Come funziona il credito d’imposta?
Cosa fare quando è il contribuente a vantare un credito nei confronti dello Stato.
Il contribuente non è sempre e solo debitore del Fisco, può anche essere creditore, perché ha versato una somma non dovuta, oppure perché ha versato degli acconti che, a consuntivo, superano il dovuto, oppure perché si sono verificate delle situazioni a cui il legislatore collega il sorgere, in capo al contribuente, di crediti d’imposta. Vediamo come funziona il credito d’imposta e cosa fare per ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato.
Indice
1 Che cos’è il credito d’imposta?
2 Credito per rimborso da indebito
3 Crediti non da indebito
4 Compensazione del credito o rimborso?
5 Si può chiedere il rimborso di un importo iscritto a ruolo?
6 Come si tutela il diritto al rimborso?
Che cos’è il credito d’imposta?
Si definisce credito d’imposta un credito di natura tributaria che un soggetto economico vanta nei confronti dello Stato. Ci sono tre tipi di credito:
crediti per rimborsi da indebito;
crediti per rimborsi non da indebito (cioè per il rimborso di acconti o altre somme debitamente versate).
Credito per rimborso da indebito
È una fattispecie riconducibile al principio [1] secondo cui il pagamento indebito genera un diritto al rimborso (o alla restituzione) in favore di colui che ha indebitamente pagato.
Le cause dell’indebito tributario sono molteplici. Può accadere che manchi dall’origine o che venga meno la norma di legge alla quale si ricollega l’imposta che è stata pagata. Ad esempio, può accadere che un tributo sia versato senza un fondamento legislativo, perché c’è stata la dichiarazione di incostituzionalità di una norma impositiva. Infatti, poiché le sentenze che dichiarano incostituzionale una norma sono retroattive, i pagamenti fatti in base alla norma dichiarata incostituzionale assumono, a posteriori, la qualifica di pagamenti non dovuti.
Tuttavia, il rimborso è escluso quando il pagamento è stato fatto in base ad un rapporto esaurito, cioè in questi casi il rimborso è impedito o da atti definitivi (avviso di accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato) o dalla scadenza del termine (di decadenza o di prescrizione) entro cui il rimborso deve essere richiesto.
C’è il cosiddetto indebito comunitario, vale a dire il diritto al rimborso che trae origine dal diritto comunitario. Se un’imposta è stata pagata in base ad una norma nazionale che risulta in contrasto con il diritto comunitario, il giudice è tenuto ad applicare la norma comunitaria e a non applicare la norma nazionale.
Crediti non da indebito
Sono principalmente i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, che sorgono quando l’imposta dovuta risulta inferiore alla somma dei versamenti d’acconto, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta. Il contribuente può scegliere che il saldo creditorio risultante dalla dichiarazione dei redditi sia riportato all’anno successivo oppure può chiederne il rimborso.
Compensazione del credito o rimborso?
La compensazione è la regola. Il rimborso è infatti riservato sostanzialmente a chi cessa l’attività, a chi opera prevalentemente fuori del territorio dello Stato e ai non residenti. È da ricordare che il rimborso può essere chiesto da qualsiasi soggetto passivo, quando la dichiarazione sia risultata a credito per due anni di seguito.
Si può chiedere il rimborso di un importo iscritto a ruolo?
Per le somme riscosse mediante ruolo, la legge non disciplina espressamente la domanda di rimborso. Quando vi è iscrizione a ruolo di una somma non dovuta, il contribuente può tutelarsi impugnando il ruolo e chiedendo sia l’annullamento del ruolo, sia la condanna dell’amministrazione finanziaria a rimborsare le somme indebitamente riscosse.
Infatti, quando una somma è stata riscossa mediante ruolo, non se ne può ottenere la restituzione se non è stato previamente impugnato il ruolo. Dunque, la restituzione presuppone l’annullamento del ruolo ed è quindi una conseguenza della sentenza che accoglie l’impugnazione del ruolo.
Anche se è un orientamento difficilmente condivisibile, somme corrisposte in base ad un’iscrizione a ruolo non impugnata sono irreversibilmente incamerate dall’amministrazione finanziaria. Tuttavia, tale preclusione non opera per le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e quando emergono errori materiali o duplicazioni imputabili all’amministrazione finanziaria.
Come si tutela il diritto al rimborso?
Per ottenere il rimborso, l’avente diritto ha l’onere di presentare un’istanza, entro termini e modalità prefissate. La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, deve essere presentata entro due anni dal pagamento oppure, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Se la domanda è esplicitamente respinta, il rifiuto espresso è un atto impugnabile dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente.
Se, invece, l’amministrazione finanziaria rimane inerte per novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il silenzio si interpreta come rifiuto e l’interessato può proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente. In caso di silenzio, il contribuente può ricorrere solo dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda, ma non oltre la prescrizione del diritto alla restituzione.
Autore: Vincenzo Delli Priscoli