Si può modificare o integrare un testamento?
Come cambiare un testamento: oltre alla possibilità di riscriverlo interamente da capo c’è la possibilità di agire sul precedente documento.
Si può modificare o integrare un testamento olografo. Di solito, in questi casi, si strappa il testamento e lo si sostituisce con uno completamente nuovo. Qualcuno però, per non dover riscrivere tutto da capo, potrebbe decidere di intervenire sul precedente documento eseguendo delle correzioni o delle aggiunte. Sarebbe valido un atto del genere? Sulla questione si è espressa la giurisprudenza. Il problema si pone chiaramente solo per il testamento olografo, quello cioè effettuato direttamente dal testatore. Nel caso invece del testamento pubblico, sarebbe il notaio ad occuparsi di tutto.
Ecco le istruzioni fornite dai giudici in merito alla modifica o alla integrazione del testamento.
Indice
1 Cos’è il testamento olografo?
2 Si può modificare un precedente testamento?
3 Si può integrare un precedente testamento?
Cos’è il testamento olografo?
Il testamento olografo è quello scritto direttamente dall’interessato, senza l’assistenza di un notaio. Può essere da questi conservato in casa propria, in luogo riservato, o consegnato a persone di fiducia. Eventuali copie non possono essere ricavate tramite procedimenti meccanici (fotocopiatrici o scannerizzazioni al computer) ma devono essere costituite da nuovi documenti “originali”, scritti a mano così come il primo esemplare e con lo stesso contenuto di quest’ultimo. Tutti devono essere firmati e datati.
La caratteristica del testamento olografo è l’olografia, vale a dire: il testamento deve essere scritto, nella sua totalità, a mano dal testatore. La scrittura autografa consente di accertare l’autenticità del testamento olografo e la provenienza, in quanto concorre a formare un documento idoneo a rappresentare, in via duratura, la volontà testamentaria.
Anche la data deve essere apposta a mano dal testatore. Essa dev’essere completa di giorno, mese e anno.
La data può essere apposta in qualunque punto, prima o dopo le disposizioni di ultima volontà, ma deve necessariamente risultare dal testamento e non altrove: ad esempio, il testamento con la data apposta sulla busta, anziché sulla scheda, è stato dalla giurisprudenza considerato privo di data.
La data incompleta o impossibile (ad esempio, 34 marzo) è equiparata alla mancanza di data e non è consentito ricostruirla in base a elementi estranei alla scheda. Sono ammessi equivalenti nella datazione: ad esempio, “Capodanno 2019” anziché “1° gennaio 2019”, o “Ferragosto 2018” al posto di “15 agosto 2018”.
È nullo il testamento in caso di assenza assoluta di data; si è ritenuto altresì nullo il testamento pur in presenza di mese e giorno, ma in assenza dell’anno.
Si può modificare un precedente testamento?
Fino a quando è in vita, il testatore è libero di disporre come crede dei propri beni e nessuno può opporsi, anche se si tratta di un erede legittimario (ossia destinatario di una quota di eredità per legge). Allo stesso è possibile apportare al testamento, già perfetto e completo, dei cambiamenti corrispondenti a una nuova manifestazione di volontà: è possibile cancellare le disposizioni originarie, sostituendole con le nuove. In tal caso il testamento, anche se privo di una nuova data e di una nuova sottoscrizione, corrispondenti al momento delle correzioni sarà, secondo alcuni interpreti, valido [1].
Se le aggiunte sono datate e sottoscritte e aggiunte in calce a un precedente testamento, si avrà un autonomo testamento qualora le modifiche siano autonome rispetto alle precedenti, mentre si avrà un unico testamento se le disposizioni, precedenti e successive, siano tra di loro collegate.
Si può integrare un precedente testamento?
Nel testamento olografo è possibile aggiungere ulteriori volontà prima della firma anche se in tempi diversi. Lo ha chiarito la Cassazione [2] respingendo il ricorso di un erede nei confronti dei fratelli. Il padre, con un primo testamento, lo aveva nominato erede esclusivo della quota disponibile per ricompensarlo dell’assistenza prestatagli. In seguito, però, aveva redatto un altro testamento in cui tutti i figli risultavano istituiti eredi in parti uguali.
Secondo il ricorrente, la grafia di questo secondo testamento appariva incerta in alcuni punti e, soprattutto, la scheda era redatta nella parte centrale con inchiostro di colore diverso rispetto alla prima e alla sottoscrizione. Questo, a suo dire, era il segno evidente che il testatore non aveva redatto la scheda in un unico contesto ma che la stessa era stata integrata nel corso del tempo e che, quindi, le ultime disposizioni si dovevano considerare nulle. I giudici hanno però ritenuto che la mancanza di contestualità tra l’apposizione della firma e quella delle altre disposizioni è irrilevante. Infatti, spiega la Corte, quando il testatore completa la scheda testamentaria redigendo le ulteriori disposizioni in uno spazio che «topograficamente precede la sottoscrizione», il testamento olografo risponde pienamente ai requisiti di legge. In questa ipotesi, infatti, la persona che lo redige utilizzando la sua precedente sottoscrizione «come suggello della sue disposizioni» fa diventare anche le aggiunte espressione della sua volontà.
Visto su : La legge per tutti