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Parcheggio condominiale: chi ha la priorità?

8 Novembre 2022
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Un condomino può avere la precedenza su un altro al momento dell’assegnazione di un posto auto in un’area comune?

Resta uno dei principali motivi di lite tra condòmini: entrare con la macchina nel parcheggio comune e trovarlo pieno scatena spesso l’ira di chi pensa «tocca sempre a me lasciarla fuori». Eppure il Codice civile stabilisce che, trattandosi appunto di un’area comune, appartiene a tutti e tutti hanno lo stesso diritto di avere un posto in cui lasciare l’auto. Il problema che però si pone spesso è che il numero dei proprietari è superiore a quello degli spazi a disposizione. Così, deve intervenire il regolamento del condominio o, in suo difetto, l’assemblea in modo da stabilire come devono essere assegnati i posti auto. Può capitare, però, che qualche condòmino si trovi in una situazione particolare che richieda per forza l’uso del parcheggio condominiale. Chi ha la priorità? Ci può essere qualcuno che, per così dire, ha più diritto di altri di trovare sempre uno spazio libero?

La giurisprudenza ha risposto di sì a questa domanda. In qualche caso, ci può essere il diritto di precedenza sul parcheggio condominiale per quello che viene chiamato «dovere di solidarietà», tutelato, tra l’altro, dalla Costituzione. Vediamo di che si tratta.

Indice

1 Chi può parcheggiare in condominio?
2 Come vengono assegnati i posti auto in condominio?
3 Ci sono delle priorità nell’uso del parcheggio condominiale?
Chi può parcheggiare in condominio?
Va premesso, come si diceva, che il parcheggio condominiale appartiene allo stesso modo a tutti i proprietari delle unità abitative che compongono il condominio. Il Codice civile, infatti, lo cita espressamente tra le parti comuni dell’edificio [1]. Pertanto, spetta all’assemblea (se non è già precisato nel regolamento condominiale) stabilire delle regole per l’uso dei posti auto e sulle eventuali priorità. In caso contrario, nessuno può sentirsi privilegiato rispetto a un altro vicino e nessuno può dire: «Quello spazio è mio perché lascio sempre lì la mia macchina».

Sempre il Codice civile [2] stabilisce che tutti i condòmini hanno diritto di usare il parcheggio secondo la sua naturale funzione e che nessuno può impedirlo agli altri, poiché si tratta di un’area di proprietà di tutti. Significa, ad esempio, che un condòmino non può andarsene in ferie per un mese e lasciare l’auto parcheggiata occupando uno spazio che serve a chi, invece, va e viene ogni giorno e resta, così, impossibilitato ad utilizzare un posto auto che è anche suo.

Come vengono assegnati i posti auto in condominio?
Se il regolamento del condominio non dispone alcunché in proposito, spetta all’assemblea assegnare i posti auto del parcheggio condominiale nel caso in cui fossero inferiori come numero rispetto ai proprietari dei veicoli. È possibile, ad esempio, stabilire dei turni settimanali o mensili in modo da consentire a tutti, a rotazione, di fruire allo stesso modo dello spazio comune. Se manca l’accordo sulla turnazione, c’è sempre la possibilità di ricorrere al sorteggio.

Al fine di assegnare i posti auto con la modalità preferita, serve il voto della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà delle quote di proprietà dell’edificio, calcolate in base alla tabella millesimale.

Se un condomino ritiene di essere penalizzato per l’uso che gli altri fanno dei posti auto oppure lamenta un’assegnazione non equilibrata, può impugnare la delibera dell’assemblea per nullità, cioè senza limiti di tempo, facendo valere in tribunale la lesione del suo diritto all’uso delle parti comuni allo stesso modo degli altri.

Ci sono delle priorità nell’uso del parcheggio condominiale?
Come accennato all’inizio, la giurisprudenza ha stabilito delle priorità nell’uso del parcheggio condominiale «per dovere di solidarietà». Tale diritto di precedenza nell’assegnazione di un posto auto deve essere riconosciuto a favore dei condòmini disabili, in particolare quando gli spazi sono insufficienti per tutti. La decisione deve, comunque, passare dall’assemblea.

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma [3], nessun condomino può contestare la delibera che riserva al portatore di handicap un posto auto nello spazio comune utilizzato da tutti come parcheggio condominiale senza assegnazione specifica né turnazione, vicino al portone d’ingresso dell’edificio condominiale, in modo tale di consentirgli un accesso più agevole alla sua abitazione. Se il regolamento condominiale non dice alcunché in contrario – precisano i giudici capitolini – occorre osservare il dovere di solidarietà e rispettare la normale vita di relazione, che si collocano su un piano superiore relativamente al diritto di comproprietà dell’area comune.

Già in precedenza, il Tribunale di Verbania aveva stabilito che «il singolo condomino, portatore di handicap con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ha il diritto di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale e cioè in uno degli stalli ricavati nel cortile, dovendosi considerare detto diritto preminente rispetto all’interesse degli altri condòmini».

L‘assemblea, dunque, deve tenere conto non solo dell’interesse paritario di tutti sull’utilizzo di una parte comune ma anche delle particolari esigenze del singolo condomino. È qui che viene chiamato in causa il dovere di solidarietà tutelato dall’articolo 2 della Costituzione, secondo cui la Repubblica «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Senza dimenticare l’articolo 32, che difende il diritto alla salute, inteso anche come interesse ad eliminare ogni forma di discriminazione riconducibile ad una situazione di invalidità.

Visto su : La legge per tutti

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