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Non necessario il consenso del condominio per la concessione edilizia.

1 Settembre 2015
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Non necessario il consenso del condominio per la concessione edilizia.

Titolo edilizio o Scia non dipendono dal rispetto delle distanze minime, del decoro architettonico, delle autorizzazioni dei vicini di casa o dei condomini: la normativa urbanistica è indipendente dal rispetto delle norme del codice civile.

È sbagliata la prassi di alcuni Comuni di subordinare il rilascio della concessione edilizia, e della conseguente autorizzazione a eseguire determinate opere all’interno o all’esterno dell’immobile, al consenso dei vicini di casa (titolari cioè di diritti reali confinanti) oppure dei condomini dello stesso stabile (titolari cioè di diritti reali di comunione). E questo perché una cosa è il rispetto della normativa urbanistica, che ha carattere amministrativo e quindi vede interfacciarsi solo cittadino e pubblica amministrazione, e un’altra invece il rispetto delle regole del codice civile. Tant’è che lo stesso testo unico per l’edilizia contiene una clausola di salvaguardia generale [1] che “fa salvi i diritti dei terzi”: il che significa che il rilascio della concessione non significa anche “sanatoria” delle eventuali violazioni civilistiche come il mancato rispetto delle distanze minime, l’obbligo di non rovinare l’estetica del fabbricato, ecc.
Risultato: si può chiedere il permesso a costruire o presentare una Scia anche senza dover per forza esibire il consenso degli altri proprietari limitrofi o dell’assemblea di condominio.
È quanto chiarito da una recente sentenza del Tar Campania [2].
La precisazione dei giudici amministrativi è molto importante ed entra nelle quotidiane dinamiche di “cattivo vicinato”: uno dei condomini non può rivolgersi al Comune per bloccare l’opera edilizia promossa da un altro condomino sulla base della Scia, anche se l’assemblea ha bocciato la proposta avanzata dal singolo proprietario.
Nel caso di specie il proprietario di un appartamento aveva presentato la Scia al Comune per trasformare le finestre in balconi approfittando dei lavori alla facciata dell’edificio. L’assemblea di condominio gli aveva negato il consenso, ma lui aveva ugualmente depositato l’istanza presso l’ente locale, ottenendo peraltro l’autorizzazione, ma subordinatamente al consenso da parte degli altri condomini.
L’amministrazione – bacchetta invece il Tar Campania – non può subordinare il rilascio del titolo abilitativo al consenso del confinante o del condominio: tali soggetti, infatti, restano del tutto estranei alla competenza dell’ente locale che è tenuto soltanto a verificare il rispetto della normativa urbanistica e non già di quella civilistica.

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