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Come si può pagare l’acquisto di una casa

7 Dicembre 2022
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Esclusa la possibilità dei contanti, quali sono le alternative al classico mutuo concesso dalla banca?

Quando si conclude la trattativa e tutta la fase preliminare per la compravendita di un immobile, arriva per l’acquirente il momento più doloroso: quello di tirar fuori i soldi per pagare il venditore. Di solito, davanti al notaio al momento del rogito, e dopo avere scalato eventuali anticipi, bisogna mettere mano al portafoglio per compiere l’ultimo atto e concludere in maniera definitiva il passaggio di proprietà. A volte, a tirar fuori l’assegno ci pensa la banca che ha concesso il finanziamento al compratore, il quale poi dovrà restituire l’importo a rate. Ma non è detto che ci sia sempre un mutuo di mezzo: quali alternative ci sono? Come si può pagare l’acquisto di una casa?

Inutile dire che nessuno si presenterebbe mai davanti al notaio e al venditore con un rotolo di banconote in tasca o con una valigetta contenente mazzette di soldi in contanti. Anche perché o ha fatto l’affare della sua vita e ha comprato una casa di valore inferiore alla soglia stabilita per i pagamenti in cash (ci sono dei Comuni che mettono immobili in vendita a 1 euro per valorizzare i borghi antichi) oppure tocca utilizzare degli strumenti tracciabili; tra i quali, per l’acquisto di una casa, difficilmente si vedranno carte di credito o Bancomat. Peraltro, la modalità di pagamento deve essere riportata sul contratto definitivo di vendita. Quindi, in assenza del mutuo, come si può pagare l’acquisto di una casa? Vediamo.

 

Indice

1 Acquisto della casa: pagamento con mutuo
2 Acquisto della casa: pagamento con bonifico
3 Acquisto della casa: pagamento con assegno bancario o circolare
4 Acquisto della casa: pagamento con assegno postale
5 Acquisto della casa: pagamento con cambiale

Acquisto della casa: pagamento con mutuo

Partiamo dal caso più comune, cioè quello del finanziamento concesso da una banca per l’acquisto di una casa. Nella maggior parte dei casi, infatti, il compratore stipula un contratto di mutuo con un istituto di credito per poter effettuare il pagamento.

In questo caso, il venditore riceve il denaro direttamente dalla banca. In tal modo, l’acquirente è liberato dall’obbligazione di corrispondere il prezzo di vendita e si prende l’onere di restituire il finanziamento a rate.

Di norma, le parti prevedono nel contratto una clausola in base alla quale il pagamento del prezzo è rinviato al momento della concessione del mutuo: significa che il termine per concludere l’affare scade nel momento in cui il mutuo viene concesso o rifiutato, a meno che, se la richiesta di finanziamento viene respinta, le parti non abbiano subordinato l’efficacia stessa del contratto alla concessione del mutuo.

In altre parole, compratore e venditore possono decidere che il rogito verrà fatto soltanto quando l’acquirente otterrà un finanziamento oppure che l’affare salterà definitivamente se il mutuo non viene concesso.
Acquisto della casa: pagamento con bonifico

Altro sistema di pagamento dell’acquisto della casa è quello del bonifico bancario. Il compratore ordina alla propria banca di trasferire una determinata somma sul conto corrente del beneficiario, aperto presso un qualsiasi istituto di credito.

La banca deve eseguire l’ordine ricevuto se il conto dell’acquirente ordinante è dotato di denaro sufficiente ad eseguirlo. L’operazione si perfeziona con l’accredito della somma sul conto del venditore o su quello da questi indicato.

Il pagamento per bonifico si intende eseguito nel luogo di domicilio del venditore ed è perfezionato alla data d’iscrizione della somma accreditata sul conto di quest’ultimo.
Acquisto della casa: pagamento con assegno bancario o circolare

È possibile pagare l’acquisto della casa anche con un assegno, bancario o circolare. Nel primo caso, si tratta di consegnare al venditore un titolo di credito con cui il compratore ordina incondizionatamente alla propria banca di pagare a vista una somma determinata. Uniche condizioni: che l’assegno sia coperto, cioè che sul conto del pagatore ci siano i soldi indicati, e che non sia trasferibile, cioè che lo possa incassare soltanto la persona riportata sul titolo di credito.

L’assegno circolare, invece, viene emesso da un istituto di credito autorizzato per somme che siano disponibili al momento dell’emissione o perché previamente versate o perché depositate in conto corrente. La banca promette incondizionatamente di pagare a vista al suo possessore la somma di denaro indicata.

L’assegno circolare deve essere all’ordine dovendo recare chiaramente il nome del venditore. Anche in questo caso, non deve essere trasferibile.
Acquisto della casa: pagamento con assegno postale

Qui ci sono due possibilità per il pagamento dell’acquisto della casa, come altrettanti sono i tipi di assegni postali:

gli assegni ordinari: all’atto della loro presentazione, Poste Italiane accerta la disponibilità dei fondi sul conto corrente postale del pagatore, annulla il titolo e provvede all’addebito sul conto dell’acquirente;
gli assegni vidimati: sono tratti su Poste Italiane anche da chi non è correntista e possono essere pagati solo se recano l’autenticazione dell’avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste Italiane. Sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo all’atto della vidimazione, decorso il quale l’assegno non è più pagabile e il compratore può richiedere a Poste Italiane la restituzione dei soldi.

Acquisto della casa: pagamento con cambiale

Si parla in questo caso di un titolo di credito che contiene l’ordine o la promessa incondizionata di pagare ad una determinata persona una certa somma nel tempo e nel luogo indicati nel titolo. La cambiale, quindi, consente a chi vuole utilizzarla per il pagamento dell’acquisto della casa di posticipare il versamento della somma, mentre il venditore ha la possibilità di trasferirla mediante girata o di procurarsi la disponibilità immediata del credito presso una banca.

Il venditore, inoltre, può avviare una procedura esecutiva sul patrimonio del compratore nel caso in cui, alla scadenza prestabilita, la cambiale non venisse pagata.

Visto su : La legge per tutti

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