Una donazione è impugnabile?
Una donazione è impugnabile?
La casa o altro immobile regalato: la contestazione dei creditori, degli eredi e di tutti gli interessati per vizi dell’atto o violazione dei diritti altrui.
Regalare una casa, un’auto o un conto corrente implica un impoverimento del donante ed un accrescimento del patrimonio del donatario; ragion per cui, laddove si tratti di beni di valore non modesto, è sempre necessaria la presenza del notaio. Il pubblico ufficiale, infatti, è una garanzia per chi dona: serve infatti – almeno secondo le intenzioni di chi ha scritto il Codice civile – a consentirgli quella opportuna riflessione prima del trasferimento del ben. Tanto al fine di evitare scelte d’impulso, frutto di una generosità transitoria. Tuttavia, il fatto che per le donazioni di beni immobili o di altri beni di rilevante valore sia necessario il notaio non esclude che tale atto non possa essere contestato. Si, hai capito bene: una donazione è impugnabile. E non lo è solo dai creditori, ma anche dai familiari o da chiunque altro possa vantare un qualsiasi interesse.
Escludendo i casi di revoca della donazione ad opera dello stesso donante (non collegati a un ripensamento, ma alla sopravvenienza di figli o all’indegnità del donatario), esistono tre casi in cui una donazione può essere impugnata dai terzi: quando lede i diritti dei creditori, quando lede i diritti degli eredi legittimari, quando è priva dei requisiti di forma imposti dalla legge.
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Ne parleremo qui di seguito in modo schematico, in modo da offrire un quadro quanto più completo di cosa rischia il donante e cosa il donatario. Nel presente articolo, faremo riferimento all’ipotesi della donazione di un immobile, che è anche la situazione più ricorrente nell’ambito dei rapporti familiari.
Ma procediamo con ordine e vediamo se e quando una donazione è impugnabile.
Indice
1 Una donazione può essere impugnata dai creditori?
2 Una donazione può essere impugnata dagli eredi?
3 Una donazione può essere impugnata perché nulla?
Una donazione può essere impugnata dai creditori?
Se un creditore trascrive il pignoramento entro un anno dall’atto di donazione (ossia da quando il donante e il donatario hanno firmato il rogito dal notaio), la donazione non ha alcun valore nei suoi confronti. È come se il passaggio di proprietà non fosse mai avvenuto. Sicché, il creditore potrà pignorare la casa donata al terzo, nonostante il passaggio di proprietà.
In alternativa a questo strumento, evidentemente tutte le volte in cui il creditore si attiva dopo un anno dalla donazione, quest’ultimo può intraprendere la cosiddetta azione revocatoria. La revocatoria, che va esperita entro massimo cinque anni da quando è avvenuto il rogito, mira a rendere inefficace la donazione nei confronti del creditore medesimo che, così facendo, all’esito del giudizio, potrà pignorare il bene.
La revocatoria può essere iniziata anche se il creditore non ha ancora una sentenza di condanna in mano perché magari il credito è contestato dal debitore (si pensi all’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal mutuatario nei confronti della banca).
Per respingere la revocatoria avanzata dal creditore, il debitore deve dimostrare di avere beni di pari o superiore valore che ben potrebbero essere pignorati dal creditore in alternativa a quello donato. La revocatoria, dunque, può trovare ingresso anche se c’è solo il rischio che le sostanze residue siano inadeguate a saldare il debito: la donazione dell’immobile è revocata quando il debitore non dimostra che il resto del suo patrimonio basta a soddisfare i creditori; ma, a tal fine, non può limitarsi a indicare gli estremi catastali degli altri immobili di sua proprietà [1].
Secondo la Cassazione, per bloccare la revocatoria il debitore deve dimostrare non soltanto di essere proprietario di altri immobili, ma che il suo patrimonio residuo all’epoca della donazione fosse di entità tale da garantire i creditori.
Una donazione può essere impugnata dagli eredi?
La donazione non può mai essere contestata dagli eredi del donante finché questi è in vita. L’impugnazione, però, può avvenire quando l’ex proprietario muore. Gli eredi hanno tre diverse forme di azione:
azione di lesione di legittima: se la donazione ha sottratto loro quelle quote minime che riserva la legge al coniuge e ai figli o, in loro assenza, ai genitori (cosiddetti legittimari), essi hanno 10 anni per far revocare la donazione e dividere il bene nel rispetto delle predette quote. Leggi sul punto Casa in eredità: cosa c’è da sapere;
azione di simulazione: se il proprietario ha formalmente venduto il bene a un’altra persona, ma ad un prezzo irrisorio o se tale prezzo non è mai stato pagato, gli eredi legittimari possono impugnare l’atto perché simulato; esso, infatti, non è una vendita ma una donazione. L’azione può essere esercitata senza limiti di tempo;
azione di inadempimento. Spesso, succede che il titolare di una casa ne ceda la proprietà (a volte riservandosi l’usufrutto) in cambio di assistenza morale e materiale sino alla propria morte. Se tale assistenza non è mai avvenuta o se la donazione è avvenuta quando il donante era già sul punto di morire, vi è sproporzione tra le due prestazioni sicché gli eredi potranno impugnare la donazione.
Una donazione può essere impugnata perché nulla?
Abbiamo detto che la donazione deve avvenire con il notaio e in presenza di due testimoni se è di «non modico valore». Ciò vale sempre per le donazioni di immobili. Se la donazione non dovesse avvenire nel rispetto di tale forma, sarebbe nulla e potrebbe essere impugnata da chiunque (non solo dagli eredi) senza limiti di tempo.
Visto su : La Legge per Tutti