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Sanzioni per omesso accatastamento.

29 Dicembre 2017
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Sanzioni per omesso accatastamento.

I proprietari di fabbricati rurali hanno l’obbligo di accatastarli, pena apposite sanzioni: cosa significa accatastamento? Quali sono le sanzioni?

In Italia esistono ancora, attualmente, moltissimi immobili e fabbricati rurali che non sono stati dichiarati all’ufficio del catasto edilizio urbano. La loro identificazione è possibile al giorno d’oggi anche grazie alle moderne tecnologie, quali quelle satellitari, che permettono di effettuare verifiche aeree ed identificare con precisione i fabbricati che ci sono sul territorio statale, procedendo a controlli incrociati con i fabbricati che effettivamente risultano accastatati e quindi risultano sul territorio. Ci sono delle specifiche regole di legge che riguardano l’accatastamento dei fabbricati rurali, le quali impongono ai proprietari (ma anche ai comproprietari) di provvedere a dichiarare tali immobili – fabbricati all’ufficio del catasto. Non solo, come vedremo, in qunto occorre anche essere in regola con la dichiarazione al catasto edilizio urbano. Ma cosa significa accatastamento? Chi ha l’obbligo di accatastamento? Scopriamo assieme come è regolata la disciplina in questa materia e, in particolare, quali sono le sanzioni per l’omesso accatastamento dei fabbricati rurali.

Indice

1 Cosa si intende per accatastamento
2 Immobili che devono essere accatastati
3 Immobili che non devono essere accatastati
4 Sanzioni previste per mancato accatastamento

Cosa si intende per accatastamento

La parola accatastamento, in senso proprio, indica una procedura burocratica particolare, attraverso la quale si provvede a identificare un immobile, specificando quali sono i suoi dati di base e la sua rendita fiscale. Si tratta in sostanza di un procedimento che ha ad oggetto l’immobile, e che sfocia in un documento che ha conseguenze pratiche ulteriori, in quanto, ad esempio, contiene dati ed informazioni sull’immobile che sono utili per quanto riguarda i pagamenti delle imposte (Irpef) e per le richieste dei certificati di agibilità – e naturalmente, nei casi in cui occorra, di abitabilità – di un determinato fabbricato. Attraverso l’accatastamento si dà inoltre un valore fiscale al fabbricato, definendo peraltro allo stesso tempo la categoria di appartenenza dell’unità immobiliare accatastata. L’accatastamento viene effettuato sia per ogni nuova costruzione che in relazione a eventuali modifiche ulteriori, che vengano fatte sull’immobile successivamente (ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso), e deve essere effettuato a prescindere dall’effettiva destinazione d’uso dell’immobile stesso (che sia ad uso residenziale, commerciale e via dicendo). Per i fabbricati rurali, da qualche anno, è stato introdotto un obbligo dichiarativo particolare, il cui inadempimento da parte dei proprietari dei fabbricati rurali non è privo di conseguenze sanzionatorie, con la previsione del pagamento di una sanzione pecuniaria. Come funziona quindi l’accatastamento dei fabbricati rurali, e quali sono le sanzioni previste per coloro che non adempiono a questo obbligo di legge?
Immobili che devono essere accatastati

L’obbligo di accatastamento deriva da una disciplina di legge che impone ai proprietari e ai comproprietari di fabbricati rurali che siano stati censiti al catasto terreni di provvedere a un’ulteriore registrazione. Bisognava infatti, enro il 2012, registrare questi fabbricati rurali al catasto edilizio urbano, attraverso una procedura apposita. Si tratta, in definitiva, di una normativa che ha introdotto un obbligo di censimento, che precedentemente non era previsto in relazione al catasto fabbricati. Questo obbligo dichiarativo tuttavia non vale per tutti i fabbricati rurali, in quanto esistono delle eccezioni per le quali non è richiesto l’accatastamento, che integrano una lista con precisi requisiti. Quali sono i fabbricati che non vanno accatastati?
Immobili che non devono essere accatastati

La legge stabilisce un elenco di immobili che, a differenza di tutti gli altri non ricompresi nellla lista, non devono essere accatastati. Nello specifico, si tratta di quei fabbricati che non sono oggetto di inventariazione, e che sono i seguenti:

manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri;
serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
manufatti isolati privi di copertura;
tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

L’esclusione dall’obbligo dichiarativo dell’accatastamento opera pertanto per i proprietari e comproprietari di questi fabbricati elencati, a meno che però tali immobili non presentino di loro un’autonoma suscettibità reddituale. L’obbligo dichiarativo, sia chiaro, non è soltanto un adempimento di natura burocratica lasciato alla libera e volontaria disposizione dei proprietari degli immobili: in quanto obbligo di legge, infatti, la normativa di riferimento prevede apposite sanzioni per la violazione di questo obbligo, peraltro di natura economica non di poco conto. Quali sanzioni sono quindi previste dalla legge per omesso accatastamento?
Sanzioni previste per mancato accatastamento

La dichiarazione è quindi un obbligo di legge, che nelle ipotesi nelle quali non venga rispettato comporta determinate conseguenze e sanzioni nei confronti di coloro che non abbiano provveduto alla regolarizzazione dichiarandolo al catasto edilizio urbano. Nel caso in cui un soggetto si renda inadempiente all’obbligo di dichiarazione, anzitutto saranno gli uffici provinciali dell’agenzia del territorio a provvedere direttamente all’iscrizione dell’immobile che non è stata accatastato, verificando inoltre il classamento delle varie unità immobiliari segnalate, e procedendo poi a notificare i risultati dell’attività e la rendita che ne deriva. Nel caso in cui debba attivarsi l’agenzia del territorio, gli oneri e le spese vengono messi a carico dell’interessato che non ha adempiuto in autonomia e per tempo all’obbligo dichiarativo. Per quanto riguarda infine le sanzioni pecuniarie previste per l’omesso accatastamento, in base a quanto previsto dall’attuale disciplina – che ha quadruplicato gli importi delle sanzioni precedentemente fissati – in caso di inadempimento dei proprietari o comproprietari dell’obbligo dichiarativo sono previste sanzioni fissate in importi minimi e massimi, secondo i seguenti ammontari:

minimo fissato da 268 euro a 1.032 euro;
massimo previsto da 2.066 euro fino a 8.624 euro.

Fonte : la Legge per Tutti

Autore :Chiara Pezza

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