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C’è un limite di tempo per reclamare l’eredità?

10 Settembre 2024
C’è un limite di tempo per reclamare l’eredità?
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Quali sono i termini per la rinuncia all’eredità da parte di un legittimario? Quando scade il diritto a rivendicare l’eredità?

Un nostro lettore ci chiede testualmente: se un erede legittimario non si interessa a dividere con gli altri eredi la successione, esiste un termine oltre il quale questi perde il diritto ad ottenere la sua parte? C’è un limite di tempo per reclamare l’eredità e questo termine dipende a seconda che il soggetto in questione sia o meno nel possesso dei beni del defunto. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Il legittimario è colui a cui la legge riserva sempre una quota del patrimonio del defunto. Eredi legittimari però sono solo:

il coniuge, anche se legalmente separato (purché non abbia subito l’addebito);
la parte dell’unione civile;
i figli, anche naturali o adottivi;
i genitori, solo se il defunto non ha lasciato figli.
La rinuncia all’eredità da parte dei figli o la loro prematura morte determina il trasferimento del diritto di accettazione della relativa quota in capo ai nipoti del de cuius (ossia il figlio del figlio).

Il legittimario che voglia rivendicare la quota della legittima a lui spettante e che sia stata lesa con disposizioni testamentarie o con donazioni fatte dal de cuius quando era ancora in vita deve innanzitutto accettare l’eredità. L’accettazione deve essere fatta entro 10 anni dall’apertura della successione (ossia dal decesso) con dichiarazione al notaio o al cancelliere del tribunale.

L’accettazione però può risultare anche da un comportamento concludente, tale cioè da dimostrare la volontà di disporre del patrimonio del defunto (ad esempio la vendita o la locazione dei relativi beni, la riscossione dei crediti o il pagamento dei debiti, il prelievo dal conto del de cuius). Leggi Atti di accettazione tacita eredità.

La mancata accettazione dell’eredità nei termini determina l’automatica rinuncia alla stessa. Si tratta di un termine che non può essere interrotto: il diritto ad accettare la successione si prescrive per sempre; ne consegue anche l’impossibilità di rivendicare la legittima.

Tuttavia, se il legittimario si trovava nel possesso dei beni del defunto (come nel caso del figlio convivente), le cose vanno diversamente. Questi infatti deve:

entro tre mesi dal decesso deve effettuare l’inventario;
nei successivi 40 giorni, deve dichiarare se intende accettare o meno l’eredità.
La violazione di uno solo di tali termini determina l’automatica accettazione dell’eredità.

Una volta accettata l’eredità, il legittimario che intenda reclamare l’eredità deve avviare la cosiddetta azione di riduzione. Si tratta di una causa civile volta a:

quantificare l’attivo ereditario, detraendo da esso le eventuali passività;
quantificare quanto gli eredi legittimari abbiano ricevuto, sia con disposizioni testamentarie sia tramite donazioni fatte dal defunto quando ancora era vivo;
all’esito quantificare se le quote di legittima sono state lese.
Il secondo passaggio si chiama collazione. In pratica, ogni erede legittimario deve imputare alla propria quota di legittima tutte le somme e i beni che abbia ricevuto in regalo dal defunto. Le donazioni sono infatti un’anticipazione della legittima (salvo che nell’atto notarile sia stato espressamente previsto che la donazione è “con dispensa da collazione”: in questo caso, il bene viene sottratto dalla quota disponibile del de cuius).
L’azione di riduzione si può esercitare anche contro le donazioni indirette (ad esempi il padre dona al figlio i soldi per comprare la casa o paga direttamente il venditore). In tal caso, però, il donatario non dovrà restituire agli altri eredi l’immobile ma il valore economico dello stesso.
L’azione di riduzione si può esercitare anche contro le donazioni indirette (ad esempi il padre dona al figlio i soldi per comprare la casa o paga direttamente il venditore). In tal caso, però, il donatario non dovrà restituire agli altri eredi l’immobile ma il valore economico dello stesso.

Visto su: La legge per tutti

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