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Rinuncia all’eredità: eredi successivi.

17 Ottobre 2019
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Rinuncia all’eredità: eredi successivi.

Nel caso in cui un erede rinuncia all’eredità, chi subentra nella sua quota? La differenza tra il meccanismo della devoluzione e della rappresentazione.

Una volta che hai saputo che, con la rinuncia all’eredità, la quota del rinunciante passa ad altri eredi, vorrai sapere chi sono questi. Ti chiedi cioè se i beni che sarebbero spettati a te andranno ai tuoi discendenti (figli e nipoti) o se, invece, andranno ad incrementare le quote di coloro che già stanno partecipando alla divisione dell’eredità. A stabilire chi sono, in caso di rinuncia all’eredità, gli eredi successivi è il Codice civile. Se hai bisogno di chiarimenti pratici, di esempi e di comprendere cosa prevede la legge in materia di rinuncia all’eredità, non ti resta che ritagliarti cinque minuti del tuo tempo per leggere le seguenti righe. Scoprirai che le norme sulla successione non sono poi così difficili come sembrano e, anche senza una calcolatrice, è facile capire come si divide il patrimonio di un genitore, di un nonno o di uno zio.

Una cosa è certa e posso già anticipartela subito: se un erede rinuncia all’eredità, la sua quota passa sempre a qualcun altro. E se questo “qualcuno” non dovesse esserci (perché non ci sono altri eredi o perché tutti rinunciano), è lo Stato che subentra nei diritti del proprietario. Insomma, un terreno, una casa (anche se abusiva) o anche un’auto da rottamare ed i semplici arredi trovano sempre un titolare.
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Occupiamoci ora di capire chi sono gli eredi successivi in caso di rinuncia all’eredità.

Indice

1 Entro quanto tempo si può fare la rinuncia all’eredità?
2 Effetti della rinuncia all’eredità
3 La devoluzione dell’eredità: quali eredi subentrano a chi rinuncia?
4 Rinuncia all’eredità: eredi successivi senza testamento
5 Rinuncia all’eredità: eredi successivi con testamento

Entro quanto tempo si può fare la rinuncia all’eredità?

Per accettare o rinunciare l’eredità ci sono 10 anni di tempo che decorrono dall’apertura della successione ossia dalla morte del titolare del patrimonio.

Se, tuttavia, il cosiddetto “chiamato all’eredità” (chi, cioè, è potenzialmente erede ma deve prima decidere se accettare o meno) è nel possesso dei beni del defunto (si pensi a un figlio convivente con il genitore poi deceduto) i termini si riducono: ci sono 3 mesi dall’apertura della successione per fare l’inventario e altri 40 giorni per comunicare l’accettazione o la rinuncia all’eredità.
Effetti della rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo: significa che il soggetto rinunciante non è considerato erede neanche per un solo giorno. Egli è, quindi, considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Al posto suo, si considererà proprietario della sua quota l’erede che gli subentra secondo le regole che vedremo qui di seguito.

Il rinunciante ha diritto di trattenere quanto ha ricevuto a titolo di donazione o di legato.

La rinuncia all’eredità non comporta anche rinuncia ai legati.

Sicuramente, l’effetto più importante della rinuncia all’eredità è che il rinunciante non può essere chiamato a rispondere dei debiti del defunto: i creditori di quest’ultimo quindi, compreso il Fisco (Agenzia Entrate ed Esattore), non potranno pignorare i beni del rinunciante, ma dovranno rivolgersi solo nei confronti degli altri eredi che, invece, hanno accettato l’eredità.
La devoluzione dell’eredità: quali eredi subentrano a chi rinuncia?

Come abbiamo anticipato sopra, nel momento in cui un chiamato all’eredità rinuncia alla propria quota, il diritto di accettare l’eredità passa ad altri soggetti. Essi non diventano automaticamente eredi, ma possono a loro volta decidere se accettare o meno la quota del rinunciante. Il meccanismo in questione, meglio noto con il nome di devoluzione, è differente a seconda che il defunto abbia lasciato un testamento (cosiddetta successione testamentaria) o meno (cosiddetta successione per legge). Cerchiamo di capire come stanno le cose.
Rinuncia all’eredità: eredi successivi senza testamento

In mancanza di un testamento, la rinuncia di uno degli eredi va a beneficio degli altri soggetti individuati come “eredi” secondo le regole del Codice civile. Questi possono, pertanto, accettare o meno la quota del rinunciante. Tale meccanismo si chiama accrescimento, in quanto comporta l’incremento delle quote di coloro che già erano eredi e che, pertanto, vedono aumentare le proprie quote in forza della rinuncia di un erede.

Se non ci sono altri coeredi (si pensi a un figlio unico oppure coniuge superstite senza figli, ecc.), il diritto di accettare l’eredità passa ai chiamati di ordine e grado ulteriore e, in mancanza di costoro (si considerano i parenti sino al sesto grado) o testamentari, l’eredità passa allo Stato. Questo meccanismo va sotto il nome di rappresentazione: la rappresentazione è il diritto di accettare l’eredità passa ai chiamati di ordine e grado ulteriore e, in mancanza di costoro (si considerano i parenti sino al sesto grado) o testamentari, l’eredità passa allo Stato.

Se, invece, il rinunciante concorre con altri coeredi (si pensi a più fratelli, o coniuge superstite con figli, ecc.), la sua quota di eredità va devoluta mediante il meccanismo della rappresentazione oppure viene devoluta agli ascendenti. Se ciò non è possibile, si verifica l’accrescimento.

La quota del coerede rinunciante si accresce automaticamente a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti.

Lucio, alla morte, lascia tre figli: A, B e C. Ciascuno di questi è chiamato a succedere per un terzo del patrimonio, ossia il 33,33%. Il figlio A rinuncia all’eredità e, così facendo, la sua quota del 33% va divisa tra i fratelli B (16,5%) e C (16,5%). Il figlio B, accetta la propria quota del 33% e quella del fratello A, per cui la sua eredità sarà pari a 33%+16,5% per un totale 49,5%. Anche il figlio C, che ha a sua volta due figli, nipoti di Lucio, rinuncia alla sua quota. In tal caso opera la rappresentazione in favore dei suoi figli, a cui andrà il 33%+16,5% (derivante dalla quota del fratello A), ossia il 24,75% ciascuno.

Rinuncia all’eredità: eredi successivi con testamento

Se il defunto ha lasciato testamento, la rinuncia del chiamato comporta che l’eredità sia devoluta a favore del soggetto previsto dal testatore in sua sostituzione.

Se, però, il testatore non ha previsto un sostituto si applicano innanzitutto le norme in tema di rappresentazione: il diritto di accettare l’eredità passa ai chiamati di ordine e grado ulteriore e, in mancanza di costoro (si considerano i parenti sino al sesto grado) o testamentari, l’eredità passa allo Stato.

Se non si può applicare questo meccanismo, la quota rinunciata va devoluta agli altri chiamati solidali per accrescimento.

Visto su: La legge per tutti

 

 

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