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La banca deve concedere il mutuo?

20 Dicembre 2021
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Quando la banca rifiuta la richiesta di finanziamento è tenuta a risarcire il cliente.

Se la banca ha motivi per ritenere poco solvibile il cliente può legittimamente rifiutare la sua richiesta di mutuo. Il punto è che non sempre i funzionari spiegano le ragioni del diniego, limitandosi ad addebitare la colpa al “sistema”. «La sua richiesta di finanziamento non è passata» dicono, quasi come se i computer avessero la meglio sulle decisioni degli uomini. Ma è lecito un comportamento del genere? Se non ci sono ragioni plausibili per ritenere una persona poco affidabile da un punto di vista economico o commerciale, se non ci sono segnalazioni in Centrale Rischi o procedimento penali a carico, la banca deve concedere il mutuo? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Indice

1 La valutazione del merito creditizio del cliente da parte della banca
2 I doveri della banca se intende rifiutare il mutuo
3 Modifica delle condizioni di contratto del mutuo

La valutazione del merito creditizio del cliente da parte della banca

La banca non è obbligata a concedere il mutuo. Come chiarito dalla Cassazione, l’istituto di credito ha una piena autonomia decisionale nella valutazione del merito creditizio del proprio cliente e nella conseguente determinazione circa l’erogazione o il diniego di prestito. Il che, come è noto, rappresenta non soltanto un diritto del finanziatore, ma anche un suo preciso dovere. Ai sensi infatti dell’articolo 5 del Testo Unico Bancario, il rifiuto di una richiesta di erogazione di credito è doveroso quando giustificato dal generale obbligo di sana e prudente gestione al quale l’intermediario è tenuto.

 

Insomma se rifiutare una richiesta di credito è un diritto della banca, diventa addirittura un obbligo laddove si ha dinanzi una persona con ridotte capacità economiche. Questa valutazione deve essere fatta secondo una valutazione prudenziale, tenendo quindi conto degli imprevisti che, nel corso della vita, si possono verificare e che potrebbero rendere più difficoltoso il pagamento delle rate quando l’importo è poco inferiore al reddito del mutuatario.

Del resto l’art. 120-undecies, del Testo Unico Bancario (rubricato “Verifica del merito creditizio”) stabilisce che, in materia di credito immobiliare ai consumatori, «prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore (…)».

Né si può applicare, in questo caso, la norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza secondo cui «gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo» (pena una sanzione amministrativa da 516 a 3.098 euro): questo perché la banca non è un esercente commerciale ma un intermediario del finanziamento che sottostà ad altre regole.
I doveri della banca se intende rifiutare il mutuo

Il fatto che la banca abbia il diritto di rifiutare la richiesta di mutuo non significa che tuttavia possa comportarsi in modo scorretto nei confronti del cliente. Del resto, a norma del codice civile, nel corso delle trattative anteriori alla stipula del contratto le parti devono sempre comportarsi secondo buona fede e correttezza. Diversamente vanno incontro a ciò che viene definita responsabilità precontrattuale.

Anche ai sensi dell’art. 120-undecies del Tub, la banca ha il dovere di comunicare «senza indugio» al cliente il rifiuto della richiesta di mutuo informandolo, se del caso, del fatto che «la decisione è basata sul trattamento automatico di dati». Inoltre, secondo l’Arbitro bancario finanziario [1] è possibile ravvisare la responsabilità dell’intermediario quando le trattative siano giunte a un punto idoneo a far sorgere nel cliente il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e l’intermediario le interrompa senza un giustificato motivo.

Il secondo obbligo della banca è quello di fornire una motivazione circa le ragioni del diniego. Tale obbligo, non espresso in modo esplicito dalla legge, è stato affermato più volte dall’Abf.

In questi casi, però, la possibilità di ottenere un risarcimento è subordinata alla dimostrazione del danno. Danno che non può presumersi nel semplice comportamento illegittimo tenuto dalla banca. Quindi, senza la prova da parte del cliente di aver subito un pregiudizio, alcun indennizzo può essere da questi preteso.
Modifica delle condizioni di contratto del mutuo

Altra tipica domanda è se, alla conclusione del contratto di mutuo, le condizioni possono cambiare rispetto a quanto detto nell’informativa precontrattuale?

Una certa aleatorietà degli importi è da tenere presente anche sul fatto che il parametro sul quale calcolare il mutuo (ovvero il tasso Irs o l’Euribor a seconda di se si tratti di tasso fisso o variabile) viene preso in considerazione nel giorno del contratto. Questo non significa però che una volta ricevuta la proposta, la banca possa fare qualsiasi cosa voglia.

Secondo Banca d’Italia «occorre ricordare che prima della conclusione del contratto, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte sul mercato, valutarle e prendere una decisione informata; nello stesso periodo l’offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettarla in qualsiasi momento».

 

Visto su : La legge per tutti

 

 

 

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