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Ripartizione spese legali condominio.

6 Aprile 2021
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Ripartizione spese legali condominio.

Come dissociarsi da una causa condominiale e non pagare le spese processuali: il dissenso alle liti.

La ripartizione delle spese legali in condominio desta spesso discussioni per via della compresenza di soggetti più litigiosi ed altri meno. Sicché, questi ultimi non sempre sono disposti a farsi carico dei costi di un giudizio che, invece, potrebbe essere evitato con un po’ di buon senso e di tolleranza.

In che modo l’amministratore deve ripartire le spese dell’avvocato tra i vari condomini? È possibile dissentire dalle liti, evitando di partecipare alle cause, almeno quelle inutili? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Indice

1 Maggioranza per decidere una causa condominiale
2 Ripartizione spese legali in condominio
3 Si può evitare di pagare le spese legali condominiali?
4 Per quali cause si può evitare di pagare le spese processuali all’avversario?
5 Come evitare di pagare le spese processuali all’avversario?
6 Quali spese legali è possibile evitare di pagare?
7 Che succede quando il condomino è la controparte
8 Spese legali per recupero quote condominiali

Maggioranza per decidere una causa condominiale

L’assemblea di condominio può decidere di intentare o resistere a una causa solo se c’è il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione ed almeno la metà dei millesimi dell’edificio. In presenza di tale quorum, l’amministratore viene quindi autorizzato a nominare un avvocato per la difesa del condominio stesso.

In alcuni casi, l’amministratore può avviare il giudizio anche senza la previa autorizzazione dell’assemblea; ciò succede ad esempio quando uno dei condomini non rispetta le delibere dell’assemblea o il regolamento di condominio, oppure quando non paga le quote condominiali. Egli però dovrà riferirne all’assemblea al più presto.
Ripartizione spese legali in condominio

In entrambe le ipotesi appena viste (giudizio su autorizzazione dell’assemblea o su iniziativa del solo amministratore), le spese legali vengono ripartite tra tutti i condomini in base ai rispettivi millesimi. Nel concetto di spese legali sono incluse le seguenti voci:

i costi vivi del giudizio, comprensivi delle tasse (contributo unificato), bolli, diritti di cancelleria e spese di notifica;
la parcella dell’avvocato che difende il condominio;
la parcella di eventuali professionisti chiamati a rendere perizie di parte nell’ambito del giudizio;
i costi di eventuali consulenze tecniche d’ufficio richieste dal giudice ed il cui onere sia stato (in tutto o in parte) addebitato al condominio;
l’eventuale condanna alle spese processuali in caso di soccombenza, comprensive dell’onorario dovuto all’avvocato della controparte. Tale condanna viene decisa dal giudice, al termine del processo, con la relativa sentenza.

Si può evitare di pagare le spese legali condominiali?

L’articolo 1132 del Codice civile consente ad ogni condominio di «dissentire dalle liti» ossia di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in caso di soccombenza. Detto in parole povere, chi si oppone all’avvio di un giudizio o alla difesa da un giudizio già intentato da altri contro il condominio può dichiarare la propria contrarietà alla causa, non partecipando così all’eventuale ripartizione delle sole spese processuali in caso di sconfitta del condominio. Questi dunque resta sempre obbligato a pagare le spese vive del giudizio e la parcella dell’avvocato difensore del condominio, ma qualora il condominio dovesse perdere la causa non parteciperebbe invece alla condanna giudiziaria alle spese processuali sostenute dall’avversario.

Questa norma non è derogabile: il regolamento di condominio cioè non può limitare tale facoltà riconosciuta a ogni condomino.
Per quali cause si può evitare di pagare le spese processuali all’avversario?

Le uniche cause per le quali si può “dissentire” ossia evitare di partecipare alla ripartizione delle spese processuali in caso di soccombenza sono quelle autorizzate dall’assemblea e non invece quelle avviate unicamente dall’amministratore di condominio.
Come evitare di pagare le spese processuali all’avversario?

Per non partecipare alla ripartizione delle spese processuali è necessario inviare una comunicazione formale all’amministratore, non necessariamente tramite ufficiale giudiziario: basta anche una semplice raccomandata a.r, una pec o una lettera consegnata a mani. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

È altresì possibile comunicare il proprio dissenso direttamente nel corso dell’assemblea, facendolo mettere a verbale [1].
Quali spese legali è possibile evitare di pagare?

Il condomino che ha espresso il dissenso alla lite può evitare di pagare solo le spese processuali determinate nella sentenza del giudice in caso di soccombenza (ossia di sconfitta), spese che vanno corrisposte alla controparte.

Sono quindi escluse le spese che il condominio ha affrontato per la propria difesa (le spese vive, l’onorario del proprio avvocato e dei consulenti di parte [2]) [3].
Che succede quando il condomino è la controparte

Nell’ipotesi di una causa tra il condominio e un singolo condòmino, non si potranno addebitare – a pena di nullità della delibera- a quest’ultimo le spese per la difesa del condominio, fatto salvo quanto liquidato dal giudice nel caso di soccombenza [4].
Spese legali per recupero quote condominiali

Chi deve pagare le spese processuali necessarie a recuperare le quote condominiali dai morosi? Secondo la Cassazione [5] « È legittima la deliberazione dell’assemblea condominiale che ponga a totale carico del condòmino moroso le spese processuali liquidate dal giudice nei suoi confronti con un decreto ingiuntivo».
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note

[1] Cass. sent. n. 2967/1978

[2] Non rientrano quindi le spese per incarichi stragiudiziali e/o di consulenza, per le quali il singolo condomino non potrà dissociarsi dalla decisione della maggioranza dei condomini (Tribunale di Firenze con sentenza della II sezione in data 4 dicembre 2006, numero 4149).

[3] Così il Tribunale di Bologna con sentenza della II sezione, in data 12 ottobre 2007 numero 2618, ha affermato che : «In tema di dissenso alle liti, l’operatività dell’articolo 1132 Codice civile, non va oltre l’esonero del condomino dissenziente dall’onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell’ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia tuttavia immutato l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa».

[4] La Cassazione del 23 gennaio 2018, nella sentenza 1629, ha sancito che: «Nel caso di controversia tra uno o più condomini e il Condominio da cui consegua un conflitto giudiziario non trova applicazione per le parti controverse, in materia di spese, l’art 1132, che pone a carico del condomino dissenziente l’onere di manifestare il proprio dissenso con atto notificato all’amministratore. Nella specie, difatti, il condominio si scinde in due parti, ognuna delle quali del tutto separata dall’altra, di modo che le spese sostenute dal condominio in ragione della controversia non possono essere addebitate anche ai condòmini titolari dell’interesse contrapposto se non in ragione della soccombenza. Di tal che la relativa delibera assembleare che ripartisca le spese anche tra questi condomini è nulla per impossibilità dell’oggetto».

[5] Cassazione del 18 gennaio 2016 numero 751

 

Visto su: La legge per tutti

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