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Sì bonus prima casa per i coniugi se solo uno ha trasferito la residenza.

30 Luglio 2015
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Ciò che conta è che l’immobile sia riferito alla famiglia come residenza del nucleo anche se poi, uno dei due coniugi, ha residenza in altro Comune.
Il fisco non può revocare il beneficio fiscale sulla prima casa, acquistata insieme da i coniugi in comunione dei beni, nel caso in cui solo uno dei due abbia trasferito la residenza nel Comune dove è situato l’immobile. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di questa mattina .

Sbaglia l’Agenzia delle Entrate a revocare il bonus “prima casa” solo perché il contribuente, pur avendo partecipato alla stipula dell’atto notarile, non abbia provveduto a trasferire la propria residenza nel luogo dell’immobile se, comunque, a ciò abbia provveduto l’altro.

Secondo la Cassazione, si può usufruire del beneficio prima casa anche nel caso in cui sia solo un coniuge ad aver trasferito la residenza, in quanto rappresentante della famiglia, intesa come “entità autonoma distinta dai coniugi singolarmente”. Ciò che conta, nel caso di comunione legale tra i coniugi, è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, non avendo importanza che uno dei due non abbia la residenza anagrafica in tale Comune.

Marito e moglie non sono, infatti, tenuti a una comune residenza, ma alla coabitazione, elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.

Pertanto – si legge in sentenza – per fruire dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione, quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso.

Revoca beneficio prima casa entro massimo tre anni.

In materia di revoca dei requisiti IVA per la prima casa, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e sopratassa a carico del compratore è soggetta al termine triennale di decadenza a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso e cioè dal giorno della registrazione del contratto di acquisto.
La revoca del bonus sull’acquisto prima casa può intervenire entro massimo tre anni. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza pubblicata ieri .

Requisiti

Per ottenere le agevolazioni “prima casa” è necessario che:

– l’abitazione trasferita sia una casa di abitazione “non di lusso” e quindi non presenti le caratteristiche “di lusso” , indipendentemente dall’anno di costruzione;

– l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile abitativo situato nello stesso Comune in cui si sta effettuando l’acquisto;

– l’acquirente non sia titolare, nemmeno per quota in tutta la nazione, di altra abitazione acquistata in proprietà, usufrutto, uso o abitazione usufruendo delle agevolazioni sulla “prima casa”;

– l’immobile oggetto della cessione sia ubicato, alternativamente in uno dei seguenti luoghi:

1) nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dalla stipula dell’atto;

2) nel Comune in cui l’acquirente svolge la sua attività pur senza avervi la residenza;

3) nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si è trasferito all’estero per lavoro.

L’agevolazione si estende anche all’acquisto delle pertinenze; tra queste ultime sono ricomprese “limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.

Decadenza dall’agevolazione

L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:

– le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;

– non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;

– vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Le sanzioni

Le sanzioni, in caso di decadenza dai benefici, consistono:

1) nel recupero delle maggiori imposte non versate;

2) nell’irrogazione di una sanzione pari al 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;

3) nell’applicazione degli interessi di mora.

Entro quanto tempo si può revocare il beneficio prima casa
L’Agenzia delle Entrate ha tre anni di tempo per revocare le agevolazioni prima casa e liquidare le imposte in misura ordinaria e le relative soprattasse. Il momento in cui comincia a decorrere detto termine varia:

– se la decadenza deriva da cause rilevabili già al momento della registrazione dell’atto, allora è da questa data che decorrono i tre anni per la revoca delle agevolazioni;

– se, invece, la mendacità delle dichiarazioni rese nell’atto di acquisto dipende da cause sopravvenute alla registrazione, allora dovrà farsi riferimento al successivo momento in cui si è verificata tale causa.

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