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Per il testamento olografo servono i testimoni?

30 Maggio 2022
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Validità del testamento e successiva pubblicazione: quando servono i testimoni e cosa deve fare chi vuol fare testamento.

«Io sottoscritto Mario Rossi, nel pieno delle mie capacità fisiche e mentali, dispongono del mio patrimonio, per il giorno in cui sarò morto, nel seguente modo». Cominciano quasi sempre così tutti i testamenti olografi, quelli cioè fatti senza notaio, a cura dello stesso testatore. Ma chi potrebbe assicurare che quest’ultimo fosse davvero in una condizione di piena capacità di intendere e volere? O che non si trovasse dinanzi a un parente particolarmente interessato, che lo abbia costretto, con una minaccia psicologica, a dividere il proprio patrimonio in un determinato modo? Ecco perché, molto spesso, ci si chiede se per il testamento olografo servono testimoni. Testimoni che potrebbero magari garantire la genuinità della volontà del testatore, la sua piena libertà di scelta o magari l’autenticità della firma.

Come vedremo a breve, anche nel testamento olografo, come in quello pubblico, è necessaria la presenza di testimoni ma in un particolare momento della successione. Di tanto ci occuperemo qui di seguito e spiegheremo alcune questioni che forse non tutti conoscono.

 

Indice

1 Come si fa il testamento olografo?
2 Il testamento olografo deve essere segreto?
3 Quando si fa testamento olografo servono i testimoni

Come si fa il testamento olografo?

Il testamento olografo è quello redatto dal suo autore senza l’assistenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale. Eventualmente, questi potrà avvalersi del consiglio di un avvocato, ma ciò non toglie che l’intero foglio deve essere scritto interamente e manualmente dal testatore (senza quindi l’ausilio di un computer o di sistemi di registrazione vocale o video), deve riportare la sua firma dopo l’ultima parola e deve contenere la data in cui è stato realizzato.
Il testamento olografo deve essere segreto?

Non è necessario che il contenuto del testamento olografo sia segreto, ben potendo essere anticipato ad altre persone, siano o meno beneficiarie delle disposizioni testamentarie. Così è ben possibile anche far leggere il proprio testamento a uno dei parenti che in esso viene citato come erede oppure a un amico, senza perciò togliere validità al documento.

Allo stesso modo, si può fare testamento davanti ad altre persone, anche in questo caso potendosi trattare dei familiari direttamente interessati. Si pensi a un padre che chiama a raccolta la moglie e i figli e faccia testamento dinanzi a loro per spiegare bene le proprie volontà ed escludere qualsiasi equivoco. L’importante – ed è questa una condizione di validità essenziale del testamento – è che nessuno dei presenti guidi la mano del testatore (come potrebbe succedere nel caso di soggetto affetto da qualche morbo senile) o eserciti su di lui un’influenza psicologica per modificarne la volontà. Anche la velata minaccia di non prestargli assistenza durante la malattia o la vecchiaia potrebbe configurare una forma di violenza tale da poter consentire, solo dopo la morte del testatore, di far annullare il testamento. Con la conseguenza, a quel punto, che il patrimonio del defunto verrebbe diviso secondo le regole del Codice civile applicabili ai casi di assenza del testamento.
Quando si fa testamento olografo servono i testimoni

Quando si fa il testamento dinanzi al notaio servono sempre due testimoni (art. 603 cod. civ.), testimoni che di solito vengono presi tra lo stesso personale dello studio notarile, senza che vi sia bisogno che li recuperi il testatore.

Al contrario, per fare un testamento olografo non sono necessari i testimoni. Quindi, può essere redatto in modo solitario dal suo autore.

Tuttavia, anche il testamento olografo deve essere pubblicato dal notaio, tant’è che la legge stabilisce che chiunque trova o è in possesso di un testamento deve poi consegnarlo al notaio. Un obbligo a cui si può derogare solo se c’è l’accordo di tutti gli eredi di dividere bonariamente e in via autonoma il patrimonio.

Una volta ricevuto il foglio del testamento olografo, il notaio “lo pubblica”, ossia ne dà lettura agli eredi e forma un documento in cui riporta il contenuto del testamento stesso. Ebbene, questa operazione deve avvenire necessariamente alla presenza di due testimoni.

Secondo la Cassazione [1], il notaio che provveda alla pubblicazione di un testamento olografo senza la presenza di due testimoni, commette violazione di legge [2] e quindi, soggiace a una sanzione disciplinare. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto. Non è concesso alle parti rinunciare alla presenza di testimoni.

Ricordiamo che la presenza dei testimoni è necessaria anche quando si fa una donazione dinanzi al notaio.

Visto su : la legge per tutti

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