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Demolizione opera abusiva: si può evitare?

7 Dicembre 2022
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Se il risultato del lavoro lo consente, va abbattuta la parte costruita senza permesso, altrimenti l’ordine riguarda l’intero edificio.

Chi esegue un lavoro edilizio senza il permesso di costruire o, comunque, senza alcuna autorizzazione deve aspettarsi che, in caso di verifica da parte dell’autorità competente, possa ricevere un ordine di buttare giù tutto quanto. Il provvedimento può essere deciso da un giudice penale come sanzione accessoria nel caso in cui sia stato commesso un reato edilizio oppure da un ente della Pubblica amministrazione, come un Comune o, ancora, da entrambi. Inoltre, può riguardare solo la parte che è stata fatta «in più», cioè quella fatta senza permesso, ma può anche comportare l’abbattimento dell’intero fabbricato se è stato sottoposto ad una modifica radicale e definitiva. Ci sono, però, dei casi in cui la demolizione di un’opera abusiva si può evitare?

Sull’argomento si è pronunciata recentemente la Cassazione.

 

Indice

1 Demolizione: quando viene decisa?
2 Come funziona la procedura di demolizione dell’opera abusiva?
3 Opera abusiva: si può chiedere una sanatoria?
4 Quando si può evitare una demolizione?

Demolizione: quando viene decisa?

Comune, Regione o Prefettura possono emanare un provvedimento di demolizione di un’opera abusiva nel caso in cui l’immobile sia stato fatto:

in assenza o in difformità totale dal permesso di costruire: il fabbricato risulta completamente diverso da quello previsto nel progetto che era stato allegato alla richiesta di autorizzazione;
con modifiche essenziali rispetto al permesso che è stato rilasciato.

L’opera può sconfinare nell’abuso edilizio anche in caso di ristrutturazione quando viene realizzata senza permesso o con variazioni essenziali e, pertanto, può essere oggetto di un provvedimento di demolizione.
Come funziona la procedura di demolizione dell’opera abusiva?

Il primo passo per arrivare al provvedimento di demolizione di un’opera abusiva viene fatto durante il sopralluogo in loco degli agenti di Polizia locale, quando (su segnalazione o d’ufficio) viene accertato il lavoro difforme o per il quale non è stato concesso alcun permesso. In tale occasione, viene redatto il relativo verbale.

Successivamente, viene notificata all’interessato l’ordinanza di rimuovere o di demolire la parte abusiva dell’immobile e di ripristinare il bene allo stato originario entro 90 giorni. Se il destinatario dell’ordinanza fa finta di niente e disattende il provvedimento, il Comune (oppure la Regione o il Prefetto) emana una nuova ordinanza con cui, effettuato un ulteriore sopralluogo, viene deciso il definitivo abbattimento dell’opera abusiva. La demolizione spetta ad una ditta incaricata, a spese del responsabile dell’abuso. In alternativa, il bene ed il terreno in cui si trova possono essere acquisiti in forma gratuita dal Comune, se l’opera non è in contrasto con le regole urbanistiche della zona. In pratica, viene confiscato e destinato ad uso pubblico.

Oltre all’ordine di demolire l’opera abusiva, può essere applicata una sanzione pecuniaria tra 2.000 e 20.000 euro a seconda della gravità del fatto.
Opera abusiva: si può chiedere una sanatoria?

Una volta ricevuto l’ordine di demolire l’opera abusiva, è possibile chiedere una sanatoria dell’abuso edilizio presentando un’istanza con la quale cercare di dimostrare la legittimità del lavoro effettuato che deve avere una doppia conformità: da un lato, deve rispettare la disciplina edilizia in vigore quando è stata realizzata l’opera e, dall’altro, deve rispettare anche quella applicabile quando viene presentata la domanda.

La richiesta di sanatoria può essere presentata anche quando è stato proposto ricorso al Giudice amministrativo contro l’ordine di demolizione, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento: in questo caso, l’ordine di abbattimento rimane sospeso, in attesa che si concluda il nuovo procedimento che riguarda la sanatoria.
Quando si può evitare una demolizione?

Secondo un parere espresso recentemente dalla Cassazione, e riportato in forma integrale in fondo a questo articolo [1], per bloccare una demolizione decisa a causa di un’opera abusiva è necessario che l’impossibilità sia «oggettiva e assoluta». In pratica, l’ordine di abbattimento si può bloccare solo se le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle non abusive ed il rispristino compromette la stabilità dell’intero edificio.

La Suprema Corte si era occupata di un’opera consistente nella modifica di sagome e di aumento di superficie e volume che costituivano un intervento di ristrutturazione in totale difformità dal permesso di costruire rilasciato a suo tempo.

I giudici di legittimità hanno precisato che quando le opere abusive siano collegate a opere lecite, l’ordine di demolizione deve riguardare solo le prime, cioè la parte non autorizzata, sempre che siano entrambe autonome e che, quindi, non si sia creato un manufatto unico e definitivamente modificato. In quest’ultimo caso, aggiunge la Cassazione, sarà inevitabile la demolizione dell’intero fabbricato, poiché l’abuso va ad interessare tutto l’edificio.

 

Visto su : La legge per tutti

 

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