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Come si accetta l’eredità?

18 Ottobre 2016
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Come si accetta l’eredità?

Normalmente per diventare eredi bisogna accettare espressamente l’eredità, ma in alcuni casi previsti dalla legge l’accettazione è automatica.

Nel momento in cui si verifica la morte di una persona si apre la sua successione. I soggetti che dalla legge o dal testamento sono indicati quali possibili successori, per diventare eredi, devono accettare l’eredità. In alcuni casi tuttavia l’accettazione non dipende da un atto espresso, ma opera automaticamente e anche contro la volontà dell’erede. Vediamo quando ciò si verifica.

Prima dell’accettazione il soggetto a cui spetterebbe una quota del patrimonio del defunto riveste una posizione di aspettativa e viene per questo definito come chiamato all’eredità. L’accettazione dell’eredità, da farsi entro dieci anni, dunque è necessaria al fine di acquisire la qualifica di erede e va ponderata attentamente. Infatti all’erede vengono trasferiti non solo i beni e i crediti del defunto, ma anche i suoi debiti, con la conseguenza che i creditori del defunto possono rivalersi direttamente sull’erede e aggredire tutti i suoi beni, non solo quelli ricevuti per successione.

Quando deriva da una scelta inequivocabile dell’erede, l’accettazione si definisce espressa e può avvenire mediante atto notarile o scrittura privata, in cui il chiamato dichiara di accettare l’eredità o assume il titolo di erede.

L’accettazione si definisce invece tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Si ha accettazione tacita ad esempio se il chiamato:

vende un bene dell’eredità o si obbliga a venderlo con un contratto preliminare;
paga un debito del defunto con denaro preso dall’eredità;
promuove un giudizio di divisione ereditaria;
impugna il testamento che ritiene lesivo dei suoi diritti;
propone un giudizio per far valere un diritto che spettava al defunto.

Non comportano accettazione tacita:

presentare la denuncia di successione, poiché costituisce un obbligo di legge;
vendere cose mobili del defunto di poco valore per pagare il funerale;
impossessarsi di cose mobili del defunto di scarso valore, come gli indumenti personali.

La legge prevede un altro caso in cui l’accettazione prescinde da un atto di volontà del chiamato. Ciò avviene quando:

il chiamato, nel possesso di almeno un bene dell’eredità, non faccia fare l’inventario dei beni del defunto, entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della successione;
concluso l’inventario dei beni, il chiamato non decida nei quaranta giorni successivi se accettare o rinunziare all’eredità.

Infine si ha accettazione dell’eredità quando il chiamato volontariamente sottrae o nasconde beni dell’eredità, a condizione che sia consapevole del carattere ereditario dei beni e di essere chiamato all’eredità.
In ogni caso l’accettazione dell’eredità, una volta intervenuta, va considerata definitiva poiché:

è irrevocabile, anche se dovessero successivamente essere scoperti debiti ingenti del defunto;
ha ad oggetto l’intera quota ereditaria, ovvero non si possono accettare solo alcuni beni o alcuni rapporti giuridici facenti capo al defunto;
è retroattiva, in quanto i suoi effetti risalgono al momento della morte;
non può essere sottoposta a condizione o a termine.

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