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Rifacimento terrazzo: divisione delle spese in condominio.

25 Maggio 2023
Rifacimento terrazzo: divisione delle spese in condominio.
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Il tuo condominio ha deciso di affrontare il rifacimento di un terrazzo in condominio? Chiediti: quanto dovrai pagare? come si dividono le spese tra i condomini? Scopriamolo insieme in questa guida.

La manutenzione dei terrazzi condominiali può essere una questione complessa, soprattutto quando si tratta di un terrazzo di proprietà esclusiva che funge anche da copertura per gli alloggi sottostanti. Come si suddividono le spese all’interno del condominio? A chi tocca pagare cosa? Sia che tu sia il proprietario del terrazzo, sia che tu sia uno dei condomini sottostanti, è fondamentale conoscere le regole che disciplinano la divisione delle spese in condominio per il rifilato del terrazzo. Ecco come affrontare la situazione in modo consapevole ed equo.

 

Indice
Terrazzo condominiale: come si divide la spesa?
Chi paga per il rifacimento della pavimentazione del terrazzo a uso esclusivo?
Quali spese sono a carico esclusivo del proprietario del terrazzo?

Terrazzo condominiale: come si divide la spesa?
La ripartizione delle spese del terrazzo segue regole diverse a seconda che tale spazio sia «condominiale» (e dunque l’uso sia aperto a tutti i condomini) oppure sia di «uso esclusivo» in capo a un solo condomino (di solito quello dell’ultimo piano).

Nel caso di area condominiale, la spesa si divide tra tutti i condomini secondo millesimi. Vi partecipano però solo i condomini che si trovano sotto l’asse verticale del terrazzo, ossia che ne traggono copertura. Quindi in un condominio con più corpi di fabbrica, ciascuno con una propria copertura, oppure in un condominio “a gradini” (dove ciascun terrazzo copre solo alcuni appartamenti) la spesa verrà ripartita solo tra gli interessati che si trovano sotto tale area.

 

Se uno di questi assume di essere stato danneggiato da una infiltrazione proveniente dal terrazzo, anch’egli deve partecipare sia ai costi di rifacimento della coibentazione, sia alla spesa per il risarcimento indirizzato a sé medesimo. Il danneggiato infatti, in quanto condomino, riveste anche la qualifica di danneggiante. Sicché, dall’importo a titolo di risarcimento che il condominio gli deve versare, andrà detratta la sua quota millesimale.

Chi paga per il rifacimento della pavimentazione del terrazzo a uso esclusivo?
Secondo l’articolo 1126 del Codice civile, se il terrazzo a uso o proprietà esclusiva funge da copertura per le unità abitative sottostanti, queste ultime sono obbligate a contribuire alle spese di rifacimento o manutenzione. Precisamente, la divisione delle spese avviene secondo una proporzione di due terzi a carico dei proprietari degli appartamenti sottostanti mentre il restante un terzo è a carico del proprietario o dell’usuario del terrazzo. Questo principio si basa sull’idea che le spese dovrebbero essere ripartite in base all’utilità che la copertura offre a ciascun appartamento.

 

Anche in questo caso, la divisione tra i condomini per i due terzi avviene per millesimi di proprietà e riguarda solo coloro che si trovano sotto l’asse verticale della copertura.

Se si dovesse rifare la pavimentazione del terrazzo, e questo copre 4 alloggi sottostanti in misura del 50%, 30%, 15% e 5% rispettivamente, i proprietari di questi appartamenti dovranno contribuire alle spese secondo la loro quota di copertura e in proporzione ai loro valori millesimali.

Quali spese sono a carico esclusivo del proprietario del terrazzo?
Le spese che riguardano le parti del terrazzo non coinvolte nella funzione di copertura sono a carico esclusivo del proprietario del terrazzo. Queste potrebbero includere le spese relative a elementi come i parapetti o le ringhiere, necessari per la sicurezza ma non strettamente legati alla funzione di copertura.

 

Se il proprietario del terrazzo decide di installare delle nuove ringhiere per migliorare la sicurezza, queste spese sono di sua esclusiva responsabilità.

Tutte le altre spese legate alle parti del terrazzo che svolgono una funzione di copertura devono essere suddivise tra il proprietario del terrazzo e i condomini sottostanti. Questo vale sia per le spese di natura ordinaria che per quelle straordinarie. La ripartizione avviene secondo la proporzione stabilita dall’articolo 1126 del Codice civile (due terzi e un terzo).

Se il terrazzo necessita di un intervento di impermeabilizzazione, i costi di questo intervento dovrebbero essere suddivisi tra il proprietario del terrazzo e i condomini degli appartamenti sottostanti.

 

Visto su: La legge per tutti

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