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Se non paghi la rata del mutuo alla banca che succede?

6 Marzo 2016
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Se non paghi la rata del mutuo alla banca che succede?

Morosità: dopo quanto tempo si scioglie il contratto e si procede al pignoramento e alla vendita all’asta della casa ipotecata.
Per la durata che esso ricopre, la restituzione di un mutuo o di un finanziamento è soggetta a numerose variabili, tra cui, di questi tempi, la più frequente è la perdita del lavoro. Cosa prevede la legge nell’ipotesi in cui ritardi il pagamento della rata o sei del tutto inadempiente e non restituisci l’importo ottenuto in prestito? Cerchiamo di analizzare tutte le possibili conseguenze in questa scheda.
Che succede in caso di morosità con la banca
L’attuale normativa, entrata in vigore nel 1993, prevede che, in caso di morosità nel versamento delle rate del mutuo, la banca può chiedere il rimborso integrale del debito. Perché però scatti tale diritto per l’istituto di credito è necessario alternativamente:
– che la morosità del mutuatario riguardi almeno 7 rate, anche non consecutive, dell’intero piano di restituzione del finanziamento;

– oppure che vi sia un ritardo superiore a 180 giorni (quasi sei mesi).

In pratica, se il debitore non paga solo cinque rate, la banca deve mantenere in piedi il mutuo con tutto il piano di rateizzo concordato inizialmente dalle parti.
Questo però non toglie che la banca, anche per morosità inferiori, non possa procedere comunque alla riscossione coattiva delle rate non riscosse. Nell’esempio di poc’anzi, in caso di omesso versamento di cinque rate, la banca potrà ugualmente procedere al pignoramento. A tal fine, la procedura prevede che
– la banca notifichi al debitore un atto di precetto con cui gli intima il versamento delle rate entro 10 giorni. Non c’è bisogno di procedere prima con un decreto ingiuntivo, essendo il mutuo un atto avvenuto alla presenza del notaio e, quindi, già titolo esecutivo;
– la banca notifichi al debitore un atto di pignoramento, con cui agisce nei suoi confronti mediante, per esempio, il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione o del conto corrente. L’istituto di credito potrebbe anche agire nei confronti del garante (il cosiddetto fideiussore).
Se la morosità supera 7 rate o 180 giorni
Torniamo ora al caso più grave, ossia quello della morosità superiore a 7 giorni o il ritardo di oltre 180 giorni. In tal caso, come detto, la banca ha il diritto (ma non è detto che debba necessariamente farlo) di chiedere il rimborso dell’integrale debito.
A tal fine si apre una causa tra banca e mutuatario, al termine della quale, il creditore può procedere con un pignoramento immobiliare della stessa casa. In tale fase si provvede a mettere la casa all’asta. Il giudice può stabilire che la liberazione dell’immobile avvenga solo dopo la vendita.
Il prezzo della base dell’asta viene stabilito dal giudice sulla base di una perizia. Dopo ogni asta andata deserta, il giudice ne fissa una successiva con un ribasso di circa il 15% rispetto al valore della precedente asta.
Se non si presentano offerenti la procedura si chiude
Il giudice è tenuto a chiudere definitivamente il pignoramento immobiliare se non si presentano offerenti. In particolare, ciò avviene se, dopo numerose aste (la legge non dice quante) il bene non si vende e il prezzo di base d’asta è divenuto talmente basso da frustrare le esigenze del creditore (anche qui la legge non specifica quale sia il valore oltre il quale non si può andare, ma la giurisprudenza ha individuato tale limite nel 50% del valore di mercato; altri giudici hanno ritenuto di chiudere l’esecuzione forzata quando il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile avrebbe soddisfatto solo una minima parte del credito per il quale si agisce).
Se il bene viene venduto all’asta
In media la casa viene venduta dopo sette anni. Se il ricavato della vendita all’asta non è sufficiente a estinguere il debito, il mutuatario resta debitore della banca per la differenza.
Non dimentichiamo che la banca ha l’ipoteca sulla casa e, pertanto, se all’esecuzione forzata si aggiungono anche altri creditori, il ricavato della vendita andrà prioritariamente all’istituto di credito e, solo nel caso in cui residui altro denaro, anche ai restanti creditori
Come sospendere le rate del mutuo
È possibile chiedere la sospensione delle rate del mutuo nel caso di sopraggiunte difficoltà economiche: ciò, in particolare, vale per il lavoratore subordinato o parasubordinato che abbia cessato il lavoro per causa indipendente dalla propria volontà o che abbia subito la sospensione del rapporto di lavoro o la riduzione dell’orario, o in caso di morte o di insorgenza di condizioni di non autosufficienza. Per la procedura e i dettagli leggi “Come sospendere le rate del mutuo ipotecario”.

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