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Che differenza c’è tra garage e box auto?

11 Ottobre 2021
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Autorimessa, box, parcheggio, magazzino e deposito: tutti gli usi del garage.

Che differenza c’è tra garage e box auto? Anche se i due termini vengono spesso usati indistintamente, è possibile cogliere tra essi una sottile distinzione. Come vedremo a breve, il garage – anche detto «autorimessa» – è un locale, di proprietà condominiale o esclusiva – ove è possibile parcheggiare una o più auto. Il box invece corrisponde sempre allo spazio sufficiente ad un solo veicolo. Questo fa sì che il box auto possa essere inserito in un garage ma mai un garage in un box auto.

Oltre ad individuare la differenza tra garage e box auto, dobbiamo fare alcune precisazioni in merito a ciò che dice la legge sull’impiego di tali aree. Legge che, in verità, non usa quasi mai il termine “garage” ma piuttosto quello di autorimessa, box, parcheggio o posto auto.

Indice

1 Differenza tra garage e box auto
2 Differenza tra box auto e parcheggio
3 Come si può usare il box auto?

Differenza tra garage e box auto

Non v’è alcuna differenza tra garage e box quando parliamo di edifici non condominiali. In tal caso, il garage diventa una pertinenza dell’abitazione, accatastato nella categoria C/6. Può essere utilizzato come ripostiglio, magazzino o box auto, ma mai come abitazione. Non è pertanto lecito darlo in affitto ad uso abitativo, non almeno fino a quando non viene mutata la sua destinazione d’uso.

In ambito condominiale, invece, volendo individuare una distinzione tra garage (o rimessa auto) e box si può dire che il garage è quello spazio – di solito situato al piano interrato – all’interno del quale vengono parcheggiate le auto dei condomini.

All’interno della rimessa, le auto sono spesso collocate in degli stalli delimitati da strisce disegnate per terra, a volte assegnati individualmente.

In foto qui sotto un esempio di garage condominiale.
Quando però le auto non vengono parcheggiate in un unico ambiente ma in apposite sezioni chiuse, ricavate all’interno del garage, e quindi dotate di pareti divisorie e di saracinesche, siamo in presenza di box auto.

Il box auto, a differenza del garage, è quindi chiuso su tutti e quattro i lati (oltre al soffitto) e, di norma, è di proprietà di un solo condomino.

Pertanto, all’interno di un edificio condominiale, i box auto sono spazi più piccoli di proprietà esclusiva dei singoli condomini, ricavati all’interno di uno spazio più ampio e comune (garage) e destinati al parcheggio delle vetture e/o al deposito di oggetti vari.

Nella foto qui sotto un esempio di box auto.

Differenza tra box auto e parcheggio

Se, come visto, la differenza tra garage e box auto è sottile e, a volte, sfumata, molto più semplice è individuare la distinzione tra box auto e parcheggio. Il termine «parcheggio» – con cui genericamente si indica il luogo ove si può lasciare l’auto – in ambito condominiale corrisponde quasi sempre a uno spazio scoperto, di norma collocato nell’ambito del cortile.

L’uso dei parcheggi può essere disciplinato dal regolamento che può assegnarli in uso esclusivo oppure rotatorio ai vari condomini. In tali casi, i parcheggi vengono ricavati da linee disegnate sull’asfalto. Nulla toglie però che il cortile sia liberamente occupabile, senza la definizione di apposite aree.
Come si può usare il box auto?

Se il garage condominiale deve servire sempre al ricovero delle auto o all’accesso dei singoli box auto, l’uso invece di questi ultimi – trattandosi di proprietà individuale – è libero. I singoli titolari infatti possono adibire il box anche ad altro uso (ad esempio, ripostiglio o sala hobby), a meno che ciò non sia vietato da un regolamento approvato all’unanimità e non possa costituire un pregiudizio per le parti comuni. In ogni caso, vanno rispettati il diritto e la sicurezza degli altri condomini: non è consentito, per esempio, depositare in garage sostanze infiammabili o altri materiali pericolosi, né svolgervi attività rumorose, a meno di non provvedere a idonea insonorizzazione.

Il proprietario può, inoltre, intervenire sul garage di sua proprietà in vari modi: per es. sostituendo la porta con una serranda, a condizione di non alterare il decoro architettonico dell’edificio. Se poi la porta è basculante, può essere sostituita con un’altra che si apra a libro, ma in tal caso, oltre a non alterare il decoro architettonico, si deve evitare che l’innovazione comporti un restringimento dello spazio condominiale destinato al transito o una situazione di pericolo.

 

Visto su: La legge per tutti

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