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Superbonus 110%: novità sull’attestato energetico.

18 Ottobre 2020
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Superbonus 110%: novità sull’attestato energetico.

Arriva l’Ape ad hoc per certificare il doppio salto di classe richiesto dalla normativa per accedere all’agevolazione.

Tra i documenti indispensabili per accedere al superbonus del 110% sulla riqualificazione degli edifici c’è, indubbiamente, l’Ape, cioè l’attestato di prestazione energetica che deve dimostrare il doppio salto di classe dell’immobile al termine dei lavori di miglioramento dell’efficienza. Viene rilasciato da tecnici qualificati. Ai vari tipi di certificazioni già esistenti se ne aggiunge ora un altro, ovvero l’attestato di prestazione energetica convenzionale. Si tratta di un documento specifico per certificare proprio quel duplice salto di qualità dell’edificio.

L’Ape convenzionale riguarda gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e che raggiungono almeno le qualità medie di prestazione energetica. Viene introdotto solo a fini fiscali, ed è richiesto, nel caso del superbonus, per accertare la situazione dell’edificio da un punto di vista energetico prima e dopo i lavori. In sostanza, per verificare se, effettivamente, viene rispettato il salto di almeno due classi energetiche (o il raggiungimento di quella più alta se ciò non fosse possibile) richiesto dalla legge per accedere all’agevolazione.

La prestazione energetica dell’intero edificio viene calcolata dalla media sulla superficie utile dei valori delle singole unità immobiliari che lo compongono.

L’Ape convenzionale può essere utilizzata anche per i lavori iniziati prima del mese di luglio 2020, sempre che certifichi la situazione dell’edificio prima di cominciare gli interventi. Va ricordato, infatti, che per avere diritto al superbonus del 110% non è necessario avviare il cantiere tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 ma sostenere le spese relative ai lavori in quel lasso di tempo.

La validità dell’Ape è di 10 anni dal rilascio e si aggiorna dopo ogni intervento di riqualificazione o di ristrutturazione in grado di modificare la prestazione energetica dell’immobile.
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Autore: Carlos Arija Garcia.

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