Comodato d’uso gratuito: ultime sentenze.
Comodato d’uso gratuito: ultime sentenze.
Recesso ad nutum del comodatario; vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari; cessazione del contratto di comodato.
Indice
1 Contratto di comodato immobiliare
2 Cessazione del comodato gratuito
3 Comodato gratuito di un bene immobile
4 Richiesta del comodante e risarcimento
5 Durata del comodato e destinazione dell’immobile
6 Stipulazione del contratto di comodato gratuito
7 Concessione dell’immobile in comodato gratuito al figlio
8 Immobile in comodato e urgente bisogno del comodante
9 Contratto di comodato gratuito dissimulante un contratto di locazione
10 Liberazione tardiva dell’immobile in comodato d’uso gratuito
Contratto di comodato immobiliare
Non sono applicabili al comodato immobiliare le norme contenute nell’art. 6 l. 9 dicembre 1998 n. 431, ed in particolare quella di cui al comma 6 di detto articolo, che ha introdotto un criterio di quantificazione predeterminato e forfettario del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili, individuandolo nella misura del 20% del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall’art. 1591 c.c.
Trattasi, infatti, di norme eccezionali, di efficacia temporanea e destinate ad agevolare la transizione verso il nuovo regime pattizio delle locazioni e, pertanto, la loro applicazione è rigorosamente limitata ai contratti di locazione.
Cassazione civile sez. III, 04/06/2009, n.12882
Cessazione del comodato gratuito
In caso di domanda di rilascio dell’immobile concesso in comodato, per esigenze impreviste e urgenti del comodante, la destinazione ad uso familiare dell’immobile deve essere accertata positivamente ed, in mancanza di prove, il cui onere è in capo al comodatario, deve essere adottata la soluzione più favorevole della cessazione del contratto di comodato.
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2018, n.17332
Comodato gratuito di un bene immobile
Il comodato gratuito di un bene immobile concesso da una società in favore del dipendente a fini abitativi, in mancanza dell’espressa menzione di un vincolo di destinazione, è da considerarsi precario ed è quindi revocabile ad nutum in virtù del fatto che, in mancanza delle finalità solidaristiche sottese all’attribuzione del bene, tipiche dei rapporti familiari e incompatibili con il fine di lucro del comodante, il diritto di quest’ultimo è prevalente rispetto a quello abitativo del coniuge e della prole del comodatario in caso di separazione personale, con conseguente obbligo di restituzione del bene .
Corte appello Palermo, 24/10/2018, n.1845
Richiesta del comodante e risarcimento
In tema di comodato gratuito e controversie in materia (di), va condannato al risarcimento il convenuto chiamato in causa per occupazione senza titolo che non abbia rilasciato l’immobile al momento della richiesta da parte di chi lo aveva concesso in comodato.
Tribunale Bari sez. III, 26/01/2015, n.267
Durata del comodato e destinazione dell’immobile
Dalla clausola che condiziona la durata del comodato alle nuove nozze del comodatario, emergono i connotati di un mero comodato gratuito, sottoposto a condizione risolutiva, atteso il carattere incerto della verificazione dell’evento, ma non può automaticamente inferirsi che il comodato sia soggetto a recesso “ad nutum”, poiché, ai sensi dell’art. 1810 c.c., una tale conclusione postula che nessun termine possa risultare dall’uso a cui era destinato l’immobile.
Tuttavia, in presenza di elementi tali da suggerire che l’immobile concesso in comodato possa essere destinato ad usi diversi da quello di abitazione familiare è necessario un rigoroso accertamento della configurabilità di un termine implicito di durata del comodato, collegato alla destinazione dell’immobile.
Cassazione civile sez. I, 10/09/2014, n.19005
Stipulazione del contratto di comodato gratuito
Il contratto di comodato gratuito non rientrando tra quelli per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam” ai sensi dell’art. 1350 c.c., il rapporto acquisisce una consistenza ontologico – giuridica anche mediante una stipulazione in forma orale, che legittima l’esperimento del rito locatizio di cui agli art. 447 bis ss. c.p.c. per la risoluzione delle controversie che lo riguardano.
Tribunale Lamezia Terme, 12/10/2011, n.1276
Concessione dell’immobile in comodato gratuito al figlio
Ove coniugi in regime di comunione legale dei beni abbiano concesso un immobile di loro proprietà in comodato gratuito (nella specie: a uno dei figli) l’azione di rilascio deve essere esercitata da entrambi o da uno di essi, ma con il consenso dell’altro.
Correttamente, pertanto, il giudice del merito rigetta la domanda proposta da uno solo dei comproprietari qualora nel corso del giudizio, ancorché tardivamente – e in particolare in sede di discussione orale nella fase di primo grado – l’altro intervenga in causa manifestando la propria opposizione alla iniziativa del primo.
Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, n.13593
Immobile in comodato e urgente bisogno del comodante
La concessione di un immobile in comodato gratuito al proprio figlio coniugato con prole, con la generica indicazione di durata: “fino a quando non riesca a trovare altra residenza adeguata”, vale ad imprimere al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà “ad nutum”, del comodante, salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c. segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.
Corte appello Ancona sez. I, 28/09/2010, n.634
Contratto di comodato gratuito dissimulante un contratto di locazione
In tema di locazioni abitative, deve escludersi che l’art. 13, comma 1 l. n. 431 del 1998 sanzioni con la nullità, in conseguenza della mancata registrazione, la pattuizione di un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, dovendo intendersi riferita tale disposizione (e, conseguentemente, quella di cui al comma 2 dello stesso articolo, che concede al conduttore l’azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte) non all’ipotesi della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone, bensì al caso in cui nel corso di svolgimento del rapporto venga pattuito un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, che deve restare invariato, a parte l’eventuale aggiornamento Istat, per tutta la durata del rapporto legalmente imposta (nella specie, come risultava da controdichiarazione scritta, le parti avevano stipulato un contratto di comodato gratuito dissimulante un contratto di locazione, per il quale avevano pattuito la corresponsione di un canone determinato).
Cassazione civile sez. III, 27/10/2003, n.16089
Liberazione tardiva dell’immobile in comodato d’uso gratuito
Il proprietario di un immobile concesso in comodato gratuito non può chiedere un ristoro al comodatario che usufruiva dell’alloggio e che, su richiesta del comodante, non lo abbia liberato per tempo, a meno che lo stesso proprietario non sia in grado di fornire le prove del danno procurato dal ritardo.
Tribunale Rieti, 08/09/2020, n.367
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