Visura cattivi pagatori.
Visura cattivi pagatori.
Prestiti personali e inadempimento. Le conseguenze alle quali vanno incontro i debitori insolventi. Cosa accade quando si saltano le rate dei finanziamenti.
Hai un finanziamento in corso e non riesci più a saldare le rate? Sei sovraindebitato e ti arrivano continui solleciti di pagamento?
Fai attenzione perché se non adempi al tuo debito puoi essere segnalato alla centrale dei rischi. Se, invece, hai il dubbio che ciò sia già avvenuto e vuoi verificarlo con certezza chiedi una visura dei cattivi pagatori.
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La questione è particolarmente complessa e, soprattutto, coinvolge le emozioni, le paure e i timori tipici delle situazioni di insolvenza. Ecco perché nelle righe che seguono proviamo a chiarirci le idee.
In particolare, in questo articolo vogliamo fornire alcune coordinate utili per tutti i consumatori.
Indice
1 Chi è il cattivo pagatore?
2 Cos’è la Centrale dei Rischi della Banca di Italia?
3 Come si accede al registro dei debitori sofferenti?
4 Che cos’è il Crif?
5 Come si fa una visura dei cattivi pagatori?
Chi è il cattivo pagatore?
Quando si fa eccessivo ricorso al credito messo a disposizione dalle finanziarie si rischia di sovraindebitarsi. In altri termini, il consumatore impegna tutto il proprio stipendio nel pagamento delle rate mensili.
Una situazione del genere è difficilmente sostenibile. Prima o poi si arriva al punto di dover saltare il pagamento di qualche mensilità per far fronte alle necessità quotidiane: spesa, farmaci, libri scolastici, abbigliamento dei bambini e così via.
A dire il vero, una tale circostanza può verificarsi anche quando si è acceso un solo prestito o un mutuo bancario, ma subentrano delle situazioni impreviste. Facciamo un esempio.
Luigi ha chiesto a una finanziaria un prestito di 10.000 euro per comprare una nuova macchina. La domanda viene accettata perché ha tutte le carte in regola per ottenere il prestito. Tuttavia, l’impresa presso la quale Luigi lavora subisce un corto circuito. I locali commerciali e tutta la merce prendono fuoco e vanno letteralmente in fumo. Il titolare non può più ripartire con il lavoro e Luigi viene licenziato. Non ha più uno stipendio sicuro e non può pagare le rate mensili.
In queste ipotesi, purtroppo, i rischi cui va incontro il debitore inadempiente sono molti. Egli finisce nella rete delle società di recupero crediti e può essere oggetto di provvedimenti esecutivi (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti). Inoltre, il soggetto moroso viene segnalato alla centrale di rischio come cattivo pagatore. È questo un titolo che marchia la persona per lungo tempo e che le preclude la possibilità di avere nuovi finanziamenti. Infatti, quando un istituto di credito verifica l’esistenza di una registrazione con tale etichetta molto difficilmente (quasi mai a dire il vero) concederà nuovi prestiti, anche se di piccolo ammontare.
Le Centrali dei Rischi possono avere varia natura: la più importante fa capo alla Banca di Italia, mentre le altre hanno carattere privato.
Cos’è la Centrale dei Rischi della Banca di Italia?
La Centrale dei Rischi (CR) della Banca di Italia è un archivio utilizzato per catalogare le operazioni economiche più importanti delle famiglie e delle imprese italiane. Tale registro fa riferimento ai debiti comunicati dagli intermediari finanziari (pensa, ad esempio, alle società di finanziamento più importanti) che sono stati contratti dagli interessati sia in proprio sia per conto di altri con apposita garanzia (pensa, ad esempio, al padre che con la sua pensione fa da garante al figlio).
Nella CR confluiscono soltanto le segnalazioni più importanti dal punto di vista economico. Infatti, esiste una soglia di sbarramento: vengono prese in considerazione le posizioni bancarie e finanziarie di importo pari o superiore a 30.000 euro.
Il debitore viene segnalato alla centrale quando l’intermediario ha fondate ragioni per considerarlo “sofferente”. In particolare, si utilizza l’espressione di debitore in sofferenza quando un soggetto presenta gravi difficoltà nel rimborsare la somma dovuta.
Per giungere a una conclusione del genere, il finanziatore deve prendere in considerazione l’intero impianto patrimoniale del soggetto e non può far riferimento soltanto a singoli episodi (pensa, ad esempio, al ritardo nel pagamento di una o più rate). Peraltro, l’intermediario è responsabile nei confronti della Banca di Italia e del proprio cliente della correttezza delle informazioni trasmesse. In caso di errori, omissioni o dati manomessi il debitore può presentare reclamo all’Arbitro bancario, una figura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, oppure può rivolgersi al giudice ordinario per avviare un procedimento giudiziale.
Dopo aver ricevuto la segnalazione, la Centrale dei Rischi, seppur nel rispetto delle norme sulla privacy, inserisce il debitore in sofferenza in un apposito registro.
Possono chiedere di fare accesso a tale elenco gli intermediari finanziari:
per le posizioni dei propri clienti al fine di verificare l’ammontare complessivo del loro indebitamento, il tipo di prestito che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti;
per le posizioni di soggetti che non sono ancora loro clienti, ma che potrebbero diventarlo perché hanno presentato una richiesta di finanziamento.
La funzione della centrale è quella di “premiare” i consumatori più meritevoli (coloro, cioè, che hanno prestato sempre fede ai propri impegni) e di limitare i casi di inadempimento sanzionando i soggetti morosi con un accesso al credito limitato.
Come si accede al registro dei debitori sofferenti?
Per verificare la propria iscrizione alla Centrale dei Rischi e i dati in essa riportati è sufficiente presentare un’apposita richiesta.
La procedura è gratuita e può essere attivata sia dalle persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni sia dalle persone giuridiche (associazioni, imprese e così via) per il tramite del loro rappresentate legale.
La domanda di accesso al registro può essere proposta con due modalità:
direttamente presso le filiali della Banca di Italia presenti su tutto il territorio nazionale;
attraverso la procedura telematica messa a disposizione della piattaforma di Bankitalia. In tal caso, è possibile accedere ai servizi on line dopo aver fatto l’identificazione con Spid, con Carta nazionale dei servizi oppure con apposito modulo corredato da copia di un documento di identità.
Di solito, salvo rare eccezioni, la risposta alla domanda di accesso viene fornita entro 30 giorni dalla richiesta. I termini possono aumentare a 90 giorni nel caso di istanza presentata da un delegato per conto di una persona giuridica.
Che cos’è il Crif?
Spesso, nel linguaggio comune, si fa confusione tra Cr e Crif.
Si tratta in realtà di due differenti sistemi di archiviazione dei dati dei debitori. Con il termine Crif, infatti, si intende il gestore di un Sic, ossia di un sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati forniti dalle finanziarie che ne fanno parte. La partecipazione degli intermediari a tale sistema è volontaria.
In tale registro, a differenza di quanto accade per la centrale di Bankitalia, vengono inserite tutte le operazioni economiche delle persone che richiedono un finanziamento. Infatti, il sistema di informazioni creditizie, che prende il nome di Eurisc, conteggia tanto le transazioni positive (e, quindi, quelle con adempimento regolare) quanto le situazioni di sofferenza (e, dunque, quelle facenti capo ai cattivi pagatori).
Le particolari caratteristiche di tale gestione fanno sì che gli enti finanziatori possano accedere ai dati in esso contenuti (che nel 95% dei casi attengono a persone fisiche e giuridiche in regola con la propria posizione) soltanto nei seguenti casi:
quando devono valutare una nuova richiesta di finanziamento;
per tutto il periodo di validità del prestito;
per prevenire il rischio di frodi;
per verificare l’attendibilità e la puntualità del cliente (o del potenziale cliente).
Diversa è, invece, la posizione del debitore che vuole conoscere la propria posizione all’interno del registro. In tal caso egli può sempre chiedere di prendere visione delle informazioni che lo riguardano.
Come si fa una visura dei cattivi pagatori?
Per conoscere le informazioni contenute nei registri finanziari e verificare la presenza di annotazioni come cattivi pagatori è sufficiente presentare una richiesta al Crif.
Al pari di quanto avviene per la centrale dei rischi, la domanda può essere presentata da privati e da aziende; anche in questo caso la risposta viene fornita entro 30 giorni.
L’istanza può essere inoltrata, dopo aver compilato il modulo presente sul sito, per mail (ordinaria o certificata) oppure tramite servizio postale con raccomandata a/r.
Tuttavia, a differenza dell’istanza rivolta alla Banca di Italia, in questo caso la visura è gratuita soltanto per le persone fisiche. Le imprese, infatti, entro 15 giorni dal riscontro alla loro richiesta devono pagare:
4 euro (iva inclusa) nel caso in cui vengano rilevate informazioni (come, ad esempio, la sentenza di un tribunale);
10 euro (iva inclusa) nel caso in cui non vengano rilevate informazioni.
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito direttamente sul sito Crif oppure nei punti vendita sisal utilizzando l’apposito codice a barre rilasciato nella lettera di risposta alla richiesta di accesso.
AUTORE: Tiziana Costarella