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L’amministratore di condominio può interrompere la fornitura di acqua a chi non paga il condominio?

5 Novembre 2018
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L’amministratore di condominio può interrompere la fornitura di acqua a chi non paga il condominio?

Come ti sentiresti se, sul più bello, aprendo l’acqua del rubinetto di casa, sentissi solo il gorgoglio del tubo vuoto e da lì non uscisse nulla? E come ti comporteresti se, interpellando l’amministratore, questi ti dicesse che è stato lui a staccarti la fornitura idrica visto che, da più di sei mesi, non paghi le bollette condominiali? Probabilmente penseresti che un comportamento di questo tipo è vietato dalla legge. Si tratta infatti di una evidente violazione dei tuoi diritti costituzionali: innanzitutto la proprietà (e quindi la possibilità di utilizzare l’appartamento in modo pieno e indisturbato), ma anche e soprattutto la sopravvivenza. Come si fa, del resto, a vivere senza acqua? Come si cucina, come ci si fa la doccia, come si beve? Alla luce di queste riflessioni, in passato più di una persona si è recata dai carabinieri per denunciare l’amministratore di condominio. Ma la questione non è così pacifica come può apparire. Secondo infatti alcuni giudici l’amministratore può staccare l’acqua al condomino moroso.

A questo problema se ne aggiunge un altro: quello di un unico contratto firmato dal condominio che gestisce la fornitura per conto di tutti gli appartamenti (servizio centralizzato). Potrebbe succedere che, per colpa di alcuni condomini morosi, l’amministratore non abbia in cassa i soldi sufficienti per pagare la società fornitrice. Ebbene, quest’ultima può staccare l’acqua al condominio? Una delle ultime pronunce sul punto è quella pubblicata lo scorso 10 luglio dal tribunale di Tempio Pausania [1]. Secondo il giudice sardo, chi accumula notevole morosità negli anni rischia l’interruzione del servizio idrico e fognario. Vediamo quali sono state le motivazioni espresse nell’ordinanza in commento e cosa rischia il condomino moroso.
Sospensione dei servizi condominiali comuni

Occupiamoci innanzitutto del primo dei due problemi: quello della morosità del singolo condomino.

Tutto parte da una controversa norma del codice civile introdotta nel 2012 [2]. Questa disposizione prevede la facoltà per l’amministratore, quando persiste la morosità da oltre 6 mesi rispetto all’approvazione del bilancio consuntivo, di interrompere il moroso dal godimento dei servizi condominiali: non qualsiasi tipo di servizio (ad esempio l’accesso al portone), ma solo quelli che possono essere utilizzati in modo separato e disgiunto. Pensa ad esempio all’accesso al locale di deposito delle biciclette, alla piscina, al parcheggio dotato di un telecomando elettrico (in tal caso l’amministratore requisisce al moroso il dispositivo di controllo o le chiavi), all’ascensore (se dotato di tessere magnetiche da consegnare solo a chi è in regola coi pagamenti), ecc.

La norma però non dice quali siano questi «servizi condominiali suscettibili di godimento separato». Per cui si è posto subito il problema se, nei palazzi dotati di servizi centralizzati come il gas o l’acqua, l’amministratore possa chiudere i tubi di derivazione delle forniture da quelle condominiali a quelle dell’appartamento. In tal modo il moroso resterebbe senza riscaldamento o acqua.

Subito si è levata in coro la protesta dei patroni dei diritti umani: una misura di questo tipo finisce per ledere i diritti inviolabili della persona umana. Non si può mettere sullo stesso piano la salute con il pagamento degli oneri condominiali. Tant’è che qualche giudice [3] ha anche condannato l’amministratore per aver interrotto tali forniture.

Da allora gli amministratori ci vanno cauti e, prima di provvedere alla chiusura delle tubature di derivazione, si fanno autorizzare dal tribunale. Propongono cioè un giudizio di urgenza con cui chiedono al magistrato un provvedimento che dia loro il permesso di agire in modo così risoluto contro il condomino moroso. Di lì quest’ultimo non potrà avere più nulla da ridire.
Bollette dell’acqua non pagate: cosa rischia il condominio moroso?

Che succede se, invece, a non pagare è il condominio? Immaginiamo un palazzo con un unico contratto di fornitura per i singoli appartamenti. La gestione è quindi “centralizzata”. L’amministratore non riesce a pagare le bollette a causa dei buchi di bilancio dovuti ai morosi; per cui la società idrica minaccia lo slaccio dell’acqua. Da qui la protesta dei proprietari degli appartamenti che, per il tramite dell’amministratore, fanno sapere alla società che una misura del genere impedirebbe loro di soddisfare le più basilari esigenze di vita, igienico-sanitarie, con evidenti ripercussioni anche sull’abitabilità dell’immobile.

Secondo la sentenza in commento, però, è corretta l’interruzione del servizio idrico. Non importa se in questo modo si privano dell’acqua anche i condomini che hanno regolarmente versato i contributi.

L’amministratore deve comunque comunicare il nome dei condomini morosi alla società erogatrice allorquando questa gli notifica il decreto ingiuntivo con cui ingiunge al condominio il pagamento delle fatture inevase. Per quanto riguarda questa procedura leggi la guida sul recupero crediti condominiali al seguente link: Debiti condominio: i creditori possono agire contro chi è in regola?

visto su : La legge per tutti

 

 

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