Quanto costa un certificato di agibilità?
L’idoneità abitativa di un immobile viene attestata con una Segnalazione certificata per l’agibilità (Sca). In cosa consiste tale documento e quali sono le modalità e le spese da sostenere per la presentazione della Sca.
Quando si realizza un nuovo immobile, si ricostruisce o si sopraeleva o anche quando si effettuano degli interventi importanti su edifici già esistenti c’è bisogno dell’agibilità. È necessario, cioè, che l’immobile sia idoneo ad accogliere persone in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, di igiene e di risparmio energetico, indipendentemente dalla sua destinazione d’uso. In precedenza, tale idoneità veniva attestata con il certificato di agibilità.
Dal 2016 [1], tale documento non esiste più anche se nell’uso comune si continua a adoperare il termine corrispondente. Perciò, può capitare ancora di sentire domandare: quanto costa un certificato di agibilità e come si ottiene? In merito alla procedura, va evidenziato come prima era il Comune che rilasciava il certificato di agibilità anche mediante il meccanismo del silenzio-assenso, per cui decorsi 60 giorni dalla richiesta, se l’interessato non riceveva risposta, il certificato si considerava come rilasciato.
Ora, invece, l’iter per il certificato di agibilità è stato sostituito dalla presentazione di una Segnalazione certificata per l’agibilità, che viene redatta da un tecnico, il quale si assume la responsabilità penale di quanto nella stessa dichiarato.
Indice
1 In cosa consiste la Segnalazione certificata per l’agibilità
2 Quali sono le caratteristiche della Sca
3 Quando va presentata la Segnalazione certificata per l’agibilità?
4 Chi può presentare la Segnalazione certificata per l’agibilità
5 Come si presenta la Segnalazione certificata per l’agibilità
6 Quali sono i documenti da presentare insieme alla Sca
7 Quanto costa la Segnalazione certificata per l’agibilità
8 Mancata presentazione della Sca: quali sono le sanzioni
In cosa consiste la Segnalazione certificata per l’agibilità
La Segnalazione certificata per l’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni minime richieste affinché un immobile possa essere considerato abitabile.
In particolare, assicura che l’immobile è a norma di legge per quanto attiene:
le condizioni di igiene, salubrità e risparmio energetico dell’edificio e degli impianti nello stesso installati;
la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.
Quali sono le caratteristiche della Sca
Con la Sca è il direttore dei lavori o, qualora non nominato, un professionista abilitato che attesta che l’immobile risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, rilasciando una sorta di autocertificazione.
L’immobile può essere utilizzato dalla data di presentazione della Sca, senza dover attendere alcuna risposta o autorizzazione del Comune, fermo restando l’obbligo di conformarlo alle eventuali prescrizioni stabilite dalle amministrazioni competenti all’esito di verifiche successive effettuate anche con visite ispettive.
A tal proposito, va detto che le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
Quando va presentata la Segnalazione certificata per l’agibilità?
La Segnalazione certificata per l’agibilità va presentata per specifici interventi stabiliti dalla legge quali:
costruzioni di nuovi immobili;
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
interventi sugli edifici esistenti, che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati [2].
Ai fini dell’agibilità, la Segnalazione certificata può riguardare anche:
singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Chi può presentare la Segnalazione certificata per l’agibilità
La Segnalazione certificata per l’agibilità può essere presentata da:
il soggetto titolare del permesso di costruire;
il soggetto che ha presentato la Segnalazione certificata di inizio di attività (Scia);
i loro successori o aventi causa;
il proprietario.
Come si presenta la Segnalazione certificata per l’agibilità
La Segnalazione certificata per l’agibilità si presenta entro 15 giorni dalla fine dei lavori di finitura dell’intervento presso lo Sportello unico dell’edilizia del Comune nel quale è ubicato l’immobile.
A tal fine, occorre compilare un apposito modello disponibile presso ogni Comune o scaricabile via Internet, nel quale il soggetto che lo presenta, ovvero uno di quelli già sopra elencati, dichiara i dati identificativi dell’immobile, il titolo abilitativo e/o la comunicazione che ha legittimato gli interventi edili e la fine dei lavori.
Al modello è allegata un’attestazione a firma del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, nella quale tale professionista assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.
Nella pratica è sempre il tecnico che deposita la Sca in Comune su delega dell’interessato.
Quali sono i documenti da presentare insieme alla Sca
Alla Segnalazione certificata per l’agibilità va allegata, tra l’altro, la seguente documentazione:
la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
la fotocopia del documento di identità del richiedente e/o del tecnico;
il certificato di collaudo statico [3] o una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti [4];
la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche [5];
gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
la dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi.
Quanto costa la Segnalazione certificata per l’agibilità
I costi per la Segnalazione certificata per l’agibilità sono i seguenti:
circa 150 euro, per i diritti di segreteria, che cambiano da Comune a Comune;
due marche da bollo da 16 euro, una per la richiesta del certificato di agibilità ed una per il ritiro.
Inoltre, bisogna aggiungere:
da 120 euro a 1.500 euro, per l’onorario del tecnico che redige la Sca;
da 400 euro a 4.000 euro, per il collaudo statico. In genere la parcella del collaudatore viene quantizzata in percentuale sul costo delle opere, potendo andare dal 3% per i lavori di modesta entità allo 0,5% se si supera il milione di euro;
da 80 euro a 300 euro, per la verifica degli impianti.
Mancata presentazione della Sca: quali sono le sanzioni
La mancata presentazione della Sca comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 77 euro a un massimo di 464 euro [6].
In particolare:
77,00 euro, dal 16° al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori;
232,00 euro, dal 31° al 60° giorno dalla fine dei lavori;
fino a 464,00, euro dopo il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori.
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Autore: Sabrina Mirabelli