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Revoca della donazione per ingratitudine.

6 Maggio 2022
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L’ingiuria grave che giustifica la revocabilità della donazione deve consistere in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nella mancanza di rispetto della dignità del donante.

La donazione è un atto irrevocabile. Una volta che un bene è stato regalato non si può tornare più indietro e chiederne la restituzione. Questo vale sia per le donazioni che avvengono per atto notarile che in modo informale (ad esempio, con la consegna a mani di una piccola somma di denaro).

Eccezionalmente è ammessa la revoca della donazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli che il donante non sapeva di avere al momento della donazione.

Ma cosa si intende, più nello specifico, quando si parla di «revoca della donazione per ingratitudine»? Lo dice in modo sintetico l’articolo 801 del Codice civile. In particolare, l’«ingratitudine» ricorre quando il donatario:

ha compiuto atti o tenuto comportamenti che corrispondono ai casi di indegnità a succedere (i quali coincidono con reati particolarmente gravi come l’omicidio o il tentato omicidio);
si è reso colpevole di ingiuria grave nei confronti del donante;
ha dolosamente provocato un grave danno al patrimonio del donante;
ha rifiutato indebitamente di corrispondergli gli alimenti.

Cerchiamo di individuare, più nel dettaglio, cosa la legge intende con tali affermazioni.

Indice

1 Revoca donazione per indegnità a succedere
2 Revoca donazione per ingiuria grave
3 Revoca della donazione per rifiuto di corrispondere gli alimenti

Revoca donazione per indegnità a succedere

Il primo dei motivi che determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere la revoca della donazione è quello della «indegnità a succedere». La legge considera indegno:

chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
chi è decaduto dalla responsabilità genitoriale;
chi ha indotto con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento o l’ha impedita;
chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Revoca donazione per ingiuria grave

L’ingiuria grave del donatario verso il donante è la principale ipotesi di ingratitudine.

Per risultare ingiurioso il comportamento del donatario deve rivelare un’avversione durevole, profonda e radicata e manifestare disistima delle qualità morali e mancanza di rispetto della dignità del donante.

È quindi necessaria una manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante [1].

Tale odio deve essere esteriorizzato, ossia reso palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, un comportamento che contrasti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece avere, a prescindere peraltro dalla legittimità del comportamento del donatario [2]. Insomma, per ritenersi ingrato, il donatario non deve necessariamente commettere un illecito come l’ingiuria, i maltrattamenti. Bastano una serie di comportamenti che, anche se singolarmente presi vanno ritenuti leciti, sono tali non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità.

Ecco qualche esempio:

richiesta di interdizione del donante quando il donatario è consapevole della piena capacità di intendere e di volere del donante stesso e l’unico scopo sia quello di danneggiarlo;
relazione adulterina accompagnata dalla mancanza di qualsiasi solidarietà e riconoscenza nei confronti del coniuge donante;
infedeltà del coniuge donatario seguita dall’abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli.

Revoca della donazione per rifiuto di corrispondere gli alimenti

Il donatario non è tenuto a dare nulla in cambio al donante all’atto della donazione, tuttavia resta obbligato a versargli gli alimenti se questi dovesse un giorno trovarsi in un grave stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento o di soddisfare i propri bisogni primari (salvo che si tratti di una donazione effettuata per riconoscenza oppure in vista di un matrimonio).

L’obbligo di versare gli alimenti non è paragonabile al mantenimento dovuto all’ex coniuge o ai figli: si tratta di una misura molto più esigua, rivolta a garantire solo la sopravvivenza e quindi i beni di prima necessità.

Ebbene, se il donatario rifiuta di versare gli alimenti al donante, questi può revocare la donazione.

 

Visto su : La legge per tutti

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