€ 0 a € 2.000.000

Altri filtri
Ricerca Avanzata

€ 0 a € 1.000.000

Altri filtri
Risultati della ricerca

Quali beni cadono in comunione legale tra coniugi?

16 Marzo 2023
Quali beni cadono in comunione legale tra coniugi?
Comments:0

Quando è possibile rivendicare la proprietà esclusiva di ciò che è stato acquistato dopo il matrimonio?

Chi si sposa e non opta per una soluzione diversa adotta automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni. Significa che, da quel momento in poi, tutto ciò che viene acquistato da uno dei due diviene automaticamente di comproprietà dell’altro. Con qualche eccezione, però. Viene da chiedersi, quindi, quali beni cadono in comunione legale tra coniugi e quali, pur essendo stati comprati dopo il matrimonio, appartengono solo a uno di loro.

Gli sposi possono scegliere al momento delle nozze (ma anche dopo, se lo ritengono opportuno) la separazione dei beni, che prevede che ciascuno di loro mantenga dopo il matrimonio la proprietà sulle cose acquistate se servono a entrambi (mobili, elettrodomestici, ecc.). Un domani, pertanto, nel caso la convivenza finisse, non dovranno dividere alcunché.

Se non fanno questa scelta, subentra automaticamente la comunione dei beni. Un regime che comporta, ovviamente l’esatto contrario: tutto ciò (o quasi) che viene acquistato dopo le nozze entra a far parte del patrimonio in comune di entrambi.

Non rientrano nella comunione legale tra coniugi:

i beni che i coniugi possedevano prima del matrimonio (anche se acquistati la mattina stessa prima di andare in chiesa o in Comune);
i beni ricevuti dai coniugi per donazione o per successione ereditaria anche dopo il matrimonio;
i risarcimenti di un danno;
i beni personali (vestiti, gioielli, cellulare, ecc.) o di uso strettamente legato all’attività lavorativa, come un computer o una borsa;
i beni acquistati con il ricavato dalla vendita dei citati beni;
i proventi economici derivanti dal lavoro dei coniugi (ad esempio, lo stipendio e, quindi, il conto corrente su cui questo è accreditato).

Pertanto, in caso di separazione o di divorzio, la comunione legale comporta la necessità di dover affrontare la divisione di tutto ciò che è stato fatto, comprato e pagato dopo il matrimonio e, nello specifico:

i risparmi che ciascuno di loro ha messo da parte dal giorno del «sì»;
gli acquisti effettuati durante il matrimonio;
le aziende costituite e gestite da entrambi;
i debiti; gli utili e gli incrementi delle aziende in comproprietà;
ciò che resta dei redditi personali.

Come sapere se c’è la comunione legale tra coniugi?

Come detto, chi non sceglie la separazione dei beni entra automaticamente nel regime patrimoniale della comunione legale.

Occorre, però, precisare che:

per i matrimoni contratti fino al 20 settembre 1975, il regime che veniva automaticamente applicato, anche in mancanza di espresso consenso, era quello della separazione dei beni. Quindi, a meno che i coniugi abbiano voluto optare per la comunione dei beni – scelta che doveva essere manifestata in modo chiaro ed esplicito – marito e moglie restavano ciascuno titolare di ciò che acquistavano;
per i matrimoni contratti dal 20 settembre 1975 in poi (quindi, sino ad oggi), succede l’esatto contrario: il regime «automatico» – quello cioè che scatta in assenza di autonoma previsione – è quello della comunione dei beni.

La certezza assoluta sul regime patrimoniale si trova nel certificato di matrimonio: in quel documento, infatti, viene annotata a margine la scelta fatta da chi lo redige (non dai coniugi, quindi, che si limitano a firmarlo). Pertanto, occorrerà chiedere un estratto dell’atto di matrimonio al Comune presso il quale sono state celebrate le nozze. Se sull’atto risulta indicato «nessuna annotazione» significa che sei sposato in regime di comunione legale dei beni.

L’atto di matrimonio dovrà riportare anche un’eventuale scelta successiva di separazione dei beni fatta davanti ad un notaio.

Per le convivenze, invece, il decreto Cirinnà [1] prevede che:

i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza;
il citato contratto può contenere il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Visto su: La legge per tutti

Share

Scrivici, ti rispondiamo presto!

Rimaniamo in contatto

    confrontare