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Contratto ad uso transitorio: cosa vuol dire?

20 Ottobre 2020
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Contratto ad uso transitorio: cosa vuol dire?

Lavori in una multinazionale del tabacco e, di recente, hai avuto una promozione. Prima, però, devi frequentare un corso, della durata di 12 mesi, lontano dal luogo in cui abiti. Per questo motivo hai pensato di trasferirti, in quanto la vita da pendolare non fa per te. Dopo tante ricerche, finalmente hai trovato un piccolo appartamento in cui vivere. Tuttavia, la casa ti serve solo per un anno. Hai sentito parlare del contratto ad uso transitorio: cosa vuol dire? Come funziona? Quanto dura? In pratica, si tratta di un normale contratto di locazione abitativa che, rispetto alle forme convenzionali, prevede una durata limitata nel tempo. Ma procediamo con ordine e vediamo esattamente in cosa consiste.

Indice

1 Cos’è la locazione?
2 I contratti di locazione: tipologie
3 Contratto ad uso transitorio: cosa vuol dire?
4 Contratto ad uso transitorio: come si stipula?
5 Contratto ad uso transitorio: la disdetta

Cos’è la locazione?

Parto subito col darti qualche piccola nozione in materia di locazione per poi scendere nel dettaglio e soffermarci, in particolare, sul contratto ad uso transitorio.

Quando parliamo di locazione ci riferiamo, in generale, al contratto con cui una persona concede ad un’altra il diritto di godere di un immobile di sua proprietà per un certo periodo di tempo e a fronte del pagamento di un canone periodico (mensile, trimestrale o annuale). Spesso, si usano impropriamente le parole locazione e affitto per indicare la stessa cosa, ma in realtà i due termini hanno due significati diversi: la locazione ha ad oggetto il godimento di un bene mobile o immobile per una finalità abitativa o commerciale; con l’affitto, invece, il proprietario concede ad altri il godimento di beni produttivi, cioè in grado di produrre ricchezza come, ad esempio, un terreno coltivabile.
I contratti di locazione: tipologie

In questo articolo, voglio concentrarmi sulla locazione ad uso abitativo. Forse, non sai che è possibile optare essenzialmente per due tipologie di contratto:

a canone libero: si tratta di un contratto che dura quattro anni rinnovabili per altri quattro, salvo disdetta. Si chiama a canone libero perché sono le parti a scegliere l’importo mensile che l’inquilino dovrà pagare al proprietario;
a canone concordato: le parti possono accordarsi sul canone in base a delle fasce che prevedono un valore minimo e uno massimo, così come stabilito negli accordi territoriali. Il contratto a canone concordato può essere convenzionato (3+2); transitorio (da 1 a 18 mesi) e per studenti universitari (da 6 a 36 mesi). Quest’ultima tipologia è pensata per soddisfare le esigenze abitative degli studenti che spesso hanno dei piani di studi molto brevi. In particolare, il contratto deve contenere l’esplicito riferimento al fatto che il conduttore sia uno studente fuori sede regolarmente iscritto ad un corso universitario.

Indipendentemente dalla tipologia, il contratto di durata superiore a 30 giorni deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate altrimenti è considerato nullo.
Contratto ad uso transitorio: cosa vuol dire?

Il contratto ad uso transitorio è un classico contratto di locazione ad uso abitativo pensato per coloro che, per motivi di lavoro o di studio, devono trasferirsi in una città per brevi periodi. In pratica, il proprietario concede all’inquilino la possibilità di abitare presso il suo immobile per un tempo limitato compreso tra 1 mese e 18 mesi. Ovviamente, come ti ho già spiegato, se il contratto supera i 30 giorni, il locatore deve registrarlo e fornire tutta la documentazione al conduttore e all’eventuale amministratore del condominio.

Si tratta, dunque, di un contratto a canone concordato in cui le parti possono pattuire il canone (salvo eccezioni, rappresentate dagli accordi territoriali attivi nelle città di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Venezia, Genova, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei Comuni limitrofi e nei capoluoghi di provincia) tenendo conto di alcuni aspetti, come, ad esempio, le caratteristiche dello stabile, la presenza di pertinenze (posto auto, box o cantina), di spazi comuni (cortili, aree a verde, ecc.) oppure dei servizi come l’ascensore, il riscaldamento, la prestazione energetica e così via.

Le spese devono essere ripartite fra locatore e conduttore ed è vietata la sublocazione. Inoltre, una simile tipologia di contratto presenta il vantaggio di optare per il regime della cedolare secca. Vuol dire che non si pagano né l’imposta di registro né l’imposta di bollo.
Contratto ad uso transitorio: come si stipula?

Se sei un lavoratore fuori sede e stai pensando di stipulare un contratto di questo tipo, sappi che occorre utilizzare un modello già predisposto dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Durante la compilazione è necessario riportare:

i dati anagrafici del locatore e del conduttore;
le caratteristiche dell’immobile;
l’importo del canone e la modalità di pagamento;
la motivazione (comprovata da idonea documentazione) che ti spinge ad avvalerti di un contratto ad uso transitorio. Ad esempio, qualora tu sia un lavoratore devi allegare copia del contratto di lavoro subordinato che giustifica, appunto, una locazione temporanea.

Il locatore poi deve fornirti l’attestazione di prestazione energetica, altrimenti si paga una sanzione amministrativa.

Attenzione: se ometti di indicare l’esigenza transitoria, allora il contratto sarà soggetto alla disciplina ordinaria in materia di locazioni a canone libero della durata di quattro anni rinnovabili per ulteriori quattro.
Contratto ad uso transitorio: la disdetta

Il contratto ad uso transitorio non è soggetto all’obbligo di disdetta. In altre parole, una volta decorso il termine così come previsto dal contratto, questo si risolve in automatico. Se l’inquilino intende proseguire perché si protrae la sua esigenza lavorativa, in tal caso è necessario comunicarlo al locatore (fornendo apposita documentazione) e chiedere il rinnovo del contratto. Se, invece, le esigenze transitorie riguardano il proprietario di casa, quest’ultimo deve manifestarle al conduttore. In caso contrario, il contratto si trasforma a canone libero (sempre che l’inquilino rimanga nel godimento dell’immobile).

Visto su : la legge per tutti

 

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