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A quanto ammonta la cedolare secca per gli affitti transitori?

4 Maggio 2017
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A quanto ammonta la cedolare secca per gli affitti transitori?

La cedolare secca con l’aliquota al 10% (15% a regime dal 2018), prevista per gli affitti a canone concordato, è applicabile anche ai contratti di locazione abitativa di tipo transitorio?

Gli affitti transitori (o meglio detti locazioni a uso transitorio) sono contratti di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi. Possono essere stipulati solo per particolari esigenze «transitorie» dell’inquilino – diverse da quelle di tipo universitario (per le quali c’è un apposito contratto) – che vanno specificate nella scrittura privata siglata dalle parti. Di recente il Ministero ha diffuso i nuovi modelli del contratto di affitto a uso transitorio. Come tutti i contratti di locazione, anche l’affitto a uso transitorio deve essere registrato. E con la registrazione scatta anche l’obbligo, per il locatore, di indicare i canoni in dichiarazione dei redditi per il pagamento delle tasse. Una soluzione per molti ritenuta conveniente è quella di optare per la cosiddetta cedolare secca, ossia un’imposta fissa. Ebbene, è stato di recente chiesto all’Agenzia delle entrate a quanto ammonta la cedolare secca per gli affitti transitori. In particolare è stato domandato se sia possibile applicare quella ridotta del 10% già prevista per gli affitti a canone concordato e che dal 2018 passa al 15%. L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta al quesito con una recente circolare [1].

Prima però di chiarire a quanto ammonta la cedolare secca per gli affitti transitori, ricordiamo cosa sono invece gli affitti a canone concordato. Si tratta di quei contratti di locazione di durata di 3 anni con rinnovo automatico di altri 2, redatti secondo il modello prestabilito dal Ministero.

Negli affitti a canone concordato le parti non sono libere di stabilire l’importo del canone di locazione, ma sono tenute a rispettare quello stabilito in base agli accordi di categoria. Di recente è intervenuto un importante decreto del Ministero delle Infrastrutture che consente la stipula degli affitti a canone concordato in tutti i Comuni d’Italia e non più solo in quelli ad alta tensione abitativa (leggi Affitto 3+2 a canone concordato in tutti i Comuni).

Veniamo ora al problema della tassazione dei redditi da locazione per il titolare dell’appartamento e, in particolare a quanto ammonta la cedolare secca per gli affitti a canone concordato.

La legge [2] prevede la cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che, oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (ossia Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia [3]) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini [4].

La stessa legge ammette che le parti possano stabilire la durata del contratto anche in ossequio ad esigenze abitative di tipo transitorio diverse da quelle degli studenti universitari.

Tenuto conto del tenore letterale di tale norma, si può stabilire che la cedolare secca per gli affitti transitori è quella ridotta del 10% a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

una notizia di : la legge per tutti

 

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