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Pignoramento casa: il debitore può abitare l’immobile e rimanervi?

6 Febbraio 2024
Pignoramento casa: il debitore può abitare l’immobile e rimanervi?
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Il debitore esecutato può continuare a vivere in casa propria anche se è stata sottoposta a pignoramento? Quando viene nominato il custode giudiziario?

Un lettore chiede: «Mi hanno pignorato la casa ed ora pende un’esecuzione forzata in tribunale: fino a quando potrò continuare a vivere dentro il mio immobile e quando, invece, dovrò andarmene via?». In buona sostanza si tratta di capire se, nonostante il pignoramento della casa, il debitore può abitare l’immobile e rimanervi. Vediamo cosa
Indice
Debitore: può rimanere nella casa pignorata?
Quali sono gli obblighi del debitore rimasto in casa?
Ordine di liberazione dell’immobile: come funziona?
Debitore: può rimanere nella casa pignorata?
Il debitore esecutato, dal momento della notifica del pignoramento, diventa custode dei beni immobili pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza aver diritto a compenso per tale attività.
A seguito della cosiddetta riforma Cartabia, però, le cose sono un po’ cambiate [1].

Secondo la nuova normativa [2], infatti, salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, contestualmente alla nomina dell’estimatore necessario a calcolare il valore dell’immobile da vendere all’asta, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco dei professionisti delegati.

Una volta nominato, è il custode giudiziario che provvede, previa autorizzazione del giudice, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato.

In buona sostanza, sono previste due tipologie di custodi: il proprietario del bene oggetto di esecuzione forzata e l’ausiliario del giudice, scelto all’interno di un apposito elenco, sempreché la sua presenza sia necessaria per la conservazione e amministrazione dell’immobile, in vista anche della sua futura vendita. Il secondo prende il posto del primo se la sua nomina è ritenuta necessaria dal giudice al fine del buon esito della procedura esecutiva in corso.
Se autorizzato, il debitore esecutato, anche se è stato nominato un custode giudiziario, può comunque continuare ad abitare l’immobile.

Secondo la legge, infatti, debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento.

Quali sono gli obblighi del debitore rimasto in casa?
Quanto ai doveri del debitore, quest’ultimo deve assicurare l’esercizio del diritto di visita, secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, tutelare e mantenere adeguatamente l’immobile in uno stato di buona conservazione ed osservare gli altri obblighi che la legge pone a suo carico [3].

Inoltre, non devono essere ostacolate le attività degli ausiliari del giudice, tra i quali va certamente annoverato anche l’esperto stimatore, oltre che il custode giudiziario.
Secondo la legge, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

Ordine di liberazione dell’immobile: come funziona?
Quanto all’immobile abitato dal debitore, l’ordine di liberazione deve essere pronunciato contestualmente al decreto di trasferimento del bene, a meno che non si renda opportuno mandare via il debitore prima di questo momento (ad esempio, perché ostacola il diritto di visita oppure il lavoro degli ausiliari del giudice, come ricordato in precedenza).

La liberazione dell’immobile deve avvenire senza oneri per l’aggiudicatario dello stesso.
All’attuazione dell’ordine di liberazione provvede il custode, eventualmente avvalendosi della forza pubblica o di altri ausiliari, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione.

Visto su: La legge per tutti

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