Donazioni: le regole da seguire.
Requisiti e modalità per fare una donazione di denaro, di immobili o di altri oggetti.
Come si fa una donazione? Non è difficile: in linea di massima è sufficiente consegnare il bene al donatario affinché si realizzi il trasferimento della proprietà. In alcuni casi però è necessario il notaio: l’atto pubblico infatti è previsto, a pena di nullità, per tutte le donazioni di immobili o di valore “non modico”. In questa guida vedremo quali sono le regole da seguire per le donazioni. Stabiliremo quali sono i passaggi da seguire, le spese da affrontare, le tasse e la documentazione. Ma procediamo con ordine.
Indice
Cos’è la donazione?
Cosa può avere ad oggetto la donazione?
Cosa sono le donazioni di modico valore?
Come si fa una donazione?
Le donazioni di non modico valore
Le donazioni di modico valore
Chi paga le spese della donazione?
La promessa di donazione
Revoca della donazione
Donazione obnuziale
Impugnazione della donazione
Cos’è la donazione?
La donazione è, per legge, un contratto. Come ogni contratto infatti la donazione richiede l’incontro di due volontà:
quella del donante, che deve voler regalare il bene;
quella del donatario, che deve voler accettare il bene.
L’accettazione è dunque presupposto necessario affinché la donazione possa avere effetti. Ma essa può desumersi anche da semplici comportamenti concludenti, non essendo necessario che venga formalizzata per iscritto. Così chi prende in consegna una somma di denaro o riceve un oggetto manifesta la volontà di accettare la donazione a proprio favore.
Più in particolare la donazione è un contratto “a titolo gratuito”, dove cioè, a una prestazione, non corrisponde una controprestazione.
Cosa può avere ad oggetto la donazione?
La donazione può avere ad oggetto qualsiasi tipo di bene:
mobile;
immobile;
donazione.
Si può donare la proprietà o qualsiasi altro diritto come, ad esempio, la nuda proprietà, l’usufrutto, la servitù, ecc.
La donazione si può fare solo su beni che il donante già ha. Non è valida quindi la donazione di beni di cui ancora il donante non è proprietario. Per esempio: è nulla la donazione di un bene che si spera un giorno venga ereditato.
La donazione può anche essere indiretta quando essa viene realizzata con un tipo di atto formalmente diverso dalla donazione. Ad esempio la rinuncia a un proprio credito o il pagamento di un’obbligazione altrui costituisce una donazione indiretta nei confronti del debitore. Anche il pagamento del prezzo di un bene, da intestare in favore di un terzo, è una donazione indiretta. Si pensi al padre che eroghi al figlio la somma affinché questi possa acquistare una cosa o che proceda, in prima persona, al pagamento diretto nei confronti del venditore.
Cosa sono le donazioni di modico valore?
L’articolo 783 del codice civile distingue tra:
donazioni di modico valore;
donazioni di non modico valore.
La norma non fissa un valore certo e oggettivo per poter includere la donazione nell’una o nell’altra categoria. Si limita solo a stabilire che la modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante oltre che (ma si dà per sottointeso) alla natura del bene.
Possiamo quindi dire che è di modico valore la donazione che non impoverisce troppo il donante. Del resto la necessaria presenza del notaio per le donazioni di non modico valore serve proprio per evitare che l’atto di generosità, tale da poter incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, non sia il frutto di un momentaneo e istintivo sentimento di generosità.
Se un bene è di “modico valore” o meno lo stabilisce il giudice in caso di controversia. Normalmente il valore viene valutato sia in base alla stima oggettiva del mercato, sia in base alle potenzialità economiche soggettive del donante. Così, lo stesso bene può essere di modico valore per una persona facoltosa e non essere tale per un non abbiente. Facciamo un esempio: la donazione di biglietti di lotteria, schedine di concorsi e simili è considerata una donazione di modico valore per la modicità della somma spesa per l’acquisto (anche se sono collegati a premi ingenti).
Ad esempio una donazione di 10mila euro può essere considerata di non modico valore per un pensionato che ha un reddito di 3mila euro annui e, viceversa, non lo è per un ricco imprenditore.
Le donazioni di immobili non possono mai essere considerate di “non modico valore”, indipendentemente dal tipo di bene e dal suo apprezzamento sul mercato.
Come si fa una donazione?
Ogni donazione presuppone, come detto:
la volontà delle parti;
la capacità di intendere e volere delle parti.
Il donante deve avere anche la capacità d’agire e quindi deve essere maggiorenne.
Il donatario invece può anche essere minorenne; tuttavia, in tal caso, l’accettazione dovrà essere manifestata dai suoi genitori.
Passiamo ora alla forma della donazione.
Le donazioni di non modico valore
Le donazioni di non modico valore richiedono sempre, a pena di nullità:
l’atto notarile;
la presenza di due testimoni.
I testimoni sono di regola messi a disposizione dallo studio notarile tra il proprio personale.
La donazione che non rispetta tali requisiti non produce effetti e può essere contestata senza limiti di tempo.
Tuttavia la presenza del notaio non garantisce la piena capacità di intendere e volere del donante che – come detto sopra – è condizione di validità della donazione stessa. Il notaio infatti è solo un pubblico ufficiale, non un medico in grado di accertare se una delle parti è affetta da qualche vizio della volontà. Sicché ben si può contestare una donazione fatta con atto pubblico se, ad esempio, il donante era infermo di mente o sottoposto a qualsiasi forma di pressione psicologica
È inoltre necessario che colui che riceve la donazione la accetti espressamente (l’accettazione deve risultare dall’atto notarile o in un atto successivo).
Le donazioni di modico valore
Invece, le donazioni di modico valore possono essere fatte anche verbalmente o, se si preferisce, con scrittura privata (non necessariamente autenticata). Possono realizzarsi anche con un tacito comportamento (ad esempio il bonifico a favore del donatario). In questo caso, però, affinché la donazione sia valida, è necessaria la consegna materiale del bene donato.
Chi paga le spese della donazione?
Quando la donazione avviene con atto pubblico è necessario pagare:
l’atto notarile;
le eventuali imposte.
Le spese sono a carico del donatario. Tuttavia, se per quanto riguarda l’onorario del notaio, sussiste una responsabilità solidale di entrambe le parti. Sicché, se il donatario non corrisponde il dovuto, il notaio può rivolgersi al donante.
Per quanto invece riguarda le imposte, è dovuta:
l’imposta sulle donazioni;
l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.
L’imposta sulle donazioni però gode di un particolare regime di esenzioni. Vediamo quali sono:
donazioni tra coniugi o tra ascendenti e discendenti (nonni, genitori, figli, nipoti): la donazione è esentasse fino a 1 milione (1,5 milioni se il donatario è disabile). Oltre tale valore l’aliquota è del 4% (si applica solo sull’eccedenza rispetto al milione);
donazioni tra fratelli e sorelle: la donazione è esentasse fino a 100mila euro (1,5 milioni se il donatario è disabile). Oltre tale valore l’aliquota è del 6% (si applica solo sull’eccedenza rispetto al milione).
Le donazioni ad altri soggetti sono soggette a imposizione anche per minimi importi:
aliquota del 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
aliquota dell’8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
La promessa di donazione
Non ha alcun valore la promessa di una futura donazione, neanche se scritta e fatta dinanzi al notaio. Non esiste quindi il “preliminare della donazione” come invece è previsto per la compravendita (il cosiddetto “compromesso”). Ciò perché la donazione non è soggetta ad imposizioni, neanche se autodeterminate dal donante.
Revoca della donazione
Il donante non può revocare la donazione se il beneficiario l’ha già accettata. Altrettanto, il donatario non può revocare l’accettazione della donazione una volta espressa.
Tuttavia, anche se è stata già accettata dal donatario, il donante può revocare la donazione in presenza delle due seguenti gravi ipotesi:
per ingratitudine del donatario, cioè quando quest’ultimo abbia commesso le seguenti azioni nei confronti del donante: a) gravi reati (omicidio, tentato omicidio, calunnia); b) grave ingiuria nei confronti del donante; c) danneggiamento grave e intenzionale del patrimonio del donante; d) mancato pagamento degli alimenti al donante. La revocazione della donazione deve essere effettuata entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza dell’ingratitudine.
per sopravvenienza del primo figlio del donante: in questo caso, il donante – che al momento della donazione non sapeva che avrebbe avuto (o che già aveva) un figlio – può revocare la donazione entro cinque anni dal giorno della nascita del figlio o dal giorno in cui ha saputo di avere un figlio. La revoca non è concessa se il donante aveva già un figlio e ne nasce un secondo.
Donazione obnuziale
Una regola speciale vale per le donazioni fatte in vista di un matrimonio. Esse non richiedono accettazione; ma affinché producano effetto è necessario che sia celebrato il matrimonio. Così, per esempio, la donazione di una cospicua somma di denaro o di un servizio di argenteria dovrà essere restituita se la coppia decide all’ultimo minuto di non sposarsi o se il matrimonio viene annullato.
Impugnazione della donazione
Il donante può impugnare la donazione e chiederne l’annullamento quando essa sia stata effettuata per errore sui motivi alla base dell’atto di liberalità. Ma è necessario che tali motivi risultino dall’atto e siano stati la vera e unica ragione a determinare la donazione.
Per esempio, se Tizio dona a Caio un deposito di titoli credendo che Caio sia proprio figlio, affinché egli un giorno ne disponga per i propri studi, e successivamente la paternità viene negata, allora Tizio può revocare la donazione.
La donazione è altresì invalida se fatta da persona incapace di intendere e volere, anche se per una causa transitoria (per es. da un soggetto che, al momento, era ubriaco).
Visto su: La legge per tutti