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Eredità: come funziona il beneficio di inventario se ci sono ipoteche?

19 Marzo 2024
Eredità: come funziona il beneficio di inventario se ci sono ipoteche?
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L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è la soluzione migliore se i beni sono ipotecati? Come fare per recuperare quanto più possibile del valore dell’ipoteca?

Per regola generale, l’ipoteca ha durata ventennale dalla sua costituzione, ossia dal momento in cui essa viene iscritta nei registri immobiliari. Trascorsi venti anni da tale ultima data, la garanzia ipotecaria decade, a meno che non si sia provveduto per tempo a rinnovarla mediante apposita annotazione nei suddetti registri. Ciò significa, in altre parole, che se sono già trascorsi più di venti anni dall’iscrizione dell’ipoteca non sarà più possibile avvalersi della stessa in un’eventuale procedura di esecuzione avente a oggetto l’immobile ipotecato, in particolare se nel frattempo sono state iscritte altre ipoteche sempre sullo stesso bene. Tuttavia questo non significa che, venuta meno la garanzia ipotecaria, non si possa reiscrivere nuovamente ipoteca sul medesimo bene; bisognerà però tener conto che:

la nuova ipoteca non sarà opponibile ad eventuali creditori che abbiano nel frattempo pignorato o iscritto ipoteca sullo stesso bene oppure a nuovi titolari del bene stesso cui quest’ultimo sia stato nel frattempo ceduto;
in caso di decesso del debitore e di accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità non si può iscrivere sui beni del defunto ipoteca giudiziale nemmeno in base a sentenze o provvedimenti pronunciati anteriormente alla morte del debitore.
Quanto appena detto discende, infatti, dalla distinzione tra il diritto di garanzia costituito dall’ipoteca e il diritto di credito cui quest’ultima accede.

L’ipoteca si risolve nella possibilità per il creditore che ne è titolare di soddisfarsi, con precedenza su tutti gli altri creditori, sul ricavato della vendita del bene ipotecato in sede di esecuzione forzata. Perdere il diritto di ipoteca non significa altresì perdere il diritto di credito ma costituisce uno svantaggio in sede di ripartizione del prezzo di vendita dell’immobile laddove pignorato e messo successivamente all’asta, in quanto prima verranno pagati gli altri creditori ipotecari e, sul residuo, si concorrerà con gli altri creditori.

Quanto al diritto di credito in sé e per sé considerato, fermo quanto sopra detto circa la sua sopravvivenza a prescindere dalle vicende legate alla rinnovazione o meno dell’ipoteca, è necessario altresì ricordare che esso è comunque soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, ove dopo la nascita del credito stesso, non siano stati compiuti altri atti idonei a interrompere il decorso del tempo valevole al compimento della prescrizione (come ad esempio una diffida e messa in mora o la notifica di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che consacrino l’esistenza e la debenza del credito stesso), il credito verrà automaticamente a estinguersi impedendo al suo titolare di richiedere in alcun modo al debitore il pagamento della somma relativa.

In applicazione dei principi sopra illustrati al caso concreto, si possono fare le seguenti considerazioni circa le possibilità di recuperare il credito:

in primo luogo, occorre accertare la sopravvivenza dell’ipoteca del lettore iscritta sul fabbricato già in proprietà del defunto tramite un’ispezione ipotecaria nei registri immobiliari competenti. Essendo la garanzia ipotecaria suddetta sorta nel 1987 occorre verificare, quindi, se entro il 2007 è stata rinnovata o meno. Nel primo caso, infatti, il lettore continuerebbe ad avvalersi del diritto di precedenza rispetto ad altri creditori nella soddisfazione delle proprie ragioni, nel secondo invece avrebbe definitivamente perso tale diritto di prelazione in quanto sussistono due ipoteche più recenti che impedirebbero il riottenimento del medesimo grado ipotecario, senza contare il divieto di iscrizione di ipoteche giudiziarie sui beni del defunto in caso di accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità;
contemporaneamente occorre verificare se il decreto ingiuntivo ottenuto dal lettore nel 2006 è stato regolarmente notificato al debitore e se vi siano in corso delle cause di opposizione allo stesso. La specificazione che il suddetto decreto non è stato reso esecutivo porta, infatti, a desumere alternativamente che esso non sia stato notificato entro 60 giorni dalla data di emissione oppure, se regolarmente notificato nei termini predetti, che il debitore abbia iniziato una causa di opposizione avanti il tribunale per ottenere la revoca dello stesso o quantomeno la riduzione del credito in esso contenuto;
verificata la regolarità della notifica e l’assenza di cause di opposizione avverso il decreto occorre tener conto che vi è tempo fino al 2016 (termine di prescrizione) per ottenere dal tribunale il rilascio della formula esecutiva che consente l’eventuale inizio di un procedimento di esecuzione vero e proprio sui beni del debitore.

Quanto alla valutazione circa la convenienza nel caso concreto dell’accettazione con beneficio d’inventario, bisogna innanzitutto aver chiaro che questa procedura serve ai chiamati all’eredità per diventare eredi del defunto e, quindi, proprietari nelle quote di legge dei beni facenti parte dell’asse ereditario al contempo, tuttavia, mantenendo separato il proprio patrimonio da quello del defunto cosicché eventuali creditori di quest’ultimo non potranno rifarsi sui beni personali degli eredi ma, eventualmente, soddisfarsi coattivamente solo sui beni del defunto. A fronte di ciò, i creditori del defunto hanno altresì preferenza sui beni del defunto rispetto ai creditori personali degli eredi.

La procedura si compone di due atti, l’accettazione dell’eredità e l’inventario dei beni del defunto. Per entrambi sono previsti dei termini il cui mancato rispetto può comportare conseguenze gravi. Infatti, se l’aspirante erede è nel possesso dei beni del defunto, deve compiere l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione, altrimenti si considera erede semplice e decade dal beneficio d’inventario. Se entro questo termine l’inventario è stato iniziato, ma non ancora completato, si può chiedere al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che l’inventario sia concluso, si decade dal beneficio e si è automaticamente eredi. Se, invece, si è completato l’inventario nei termini descritti si ha tempo quaranta giorni per l’accettazione o la rinuncia all’eredità a pena di decadenza dal beneficio e accettazione automatica dell’eredità. Se l’aspirante erede non è nel possesso dei beni egli può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario entro dieci anni dall’apertura della successione e l’inventario nel termine di tre mesi dall’accettazione, salvo proroga di massimo tre mesi da chiedersi al tribunale. In mancanza è considerato erede puro e semplice. Si può, in alternativa, compiere prima l’inventario e poi fare la dichiarazione di accettazione entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza si perde il diritto di accettare l’eredità.
Ciò detto, occorre analizzare da ultimo quali incombenze spettano al lettore ove voglia ottenere il pagamento del suo debito. Ciò sarà tanto più facile ove l’ipoteca sul fabbricato sia ancora validamente in essere e il credito non si sia nel frattempo già prescritto consentendo, quindi, la richiesta di apposizione di formula esecutiva sul decreto ingiuntivo e la successiva notifica agli eredi di apposito atto di precetto. Eseguito questo incombente la palla passa agli eredi. Essi, infatti, pur non rispondendo dei debiti ereditari coi propri beni personali, hanno pur sempre l’obbligo di pagare i creditori del defunto secondo le ordinarie regole di diligenza e buona fede: pertanto essi procederanno ai pagamenti in tre modi fra loro alternativi.

Il primo è pagare i debiti ereditari nella misura in cui i creditori si presentino, facendo salvi i diritti di prelazione acquisiti da questi ultimi come ad esempio le ipoteche. Ovviamente, la legge non impone che il pagamento avvenga con denaro del defunto: in altre parole, se gli eredi hanno disponibilità economiche potranno procedere a pagare i creditori di tasca loro facendo così salvi gli immobili che non dovranno essere venduti.

Il secondo modo di liquidazione dei creditori ereditari si avvale necessariamente dell’intervento del notaio, diviene necessario e non più facoltativo quando entro trenta giorni dalla trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari vi è opposizione di qualche creditore e passa attraverso quattro fasi: la formazione dello stato passivo mediante l’invito rivolto ai creditori a presentare relativa dichiarazione di credito; la liquidazione dell’attivo, alienando i beni ereditari per trasformare in denaro il loro valore intrinseco; la formazione dello stato di graduazione che si ottiene collocando nell’ordine i vari creditori a seconda dei privilegi che li assistono e, infine, il pagamento vero e proprio dei creditori che si attua quando diviene definitivo lo stato di graduazione ossia trenta giorni dopo la sua pubblicazione nel foglio degli annunci legali della provincia senza che siano nel frattempo intervenuti dei reclami.

Il terzo modo è il rilascio dei beni ai creditori che prevede che l’amministrazione dei beni ereditari passi dagli eredi a un apposito amministratore nominato dal Tribunale. Tale modalità di liquidazione dei creditori può essere adottato quando: 1) non è trascorso un mese dalla scadenza del termine dato dal notaio (che, a propria volta, non può essere inferiore a un mese) per presentare le dichiarazioni di credito; 2) non sono stati già adottati degli atti di liquidazione dei beni ereditari; 3) il rilascio comprenda tutti i beni ereditari e a favore di tutti i creditori.

A prescindere, comunque, dal modo in cui gli eredi decideranno di pagare i creditori, gli accertamenti sulla sussistenza della garanzia ipotecaria e sull’eventuale prescrizione del credito sono necessari per una corretta valutazione dei successivi passi da compiere per rientrare del credito. L’efficacia del credito e l’eventuale sussistenza di una valida garanzia ipotecaria infatti consiglierebbero l’inizio di una procedura esecutiva o quantomeno una richiesta formale di pagamento.

 

Visto su: La legge per tutti

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