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Superbonus del 110%: nuovi vincoli nel decreto.

17 Maggio 2020
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Superbonus del 110%: nuovi vincoli nel decreto.

Nel testo definitivo del Dl Rilancio, limiti sulle classi energetiche, i materiali e i tetti di spesa per i lavori di riqualificazione energetica.

È confermato nel decreto Rilancio che sarà approvato oggi dal Consiglio dei ministri il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli immobili, che si tratti di condomini o di singole abitazioni. Emergono, però, alcune modifiche all’agevolazione. In pratica, il bonus viene erogato solo se si garantisce «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». Altrimenti, niente beneficio.

Inoltre, i materiali isolanti utilizzati per il cappotto termico dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto Ambiente approvato l’11 ottobre 2017. Vincoli anche per il sismabonus: il superbonus del 110% sarà concesso solo se contemporaneamente viene sottoscritta una polizza assicurativa anticalamità.
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Modificate le soglie massime degli importi. Per gli edifici unifamiliari, il limite di spesa si colloca in 30mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali. Ne beneficeranno, soprattutto, i condomini, il cui tetto di spesa si ottiene moltiplicando questa soglia per il numero delle unità immobiliari. Gli interventi, oltre alle parti comuni dell’edificio, interessano anche le singole unità adibite ad abitazione principale.

Per quanto riguarda, invece, i pannelli solari, potranno godere dell’agevolazione se abbinati ad uno degli interventi cosiddetti trainanti, vale a dire: isolamento termico, caldaia a pompe di calore o a condensazione, messa in sicurezza sismica dell’edificio. In questo caso, la soglia è doppia: limite complessivo di 48mila euro e limite per Kw di potenza nominale dell’impianto che viene ora ridotto da 2.400 a 1.600 euro. Resta fermo a 1.000 euro il limite per Kw per i sistemi di accumulo integrati nell’energia fotovoltaica. Gli impianti si potranno installare contemporaneamente ai pannelli o anche successivamente, senza perdere l’agevolazione. Da sottolineare, anche in questo caso, un vincolo importante: l’energia non autoconsumata deve essere ceduta al Gse.

Non cambia, invece, lo spirito della norma: il beneficio consente di effettuare i lavori e di cedere il credito di imposta alle banche e agli altri intermediari finanziari, con la possibilità dello sconto in fattura che permette al contribuente di non pagare alcun anticipo.

Infine, verrà richiesta l’asseverazione del progetto da parte dei tecnici abilitati e una copia sarà trasferita all’Enea.

AUTORE: Carlos Arija Garcia

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