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L’oggetto del contratto .

25 Febbraio 2019
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L’oggetto del contratto .

L’oggetto del contratto è l’insieme delle prestazioni che le parti si obbligano reciprocamente a fornire. Nella compravendita, sarà il bene o il servizio contro il pagamento del suo prezzo; nella locazione, la messa a disposizione di un immobile verso il pagamento del canone, e così via. Ogni contratto deve necessariamente avere un oggetto: è un elemento essenziale. A volte accade che le parti si accordino su un determinato oggetto ma in seguito, e proprio al momento di rendere le prestazioni pattuite, questo si riveli impossibile. L’impossibilità, a sua volta, può essere di ordine giuridico oppure di tipo materiale: cosa accade ad esempio se si è promesso di vendere un bene che in realtà non ci appartiene perché è demaniale? Oppure se si è venduto in anticipo il carico di una nave che è affondata prima dell’arrivo in porto? La mancanza dell’oggetto oppure il fatto che esso sia diventato impossibile da realizzare comportano l’invalidità del contratto. Ogni contratto, infatti, deve avere un determinato oggetto non solo al momento in cui viene stipulato ma anche in seguito, fino al completamento della prestazione.

Cos’è l’oggetto del contratto

L’oggetto del contratto è uno dei quattro elementi che la legge [1] indica come essenziali in ogni contratto, insieme all’accordo, alla causa ed alla forma.

La sua indicazione, quindi, non può mai mancare. Le parti devono indicarla ed esplicitarla chiaramente nel contratto stesso.

Ad esempio, in un contratto di compravendita dovrà sempre essere indicato cosa si vende, quale o quali beni precisamente, con le caratteristiche essenziali: autovettura di tale marca e modello e dotazione di serie più determinati optional; computer con tali caratteristiche di processore, disco, monitor, collegamenti e velocità; viaggio vacanze in una determinata località e in un certo periodo, ecc. – ed il prezzo complessivo pattuito. Questo è l’oggetto del contratto ed è indispensabile e tutto il resto (come i termini ed il luogo di consegna, la rateizzazione dei pagamenti, le modalità di spedizione, ecc.) costituisce l’insieme degli elementi accessori, che possono anche mancare, cioè non essere stati previsti dai contraenti, senza che questo incida sulla validità del contratto che è efficace proprio perché l’accordo è stato raggiunto sulle prestazioni essenziali.

I giuristi intendono il concetto di oggetto in due sensi, entrambi importanti ai fini pratici:

l’operazione economica che le parti hanno voluto realizzare: ad esempio, la compravendita di un determinato immobile a un determinato prezzo;
il bene che costituisce l’oggetto concreto di quell’operazione economica che le parti vogliono: nell’esempio che abbiamo fatto, sarà quella casa e quell’ammontare di denaro.

Perché questa distinzione è importante? Perché nel primo caso, se manca l’oggetto, cioè se l’immobile non è individuato oppure il prezzo non è specificato, il contratto sarà nullo per mancanza di un requisito essenziale.

Nel secondo caso, invece, il contratto sarà valido in partenza (potremmo anche dire che “nascerà sano”); ma se il bene oggetto di compravendita fosse distrutto per cause naturali e indipendenti dai contraenti, la prestazione promessa, cioè la consegna di quel bene all’acquirente, non potrebbe più essere resa.

Avremmo, cioè, un contratto perfettamente valido all’inizio ma che potrà in seguito essere legittimamente risolto per impossibilità di conseguire l’oggetto del contratto; a meno che non si tratti di un prodotto “di serie”, cioè sostituibile con altri di uguali caratteristiche.
Come deve essere l’oggetto

La legge [2] richiede espressamente che l’oggetto sia:

possibile;
lecito;
determinato o determinabile.

Puoi approfondire la norma che prevede questi requisiti leggendo questo articolo .
L’oggetto possibile

L’oggetto possibile è quello attuabile in pratica secondo le possibilità concrete delle parti.

Ad esempio è impossibile che un privato possa validamente vendere un bene demaniale, pur avendone il materiale possesso, perché non ne ha la proprietà e non può validamente disporre di tale diritto.

Quel bene farà parte del patrimonio dello Stato, ed è solo lo Stato che lo potrà vendere al verificarsi di determinate condizioni e secondo una particolare procedura. Un privato che vendesse un bene demaniale realizzerebbe un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto.

L’impossibilità iniziale dell’oggetto comporta la nullità del contratto, che non verrà ad esistenza proprio per la mancanza di un requisito indispensabile [3].

Inoltre, se una parte conclude un contratto sapendo già che l’oggetto della prestazione promessa è impossibile da consegnare o da realizzare, dovrà risarcire i danni all’altra parte che aveva confidato nella validità del contratto e nella possibilità di eseguirlo e così di ricevere quanto gli era stato promesso [4].

Dobbiamo infatti considerare che non tutte le circostanze sono note ad entrambe le parti: potrebbe verificarsi che il venditore sappia che il bene che sta vendendo (un’autovettura fuoriserie, un quadro d’autore, un immobile di pregio) è andato distrutto poco prima, e questa circostanza sia ignota a chi lo sta acquistando. È giusto, quindi, che questi venga risarcito.
L’oggetto lecito

L’oggetto lecito è quello che non risulta contrario alle norme imperative di legge (cioè a quelle norme che pongono un comando preciso o inderogabile) e che non è contrario neppure all’ordine pubblico o al buon costume.

Ad esempio, sarebbe illecito un contratto con il quale un funzionario pubblico si impegna dietro corrispettivo a compiere una determinata prestazione in favore di un privato, perché questo configurerebbe gli estremi del reato di corruzione.

Un immobile abusivo non può essere validamente compravenduto se prima l’abuso non viene sanato secondo le forme stabilite dalla legge; un terreno recentemente interessato da un incendio non può essere alienato o edificato se non è trascorso un determinato periodo da quell’evento.

È parimenti illecito il contratto di vendita di sostanze stupefacenti o di armi o di parti del proprio corpo al di fuori dei precisi limiti e condizioni che la legge impone. Ad esempio non è possibile vendere un organo del proprio corpo, mentre è possibile donare, a certe condizioni, il proprio sangue o anche un rene.

Così come sarebbe contrario all’ordine pubblico un contratto di vendita del proprio voto elettorale, il patto di sposarsi con qualcuno o di professare una certa religione o anche la rinuncia del lavoratore alle ferie.

I contratti con oggetto contrario al buon costume comprendono quelli immorali e ritenuti riprovevoli dall’ordine sociale. Si può fare l’esempio del contratto rivolto ad ottenere prestazioni sessuali a pagamento oppure dei giochi e scommesse non autorizzati.

Il contratto con oggetto illecito non è mai tutelato dal diritto: questo significa che non potrai agire in giudizio per ottenerne l’adempimento neppure se avevi già pagato la tua prestazione e la controparte non ti ha fornito la sua.

Nei contratti con oggetto contrario al buon costume, chi ha eseguito la prestazione non potrà neppure richiedere la restituzione di quanto ha pagato [5].

Negli altri casi, invece, a partire da quelli di illiceità dell’oggetto, è possibile agire per la restituzione di quanto indebitamente pagato, come nell’esempio sopra riportato di corruzione. In tal caso, infatti, non hai preso parte all’illecito ma sei stato vittima di un illecito altrui.

Attenzione: in certi casi l’oggetto non è illecito ma sono illeciti i mezzi usati per ottenere la stipulazione del contratto.

Ad esempio se minacci o costringi qualcuno a venderti un terreno (che altrimenti e in condizioni normali non sarebbe stato affatto disposto a cedere), l’oggetto del contratto sarebbe lecito perché ci sarebbe una compravendita, ma i mezzi illeciti che hai adoperato costituiranno reato e renderanno il contratto annullabile a causa della violenza con cui hai agito per ottenere il risultato.

In molti casi, quindi, l’oggetto non rivela molto sui moventi o sui fini degli autori e delle parti del contratto. Nonostante il regolamento di interessi appaia lecito, il contratto è regolare, tipico e risulta magari regolarmente registrato e trascritto, pertanto occorre andare oltre e avere una visione più ampia che tenga conto del risultato complessivo dell’operazione e verificare se si inquadra in uno schema illecito.
L’oggetto determinato o determinabile

L’oggetto determinato, o determinabile, è quello che è già ben individuato e conosciuto dalle parti nel momento in cui esse concludono il contratto, oppure che può essere individuato in base a criteri prestabiliti.

Ad esempio se vendi un terreno devi preoccuparti di individuarlo precisamente, con i dati catastali oppure almeno con i confini delimitativi e la precisa ubicazione; altrimenti il tuo contratto sarà nullo proprio per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto.

È possibile vendere validamente cose che non sono ancora venute ad esistenza nel momento in cui si sottoscrive il contratto: ad esempio i frutti di un giardino o il raccolto di un campo possono essere venduti anticipatamente, ben prima che essi maturino.

Anche i beni che hanno un valore variabile nel tempo e in base a circostanze pur imprevedibili possono essere validamente scambiati perché il loro oggetto è determinabile: pensiamo a determinati contratti di borsa che prevedono la possibilità di acquistare un certo quantitativo di azioni o anche di merci a un prezzo che attualmente non è conosciuto ma che è predeterminato a quello che esse avranno in un determinato giorno futuro.

È il caso dei contratti chiamati “future” su azioni o su beni come l’oro, il petrolio o il grano, nei quali il quantitativo oggetto di scambio è prestabilito e il prezzo è agganciato al valore che esse avranno nel momento prefissato.

Tutti questi contratti sono leciti perché hanno un oggetto determinabile in base a parametri che le parti stesse hanno stabilito e individuato nel loro accordo. In altre parole, il rischio è conosciuto e può essere precalcolato, sia pure nei limiti dell’incertezza inevitabile quando si tratta di prevedere eventi futuri e lontani nel tempo.
Cosa accade quando manca l’oggetto?

Bisogna subito distinguere i casi di impossibilità di realizzare o conseguire l’oggetto del contratto dai casi di semplice impossibilità soggettiva di uno dei contraenti a rendere la prestazione promessa.

Se ti sei impegnato a fornire un bene attraverso la tua azienda oppure una tua prestazione lavorativa o professionale e poi non sei in grado di farlo, per circostanze rientranti nella tua sfera produttiva (debiti che ti hanno impedito di approvvigionarti, rottura dei macchinari, altri impegni concomitanti ecc.) non potrai invocare l’impossibilità della prestazione e dunque la mancanza sopravvenuta dell’oggetto. Il contratto che avevi sottoscritto era ed è perfettamente valido e quindi sarai tenuto a rispettarlo oppure a pagare il dovuto alla controparte per l’inadempimento.

Viceversa, se è la prestazione in sé a essere diventata impossibile, allora avremo un caso di impossibilità dell’oggetto.

Il criterio distintivo consiste nel rispondere a questa domanda: quella prestazione indicata in contratto – quindi l’oggetto del contratto stesso – potrebbe essere resa da qualcun altro oppure da nessuno?

Se risulta che qualcun altro potrebbe eseguire quella prestazione allora sarà un caso di impossibilità soggettiva e non dell’oggetto. Se un altro fornitore può fornire il bene o il servizio che ti eri impegnato a dare tu, rientriamo in un caso di tua impossibilità soggettiva, che come abbiamo visto è inescusabile ed espone all’azione per inadempimento ed anche al risarcimento dei danni procurati alla controparte che si era affidata a te.

Se, invece, emerge che nessun altro sarebbe in grado di effettuare quella prestazione, allora ci sarà un’impossibilità oggettiva: pensiamo alla vendita di un bene che è stato distrutto per un cataclisma naturale, come un terremoto o un’inondazione.

Possiamo anche fare l’esempio di un artista o cantante famoso che muore prima del concerto musicale che avrebbe dovuto eseguire: la sua prestazione non può essere sostituita da un altro musicista negli stessi termini, perché le parti avevano individuato proprio quell’artista o cantante e non un altro.

L’impossibilità oggettiva non deve essere assoluta: ad esempio una nave affondata con tutto il suo carico potrebbe essere recuperata, forse, dal fondale, ma con costi e difficoltà che renderebbero esorbitante la prestazione rispetto a quanto era stato pattuito e a quanto era ragionevole prevedere al momento della sottoscrizione del contratto, cioè quando era stato stabilito il prezzo.

Ci sarebbe dunque uno squilibrio che renderebbe eccessivamente onerosa la prestazione inizialmente promessa. In questo caso, quindi, avremo un caso di impossibilità oggettiva sopravvenuta a rendere la prestazione contrattuale. Di conseguenza, non sarà più dovuta neppure la controprestazione che era stata inizialmente prevista nel contratto.

Di Paolo Remer

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