€ 0 a € 2.000.000

Altri filtri
Ricerca Avanzata

€ 0 a € 1.000.000

Altri filtri
Risultati della ricerca

Donazioni e successioni: le novità

31 Maggio 2024
Donazioni e successioni: le novità
Comments:0

Come non pagare il notaio e le imposte di donazione. Le novità in materia di dichiarazione di successione e liquidazione dell’imposta.

Il 2024 rappresenta un anno di svolta nella normativa riguardante donazioni e successioni. Tali modifiche – derivanti sia da nuovi orientamenti interpretativi della Cassazione, sia dalla recente riforma fiscale – promettono vantaggi economici significativi per i cittadini. In un periodo particolarmente delicato per le famiglie italiane, le novità rappresentano una chance per alleggerire il carico fiscale e facilitare la gestione degli asset familiari.

Vediamo quali sono quindi le novità in materia di donazioni e successioni, in modo da offrire un valido supporto a chi intende intestare un bene o trasferirlo ai propri eredi.

Indice
Donazioni senza notaio
Acquisto di case per i figli senza pagare tasse e notaio
Donazioni e successioni di quote di SRL e azioni di SPA
Autoliquidazione delle imposte di successioni

Donazioni senza notaio
La prima novità discende dall’affermazione di un importante principio da parte della Cassazione: si può formalizzare una donazione anche senza bisogno del notaio, dopo che sono trascorsi 20 anni dalla concessione in prestito della casa al donatario. Così, un padre che voglia trasferire il proprio immobile al figlio potrà concedergli il possesso e dopo il ventennio procedere attraverso l’accertamento dell’usucapione anche solo in un organismo di mediazione, senza bisogno del Tribunale. Questa interpretazione, anticipata in passato da alcuni Tribunali, ha ora ricevuto la massima consacrazione con la sentenza n. 483/2024 dell’8 gennaio 2024 della Suprema Corte.

Acquisto di case per i figli senza pagare tasse e notaio
Grosse novità per i genitori che vogliono dare ai figli una casa comprandogliela o dando loro i soldi per pagare il venditore. Questi atti di donazione infatti (tecnicamente chiamati “donazione indirette”) non saranno più soggetti a tassazione. A dirlo è stata sempre la Cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024. La Corte ha così bocciato l’operato dell’Agenzia delle Entrate (vedasi circolare n. 30/2015), stabilendo che le donazioni informali e indirette non sono soggette a registrazioni e quindi non scontano l’imposta di registro.

Resterà, ovviamente, l’imposizione fiscale sull’atto di compravendita secondo la normale tassazione.

Sul punto leggi Cosa cambia per le donazioni nel 2024?
Donazioni e successioni di quote di SRL e azioni di SPA
Il trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, fatto a titolo di donazione o di successione in favore dei discendenti e del coniuge, non è soggetto a imposta quando è rivolto a far acquisire il controllo di diritto della società (secondo quanto previsto dal Codice civile) o viene integrato il controllo già esistente.

In particolare il trasferimento non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazione:

in caso di aziende o di rami di esse, a condizione che i donatari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento;
in caso di quote sociali o azioni di società di capitali, a patto che i donatari detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
in caso di altre quote sociali, a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto trasferito per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Autoliquidazione delle imposte di successioni
Il principio di autoliquidazione, già applicato alle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e alle tasse ipotecarie, viene esteso anche all’imposta sulle successioni. Di conseguenza, sono state modificate le norme relative al procedimento di liquidazione e pagamento di tale imposta. In particolare, si stabilisce che l’imposta sulle successioni sia liquidata direttamente dai soggetti tenuti al pagamento, basandosi sulle dichiarazioni presentate. Il pagamento deve essere eseguito entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione. È prevista la possibilità di rateizzare l’importo, effettuando un pagamento iniziale del 20% entro il termine suddetto e suddividendo il saldo residuo in rate trimestrali, fino a un massimo di 12. È necessario fornire una comunicazione specifica all’interno della dichiarazione per avvalersi della rateizzazione.

Visto su: La legge per tutti

Share

Scrivici, ti rispondiamo presto!

Rimaniamo in contatto

    confrontare