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Perché il decreto banche potrebbe portare a una “svendita” del patrimonio immobiliare italiano.

16 Maggio 2016
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Perché il decreto banche potrebbe portare a una “svendita” del patrimonio immobiliare italiano.

Il d.l. n. 59 del 3 maggio 2016 contiene pesanti innovazioni volte all’accelerazione della realizzazione del credito bancario: si tratta dell’ennesimo decreto “salva banche”, a pochi giorni dalla reintroduzione dell’anatocismo annuale.

Vediamo le novità più rilevanti.

1) Processi “esecutivi lampo” contro famiglie ed imprese a prezzi “stracciati”, fino ad 1/8 del valore dell’immobile.

L’esecuzione immobiliare avrà una durata massima di sei mesi ed il numero dei tentativi di vendita non potrà essere superiore a tre, con un ribasso per ogni tentativo pari ad 1/4 del precedente prezzo. Dopo il terzo tentativo di vendita, andato deserto, il giudice, ha la facoltà di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di 1/2: quindi all’eventuale quarta asta, l’immobile andrà venduto ad 1/8 del prezzo di perizia (cfr. nuova formulazione degli artt. 532, secondo comma, e 591, secondo comma, c.p.c.).

Un vero e proprio “esproprio di Stato lampo” dove non si salverà neppure la casa delle famiglie italiane che sarà “regalata” ad 1/8 del suo valore base. Ma non basta: per l’art. 4, comma 7, del recente decreto si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, anche di quelli che sono stati già esperiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. La normativa, dunque, ha efficacia retroattiva. Quindi, ad esempio, i pignoramenti nei quali si sono già consumati tre esperimenti d’asta, potranno essere chiusi dal giudice, applicando la regola della riduzione di un’ulteriore metà della base d’asta precedente: una “svendita del patrimonio immobiliare italiano”.

Oltre al danno anche la beffa: il nuovo articolo 590-bis c.p.c., ammette, infatti, la partecipazione all’asta giudiziaria per conto di terzi. Quindi qualsiasi offerente, comprese le banche, potranno partecipare all’asta riservandosi di indicare il nome di un terzo soggetto, effettivo acquirente.

Verosimilmente, il bene potrà essere acquistato dalle banche, per il tramite di società immobiliari controllate, beneficiando anche dello sconto fiscale del 9%, con la gioia delle cancellerie delle esecuzioni immobiliari che vedranno sparire i fascicoli. Prevedibile che su questo decreto sia chiamata presto a pronunciarsi la Corte Costituzionale date le evidenti violazioni della nostra Carta Costituzionale.

2) L’assegnazione diretta alla banca dell’immobile dato in garanzia dall’imprenditore (famiglie escluse), in caso di rata/e non pagate sui mutui.

E’ stata prevista, in caso di rate non pagate dall’imprenditore sui mutui immobiliari, una procedura per assegnare direttamente alla banca l’immobile dato in garanzia: ciò accade quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate (mensili) anche non consecutive, ma nel caso di ratei superiori al mese, l’inadempimento scatta dopo sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata.

3) Pegno mobiliare non possessorio

In base al nuovo decreto, l’imprenditore dovrà costituire un pegno sui beni mobili destinati all’esercizio di impresa, continuando a utilizzarli nel processo produttivo, senza subire lo “spossessamento”. La finalità della norma è ovvia: le banche potranno ottenere dagli imprenditori una garanzia ulteriore sugli affidamenti loro concessi nella forma appunto di una nuova tipologia di pegno che potrà essere concesso su beni mobili che continueranno ad essere destinati all’esercizio di impresa.

Ma non si tratta di una semplice garanzia aggiuntiva: ma la conversione del credito bancario da chirografario a privilegiato. E’ noto che il valore del bene che viene collocato a mezzo delle vendite giudiziarie è quello penalizzante di “liquidazione”, sempre che ai sensi dell’art. 1, lettera d, del DL 59 2016 il debitore non sottoscriva anche la clausola per la quale permetta al creditore di appropriarsi direttamente dei beni oggetto di garanzia ad un valore predeterminato nel contratto stesso.

4) Il registro delle procedure di espropriazione immobiliare, di insolvenza e delle ristrutturazioni aziendali, nonché il registro dei pegni non possessori.

Il registro, creato per favorire la creazione di un mercato dei crediti deteriorati, sarà accessibile ai creditori ed agli acquirenti dei crediti, ma anche alla Banca d’Italia, per la vigilanza sulle banche.

Ovviamente, con l’ingresso del nuovo tipo di pegno, sarà istituito anche un registro dei pegni non possessori presso l’Agenzia delle Entrate.

5) Rimborsi bancari per gli obbligazionisti delle vecchie Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara. Sono stati previsti rimborsi automatici fino all’80% (per i più poveri) per gli obbligazionisti delle vecchie Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara che hanno acquistato obbligazioni entro il 12 giugno 2014. Per chi non rientra nei “disperati” parametri stabiliti, viene confermata la possibilità del ricorso all’arbitrato.

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