
Come anticipato, con la restituzione delle chiavi, il conduttore deve lasciare l’appartamento nelle condizioni in cui gli è stato affidato, salva la normale usura determinata dall’uso quotidiano del bene. Se, all’inizio della locazione, non è stato redatto un verbale che descrivesse le condizioni dell’immobile, questo si presume ricevuto in buono stato; pertanto, in tali condizioni, deve essere restituito.

Ciò significa che tutti i danni causati dall’incuria, dalla negligenza o dalla stessa volontà dell’affittuario ricadono su di lui; invece, quelli conseguenti al semplice utilizzo del bene conforme alla sua destinazione colpiscono il locatore.

Tanto per fare qualche esempio, è a carico del padrone di casa la sostituzione delle corde delle persiane ormai consumate per l’uso quotidiano o il rinnovo della moquette usurata per il continuo calpestio. Se si guasta lo scaldabagno o la caldaia, l’acquisto del nuovo impianto o la riparazione del vecchio è una spesa che deve sostenere sempre il locatore, a meno che non risulti che il guasto sia stato determinato da un cattivo uso del conduttore.

Tinteggiatura pareti dell’appartamento: chi deve farla?
Al termine della locazione, è quasi sempre necessario provvedere alla tinteggiatura delle pareti. Ciò è una conseguenza del «normale uso» dell’appartamento. Difatti, quando si parla di «normale uso» si intende anche la possibilità di appendere quadri (o poster nella camera dei ragazzi). È naturale e del tutto immaginabile, infatti, che un’abitazione sia abbellita dai dipinti sulle pareti, né si può considerare tale uso come “non conforme” alla destinazione del bene o conseguenza di una condotta colpevole dell’inquilino. Anche la stuccatura dei buchi determinati dai chiodi, quindi, è una conseguenza di tale uso.

In sintesi, le spese per tinteggiatura e stuccatura delle pareti possono rientrare in quella manutenzione ordinaria che spetta compiere al locatore in quanto conseguenza del normale uso dell’immobile. Il padrone di casa non può, pertanto, pretendere che tale spesa ricada sull’inquilino.

Dunque, in assenza di patti contrari, quando si lascia una casa in affitto non bisogna imbiancare essendo questo un onere del proprietario dell’immobile. Il locatore, di conseguenza, non potrà neanche trattenere la cauzione consegnatagli all’inizio del contratto per compensarla con tali spese.

Quando obbligare l’inquilino a imbiancare
Il contratto di affitto potrebbe però prevedere diversamente e stabilire, in deroga alla legge, che l’inquilino debba imbiancare le pareti al termine della locazione. Si tratta di una clausola che deve essere però esplicitamente inserita nel contratto ed accettata dalle parti alla stipula dello stesso. Solo in presenza di una tale pattuizione sarebbe compito dell’affittuario provvedere alla tinteggiatura e stuccatura delle pareti. Diversamente, non può essere obbligato a farlo.

La clausola in questione è stata ritenuta lecita dalla giurisprudenza solo a seguito dell’abrogazione dell’articolo 79 della legge sull’equo canone. In precedenza, infatti, tale norma stabiliva il divieto di attribuire al locatore un canone maggiore o altri vantaggi rispetto a quelli previsti dalla legge. Pertanto, veniva ritenuta nulla la previsione contrattuale volta a scaricare sull’inquilino le spese per il deterioramento subito dalla casa conseguentemente al suo normale uso (ponendo quindi a suo carico anche la spesa per la tinteggiatura delle pareti). Ci sono infatti numerosi precedenti giurisprudenziali [1] che stabiliscono la nullità di tale clausola. Ma, come detto, oggi le cose sono cambiate a seguito dell’abrogazione dell’art. 79, sicché ora il locatore può ben stabilire, nel contratto, in accordo con il conduttore, che sia quest’ultimo a farsi carico delle spese ditinteggiatura.
Giurisprudenza su tinteggiatura muri alla fine della locazione
Secondo la giurisprudenza, il locatore può trattenere la cauzione ricevuta alla stipula dell’affitto a compensazione dei danni all’appartamento solo se c’è l’accordo con l’inquilino sulle responsabilità e sull’ammontare della spesa. Diversamente, egli deve promuovere una causa di risarcimento del danno affinché sia il giudice ad accertare la sussistenza del debito e la sua entità. Insomma, il proprietario non può autodeterminare da sé l’importo del costo per la tinteggiatura dell’immobile.

È chiaro che il magistrato potrà porre tale spesa a carico del conduttore solo se espressamente previsto nel contratto di locazione.

Visto su: La legge per tutti

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