Prelievi in contanti: ecco quando scatta la segnalazione.
Prelievi in contanti: ecco quando scatta la segnalazione.
Versamenti e prelievi in banca sul conto corrente: quando la filiale ha l’obbligo di far firmare la dichiarazione al cliente per la segnalazione alla Uif.
C’è molta diffidenza verso l’uso dei contanti. Tant’è vero che una recente legge [1] ha ampliato i poteri della Uif, l’Unità di Informazione Finanziaria: l’organo di vigilanza può oggi accedere indisturbato all’anagrafe dei conti correnti e risalire ai singoli prelievi e versamenti di contanti fatti dai contribuenti. Lo scopo non è tanto quello di contrastare l’evasione fiscale, ma combattere reati più gravi come il riciclaggio del denaro sporco, il terrorismo, il contrabbando. È chiaro però che, quando viene svolto un controllo capillare, nelle reti degli agenti finisce anche chi utilizza con disinvoltura il denaro contante per non pagare le tasse. Non potendosi, tuttavia, passare al setaccio tutti i prelievi e versamenti sul conto corrente, la legge e la prassi bancaria hanno individuato una «soglia sospetta» oltre la quale scatta l’allerta alla Uif. Quale è questa soglia? Il problema si pone soprattutto per il prelievo di contanti in banca: quando scatta la segnalazione?
Un provvedimento comunicato dalla Uif, reso noto proprio di recente, obbliga banche e altri intermediari finanziari (ad esempio le Poste) a comunicare tutti i prelievi e versamenti eseguiti dai clienti solo se superiori a 10mila euro. Leggi sul punto: Arrivano nuovi controllo sui contanti. In realtà, nella prassi, questa soglia è molto più bassa e, in determinati casi, può scendere anche a 1.000 euro. Succede, ad esempio, quando c’è il sospetto che l’operazione di importo più ridotto sia solo un frazionamento di una molto più rilevante. Così, se sistematicamente, nell’arco di un mese, prelevi cinque volte tremila euro finisci anche tu segnalato alla Centrale.
Abbiamo incontrato un funzionario di banca che ci ha spiegato, in caso di prelievi in contanti, quando scatta la segnalazione. Ecco come operano, nel concreto, gli istituti di credito.
Indice
1 Prelievo contanti in banca: cosa succede?
2 Qual è la soglia di prelievo contanti oltre cui scatta la segnalazione?
3 Quando un’operazione viene considerata sospetta?
Prelievo contanti in banca: cosa succede?
A meno che tu non sia titolare di un conto corrente intestato a una azienda o a una società, nel qual caso esistono delle regole speciali (il Fisco può sottoporre a controlli tutti i prelievi ingiustificati di contanti superiori a 5mila euro al mese o a mille euro al giorno), in tutti gli altri casi il prelievo di contante dal conto corrente è libero. Tuttavia, superata una soglia definita “sospetta”, il correntista ha l’obbligo di giustificare le ragioni del prelievo e quindi di motivare l’impiego di tali somme. Tale giustificazione va fornita allo sportello della banca tramite un apposito modulo scritto che il dipendente fornisce al cliente.
La direzione della banca raccoglie in un proprio archivio tutte le “giustificazioni” raccolte dai propri correntisti e valuta, alla luce della ripetizione con cui sono avvenuti i prelievi e l’entità degli stessi, se trasmettere le informazioni sospette alla Uif.
La Uif è però solo un’unità di controllo e non anche un giudice: sicché solo se questa riterrà che l’operazione possa essere effettivamente la copertura di un’operazione illecita la comunica alla Procura della Repubblica per l’avvio delle indagini e dell’azione penale.
Qual è la soglia di prelievo contanti oltre cui scatta la segnalazione?
A questo punto, è chiaro il meccanismo:
se il correntista preleva contanti al di sotto della soglia “critica” non rischia nulla;
se, invece, la supera – anche attraverso più operazioni di importo basso, ma ripetute in un arco di tempo ristretto – l’operazione viene ritenuta sospetta e l’interessato viene invitato a fornire una dichiarazione che sarà conservata all’interno della filiale. Questa poi verrà valutata dai dirigenti di banca che decideranno, a loro volta, se trasmettere la notizia alla Uif.
Qual è questa soglia di prelievo in contanti oltre la quale scatta la segnalazione?
La legge [1] stabilisce una soglia di 15mila euro che può essere ridotta fino a 1.000 euro se questa risulta essere il frazionamento di un’operazione di importo maggiore.
Tuttavia, le banche usano assumere informazioni dal cliente sull’uso dei contanti già a partire da prelievi di almeno 5.000 euro. L’operazione viene “segnalata” nell’archivio della filiale al fine di confrontarla con ulteriori successive operazioni poste dallo stesso cliente per verificare il superamento dei limite di 15mila euro e l’eventuale frequenza nell’uso dei contanti.
Quindi, già a partire da 5mila euro, l’impiegato di banca chiede al cliente che fa il prelievo di dichiarare la ragione e le finalità dello stesso.
Cosa può rispondere il titolare del conto? Qui, bisogna fare molta attenzione. La legge, infatti, vieta i pagamenti in contanti superiori a 3mila euro; pertanto, sarà difficile fornire una valida motivazione di un prelievo di contanti superiore a tale soglia. Ad esempio, per quanto pagare il costruttore da cui si è acquistata la propria casa sia un’attività lecita, non si può dire che il prelievo di contanti serve per adempiere a una rata poiché, in tal caso, si ammetterebbe la violazione della normativa sui pagamenti tracciabili e le sanzioni ricadrebbero anche sull’acquirente.
Leggi Come prelevare contanti senza essere segnalati.
Quando un’operazione viene considerata sospetta?
Abbiamo detto che la banca chiede giustificazioni al proprio cliente già a partire da un prelievo di 5.000 euro in contanti. Questo, però, non significa che l’operazione sia considerata già “sospetta”. Al contrario, tale valutazione viene fatta dopo una attenta analisi di ulteriori elementi. Elementi che sono indicati dalla legge stessa e sono:
la natura giuridica del cliente (se persona fisica o società);
l’attività da questi svolta;
il comportamento tenuto dal cliente al momento del compimento dell’operazione sospetta;
l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
l’ammontare dell’operazione;
la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche a sua disponibilità;
l’area geografica di destinazione del pagamento e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Visto su: La legge per tutti