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Vivere in una casa mobile con il permesso di costruire.

21 Giugno 2017
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Vivere in una casa mobile con il permesso di costruire.
Dunque, non rileva il fatto che la casa mobile sia di piccole dimensioni o sia facilmente removibile: è piuttosto la sua più o meno stabile collocazione, in uno col terreno, a determinare la necessità del permesso del Comune.
Vivere in una casa mobile senza permesso di costruire

Al contrario, vivere in una casa mobile non richiede sempre il permesso di costruire. Secondo la giurisprudenza l’installazione di una casa mobile non richiede permessi quando questa avviene in strutture ricettive appositamente destinate ad accogliere camper, roulotte e case mobili e sempre che ciò avvenga per periodi transitori e non in via stabile. In particolare, si può vivere in una casa mobile senza permessi purché risultino sussistenti le seguenti condizioni:

il temporaneo ancoraggio al suolo;
la collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, debitamente autorizzata come villaggi turistici, campeggi in genere e quelli realizzati nell’ambito di attività agrituristiche, nonché i parchi di vacanze [1];
la esclusiva destinazione della casa mobile alla sosta e al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.

Per vivere in tali spazi ricettivi senza autorizzazione è necessario che la costruzione rientri nella tipologia di camper, roulotte, rimorchi o altri tipi di veicoli ad uso abitativo gommati. In queste aree è consentito anche l’ancoraggio al suolo della casa mobile purché l’uso sia comunque temporaneo.
Case mobili e autorizzazioni
Posso fissare un camper o una roulotte su un terreno di mia proprietà?

Se l’ancoraggio è stabile, nel senso che la casa “gommata” viene privata delle gomme e installata al suolo è necessario il permesso di costruire. È invece consentito parcheggiare camper e roulotte senza però che siano destinate ad abitazione stabile.
Posso installare una casa mobile sul mio terreno di fronte casa?

Solo se destinata a soddisfare esigenze temporanee e non definitive. Si pensi a una struttura che svolga solo da copertura per un ricevimento o una manifestazione. Negli altri casi è necessario il permesso di costruire. Non possono, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo.
Vivo in affitto: posso lasciare il camper nel parcheggio del condominio?

È necessario innanzitutto verificare cosa prescrive il regolamento di condominio che il conduttore è tenuto a rispettare. Dopo bisogna esaminare anche il contratto di locazione e accertarsi che in esso non sia prevista alcuna limitazione al diritto di parcheggiare. In ogni caso il parcheggio del camper di proprietà dell’inquilino non deve comportare danni all’immobile (ad esempio, perché troppo pesante o perché supera, per le sue dimensioni, i limiti del parcheggio).

Si tenga presente che, anche ai sensi del Codice della strada (applicabile però alle aree di “uso pubblico” e non a quelle private), l’autocaravan costituisce a tutti gli effetti un autoveicolo.

Dove posso installare una casa mobile?

Se c’è il permesso di costruire, si può installare una casa mobile su un terreno di proprietà. Se non c’è l’autorizzazione amministrativa, invece, si può installare la casa mobile, solo per finalità temporanee, nelle apposite strutture ricettive come camping e villaggi turistici.
Case mobili: le ultime sentenze

Qui di seguito alcune delle ultime sentenze in merito ai permessi necessari per vivere in una casa mobile.

La ‘precarietà’ dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.

Tar Emilia Romagna sent. n. 655/2016

Integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) la collocazione su un’area di una “casa mobile” con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest’ultimo non è necessario, ai sensi dell’art. 3 del citato d.P.R. (come modificato dalla l. 3 agosto 2013, n. 98 e dalla l. 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).

Cass. sent. n. 41067/2015

In assenza del permesso di costruire, la destinazione abitativa fa scattare il reato di abuso edilizio anche per la posa di una casa mobile, rientrando in questa nozione: prefabbricati, camper, roulotte, ecc.

Pertanto, in tema di illeciti edilizi, deve tuttora ritenersi configurabile il reato di cui all’art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001 nel caso di realizzazione senza titolo abilitativo di una struttura prefabbricata o “casa mobile”, stabilmente destinata ad abitazione salvo che ricorrano le condizioni previste dall’art. 3, comma 1, lett. e/5) del citato D.ER. (quale risultante dalla modifica introdotta dall’art. 10 ter, comma 1, del D.L. n. 47/2014, conv. con modif. in legge n. 80/2014), e dove: 1) il temporaneo ancoraggio al suolo; 2) la collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, debitamente autorizzata, quale definibile in base all’art. 13 del D.L.vo n. 79/2012 (c.d. “Codice del turismo”), secondo cui rientrano in detta definizione i villaggi turistici, i campeggi in ge­nere e quelli realizzati nell’ambito di attivita agrituristiche, nonchè i parchi di vacanze; 3) la esclusiva destinazione del manufatto alla sosta e al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.

Cass. sent. n. 41067/2015

E’ legittimo il provvedimento di rimozione di una c.d. «casa mobile», allocata sulla medesima area da circa cinque anni, occupata da una famiglia di nomadi e costituente un manufatto di ampie dimensioni suddiviso all’interno in due camere da letto, un soggiorno e due servizi igienici, perché realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, invece necessario trattandosi di opera che, pur strutturalmente precaria in quanto avente il carattere della mobilità, era di fatto destinata ad un uso abitativo permanente.

Tar Piemonte, sent. n. 1470/2014

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