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Donazione con bonifico: serve il notaio?

21 Aprile 2022
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L’atto pubblico è necessario quando la somma versata sul conto corrente del beneficiario non è di modico valore.

Immagina di fare dei bonifici bancari, anche di importo consistente, a una persona alla quale sei affezionato e che vuoi ricompensare per quanto ha fatto per te. I soldi sul conto corrente ci sono e la banca esegue regolarmente le operazioni che hai disposto. Un domani, però, qualcuno, e specialmente un tuo erede, potrebbe lamentarsi di essere stato depauperato da queste regalie. Così la tua donazione potrebbe essere impugnata, e revocata, per difetto di forma, in quanto manca l’atto pubblico notarile, e per violazione di legittima. Per evitare queste spiacevoli conseguenze bisogna sapere quando serve il notaio per la donazione fatta con bonifico su un qualsiasi conto corrente bancario o postale.

È intuitivo che l’ammontare della somma versata sul conto corrente del beneficiario incide parecchio sulla risposta alla nostra domanda. Ad esempio, in una recente vicenda decisa dal tribunale di Como [1], una donazione di questo tipo è stata considerata come «donazione tipica ad esecuzione indiretta», cioè una donazione vera e propria, e di non modico valore. Era stata fatta tramite la banca ma senza l’intervento del notaio, che in quel caso invece era necessario: l’importo complessivo dei bonifici fatti da un uomo ammontava a 100mila euro e così il suo erede ha agito per via giudiziaria ed è riuscito a riaverli indietro. In casi del genere, un vizio di forma si ripercuote sulla sostanza, ma può essere evitato con facili accorgimenti.

Indice

1 Donazione: cos’è e come funziona?
2 Donazione: quando serve l’atto pubblico?
3 Donazione di modico valore
4 Donazione con bonifico bancario
5 Donazione senza notaio: quando è nulla?
6 Donazione con bonifico senza notaio: conseguenze

Donazione: cos’è e come funziona?

La donazione è un contratto con il quale, per «spirito di liberalità», cioè con l’intento di fare un regalo, una parte arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un diritto o assumendo un’obbligazione nei suoi confronti. Questa è la definizione fornita dall’art. 769 del Codice civile, che – si badi – qualifica la donazione come un contratto, e non come un atto unilaterale, perché c’è bisogno del consenso del beneficiario: non si può regalare qualcosa a qualcuno che non la vuole. Si pensi a un animale, un oggetto ingombrante o un immobile degradato: tutte cose che potrebbero provocare incombenze e fastidi ben superiori al valore del bene donato.
Donazione: quando serve l’atto pubblico?

L’art. 782 del Codice civile dispone che la donazione deve essere fatta nella forma dell’atto pubblico, a pena di nullità. Così, ad esempio, il trasferimento di un bene immobile donato attraverso una semplice scrittura privata sarebbe nullo. Questa regola generale subisce, però, un’importante eccezione, molto frequente nella pratica: l’atto pubblico non serve quando la donazione è «di modico valore». In tal caso, però, per il perfezionamento della donazione occorre anche la consegna della cosa. Questo avviene con l’accredito di una somma di denaro bonificata su un conto corrente bancario.
Donazione di modico valore

La modicità del valore – stabilisce l’art. 783 del Codice civile – deve essere valutata «anche in rapporto alle condizioni economiche del donante». Non esiste, quindi, una soglia fissa e predeterminata, un limite di importo oltre il quale la donazione non è più di modico valore: la valutazione va fatta caso per caso, con riguardo all’entità del patrimonio di chi la dispone.

La giurisprudenza ha chiarito che per riconoscere modico valore ad una donazione la legge non detta «criteri rigidi», ma richiede di apprezzare due elementi: «quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è l’oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante». E questo comporta un’importante conseguenza: la donazione, per essere considerata di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante [2].
Donazione con bonifico bancario

Un versamento in accredito disposto con un bonifico su conto corrente bancario si considera donazione se la causale non indica motivi diversi (pagamento di un debito, rimborso spese, prestito, ecc.). In tali casi, può aversi anche una donazione indiretta, quando la somma viene elargita per consentire a chi la riceve di acquistare un determinato bene: ad esempio, un padre bonifica 7.500 euro a suo figlio per consentirgli di staccare l’assegno necessario per comprare un’autovettura.
Donazione senza notaio: quando è nulla?

Secondo la Corte di Cassazione, che sulla questione si è espressa a Sezioni Unite [3], la donazione di non modico valore, fatta tramite bonifico bancario, deve considerarsi nulla se manca l’atto pubblico redatto dal notaio alla presenza di due testimoni. Questa forma è necessaria per richiamare l’attenzione del donante sulla gratuità e irrevocabilità del suo gesto. Viceversa, la donazione di modico valore avvenuta mediante bonifico bancario, anche in via indiretta, non richiede l’intervento del notaio.

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore».
Donazione con bonifico senza notaio: conseguenze

La donazione nulla può essere sempre contestata e impugnata da chi ne ha interesse, compresi gli eredi che lamentano la lesione delle loro quote di legittima, come è avvenuto nel caso deciso dal tribunale di Como che abbiamo anticipato all’inizio [1]. Di conseguenza, chi ha ricevuto la somma bonificata è tenuto a restituirla (o, se il donante è morto, a riversarla nella massa dei beni ereditari da dividere). E in quella vicenda non è valso per il beneficiario opporre che si trattava di una “donazione remuneratoria“, cioè compiuta per ricompensarlo dei servizi resi al donante. Quindi, in casi del genere, è sempre opportuno rivolgersi al notaio, a meno che la donazione effettuata con bonifico bancario a un parente o a un amico non sia di piccolo importo.

 

Visto su : La legge per tutti

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