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Video sorveglianza in condominio: normativa e regole privacy.

5 Aprile 2023
Video sorveglianza in condominio: normativa e regole privacy.
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Telecamere in condominio: autorizzazioni, maggioranze, cartelli e avvisi, rispetto della riservatezza.

La videosorveglianza in condominio è una questione che riguarda la sicurezza delle persone e dei beni all’interno degli edifici residenziali. Tuttavia, l’installazione di telecamere può sollevare problemi legati alla privacy dei condomini.

In questo articolo, analizzeremo la normativa che regolamenta l’installazione delle telecamere in condominio, le conseguenze sulla privacy e le condizioni in cui l’installazione potrebbe risultare illegittima nonostante l’approvazione assembleare.

Indice

1 La maggioranza necessaria per l’installazione delle telecamere
2 L’importanza della normativa sulla privacy
3 Obbligo di segnalare le telecamere e rispetto della privacy
4 L’installazione delle telecamere e l’unanimità dei consensi
5 Tutela degli inquilini e degli altri soggetti coinvolti
6 Evitare un’interpretazione meramente formalistica delle norme
7 Esempi concreti
8 Conclusione

La maggioranza necessaria per l’installazione delle telecamere

L’articolo 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma del condominio 220/2012, stabilisce la maggioranza necessaria per l’approvazione dell’installazione delle telecamere di videosorveglianza sulle parti comuni del condominio. La delibera deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile, ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
L’importanza della normativa sulla privacy

Nonostante la previsione di una maggioranza specifica per l’installazione delle telecamere, è fondamentale tener conto della normativa sulla tutela dei dati personali e dei provvedimenti generali emanati dal Garante della privacy. Queste disposizioni sono complementari alla normativa sulle maggioranze condominiali e mirano a garantire il rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità nell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

La legge a riguardo stabilisce che, per installare telecamere sulle parti comuni, bisogna sempre posizionare l’avviso in modo che tutti possano essere consapevoli dei controlli.

Ciascun condomino invece può installare una telecamera privata, senza bisogno del consenso dell’assemblea e senza bisogno di apporre avvisi. Tuttavia, l’angolo di visuale dovrà essere il più stretto possibile, evitando di invadere le parti comuni come scale e pianerottoli. Diversamente si commette reato di illecita interferenza nella vita privata altrui.

Un condominio decide di installare telecamere per monitorare l’accesso al garage comune a seguito di furti ripetuti. In questo caso, l’installazione potrebbe essere considerata legittima, in quanto risponde a un’esigenza concreta di sicurezza e rispetta i principi di liceità, necessità e proporzionalità.

Le linee guida europee 3/2019 sul trattamento dei dati personali del 10 luglio 2019, adottate in Italia in data 29 gennaio 2020, ribadiscono l’importanza del rispetto della privacy nell’installazione di sistemi di videosorveglianza in condominio. Inoltre, il vademecum del 10 ottobre 2013 sottolinea la necessità di fornire un’informativa adeguata ai condomini riguardo all’utilizzo dei dati raccolti dalle telecamere.
Obbligo di segnalare le telecamere e rispetto della privacy

L’installazione di un sistema di videosorveglianza in un condominio deve seguire le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tra queste misure, troviamo:

l’obbligo di segnalare le telecamere con appositi cartelli ben visibili, anche di notte;
la conservazione delle registrazioni per un periodo limitato;
la limitazione dell’inquadratura delle telecamere alle sole aree comuni, evitando la ripresa di luoghi circostanti e particolari irrilevanti;
la protezione dei dati raccolti con misure di sicurezza adeguate, consentendo l’accesso solo alle persone autorizzate.

Principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità

Per valutare la proporzionalità dell’installazione delle telecamere, è necessario considerare le misure di sicurezza già adottate o da adottare, come sistemi di allarme, blindature o protezioni rinforzate di porte e portoni. L’installazione delle telecamere deve essere ponderata rispetto a queste misure, per garantire che l’interesse alla sicurezza sia bilanciato con il rispetto della privacy dei condomini.

In un condominio dove sono già stati adottati sistemi di allarme e cancelli automatici per limitare gli accessi non autorizzati, l’installazione di telecamere potrebbe essere considerata sproporzionata se non sussistono ulteriori ragioni concrete di sicurezza che ne giustifichino l’utilizzo.

La disciplina sulla protezione dei dati personali richiede che l’utilizzo dei dati rispetti i seguenti principi generali:

liceità: il trattamento dei dati deve essere lecito;
necessità: i dati personali identificabili devono essere utilizzati solo se le finalità del trattamento non possono essere realizzate con dati anonimi;
proporzionalità: l’installazione delle telecamere deve essere decisa solo in presenza di rischi reali e non affrontabili con altre misure di sicurezza, come custodi, porte blindate o sistemi di allarme;
finalità: i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

L’installazione delle telecamere e l’unanimità dei consensi

Una parte della giurisprudenza sostiene che la delibera che ha per oggetto la videosorveglianza debba essere approvata all’unanimità. Tuttavia, la Cassazione, con l’ordinanza del 11 maggio 2022, numero 14969, ha affermato che per l’installazione delle telecamere sulle parti condominiali è sufficiente la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile, senza necessità dell’unanimità dei consensi.
Tutela degli inquilini e degli altri soggetti coinvolti

L’installazione di sistemi di videosorveglianza può influire sui diritti non solo dei condòmini, ma anche dei conduttori, dei dipendenti e di chiunque abbia accesso allo stabile. Pertanto, è fondamentale che la videosorveglianza non sia utilizzata come sostituto di altre misure di sicurezza normalmente impiegate per proteggere le persone e i loro beni. La valutazione dell’opportunità di installare un sistema di videosorveglianza deve basarsi sugli elementi specifici di ciascuna situazione e, in particolare, sulle caratteristiche del singolo edificio.
Evitare un’interpretazione meramente formalistica delle norme

Una lettura puramente formale dell’articolo 1122-ter potrebbe portare a conclusioni errate riguardo alla legittimità dell’installazione di un sistema di videosorveglianza. Ad esempio, l’articolo 71-quater, comma 5, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che la proposta di mediazione possa essere approvata con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136, comma 2. Tuttavia, nella pratica, si riconosce che tale maggioranza è sufficiente solo quando riguarda un diritto di credito, mentre diventa necessaria l’unanimità per la cessione di diritti sulle parti comuni.
Esempi concreti

Un condominio decide di installare un sistema di videosorveglianza per monitorare l’entrata principale e il garage comune. In questo caso, l’assemblea condominiale deve approvare l’installazione con la maggioranza prevista dall’articolo 1122-ter, e il sistema deve rispettare tutte le disposizioni in materia di privacy e sicurezza, come l’apposizione di cartelli segnaletici e la conservazione limitata delle registrazioni.

Un condominio installa telecamere di sicurezza senza l’approvazione dell’assemblea e senza seguire le norme sulla privacy e sulla sicurezza. In questo scenario, l’installazione delle telecamere risulta illegittima, e i condòmini possono richiedere la rimozione del sistema e il risarcimento per eventuali violazioni della privacy.

In un condominio con un elevato tasso di furti, l’assemblea condominiale approva all’unanimità l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Tuttavia, le telecamere riprendono anche le finestre degli appartamenti e i balconi privati. In questo caso, l’installazione delle telecamere viola i principi di proporzionalità e finalità e risulta, quindi, illegittima.
Conclusione

La videosorveglianza in condominio può essere uno strumento utile per migliorare la sicurezza degli inquilini e proteggere le proprietà comuni. Tuttavia, è essenziale considerare le normative vigenti, le precauzioni necessarie per proteggere la privacy degli inquilini e garantire la sicurezza dei dati raccolti. Seguire le leggi e le linee guida appropriate può aiutare a garantire che i sistemi di videosorveglianza siano utilizzati in modo responsabile e rispettoso dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Visto su: La legge per tutti

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