€ 0 a € 2.000.000

Altri filtri
Ricerca Avanzata

€ 0 a € 1.000.000

Altri filtri
Risultati della ricerca

Differenza fra tasse e imposte

7 Aprile 2018
Comments:0

Differenza fra tasse e imposte

Oggetto di una terminologia frutto di errori ed inesattezze, il tema legato al sistema tributario italiano è affrontato in primis da una fonte legislativa di somma autorità, la Costituzione del 1948. Stando ad una generale definizione di tributo, ossia la riscossione coattiva di una quota di patrimonio dei cittadini contribuenti, analizziamo articolo per articolo tutte le nozioni che ci riconducono ad un inquadramento sommario della materia e, di conseguenza, alla differenza fra tasse ed imposte.

Indice

1 La disciplina costituzionale
2 Principali differenze e somiglianze
3 Un terzo genere: i contributi
4 La riscossione: chi se ne occupa e come avviene

La disciplina costituzionale

La prima disposizione che richiama la nostra attenzione [1] stabilisce che ognuno ha il dovere di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva, stando a criteri di progressività. Cos’è la capacità contributiva? Con questo termine s’intende la possibilità economica, vale a dire in che proporzione il singolo riesce ad adempiere al proprio dovere. Vi è tuttavia un condizionamento a questo criterio, che richiama gli articoli 2 e 3 della stessa Costituzione: la norma va rispettata nei limiti dei principi di solidarietà ed uguaglianza fra tutti i cittadini dello stato italiano, compresi stranieri e apolidi. Il concetto di progressività invece si riferisce al fatto che più aumenta il reddito, più aumentano i contributi. In altre parole, i contributi crescono con il crescere del patrimonio: lo scopo di questa nozione è quello di far pagare di più alle classi sociali più agiate e di meno a coloro che affrontano difficoltà economiche, pur non esonerandoli del tutto dal dovere civico.
In secondo luogo troviamo la successiva norma presa in esame [2], che prevede che nessuna prestazione personale o patrimoniale (vale a dire un tributo) può essere imposta se non su esplicito ordine della legge. L’intento di queste parole è quello di riservare al solo legislatore la possibilità di imporre, tramite legge, un aggravamento tributario, dal momento che una prestazione da parte del contribuente corrisponde al contempo ad una limitazione della libertà personale, sancita fra i principi fondamentali.
Passando alla seconda parte della Carta Costituzionale [3], c’imbattiamo nell’istituto e nel funzionamento del referendum abrogativo [4], cioè uno strumento nelle mani del popolo e delle Regioni che consente loro di togliere la validità e l’efficacia ad un atto avente forza di legge. Per quel che c’interessa, valutiamo il secondo comma della medesima disposizione: sancisce che il referendum non può essere applicato né a leggi tributarie né a leggi di bilancio. Con ciò s’intuisce che vige una sorta di veto costituzionale. Detto in un’altra maniera, questa disposizione rappresenta un’eccezione in cui la volontà popolare non ha potere nei confronti dell’ordinamento statale.
Nella stessa sede legislativa seguono le disposizioni che stabiliscono che la legge di bilancio [5] non può intervenire a stabilire nuovi tributi: questo significa che la Costituzione corrisponde una garanzia a favore dei cittadini. Poco dopo troviamo specificato che se una legge, a causa di eventi eccezionali, impone nuove spese deve necessariamente indicare i mezzi per farvi fronte (ulteriore copertura per i cittadini messa per iscritto, al fine di evitare ogni tipo di abuso).
Da ultimo citiamo la norma che riguarda gli enti locali territoriali [6]. Con riguardo al sistema tributario si legge chiaramente che la regione non può stabilire dazi d’importazione/esportazione tra le altre Regioni. Con questa norma viene ribadito un ulteriore limite al potere regionale, che rafforza ancora una volta il concetto secondo cui è prerogativa unica dello Sato metter mano al sistema contributivo italiano.
Principali differenze e somiglianze

Passiamo ora al nocciolo della questione. Nel gergo comune si è soliti confondere il termine imposta da quello di tassa. Quali sono le differenze a riguardo? E più precisamente, a cosa è dovuto questa inappropriata confusione di termini?
Partiamo col dire che innanzitutto queste due forme di riscossione di denaro hanno dei tratti in comune per quanto riguarda la natura giuridica dei due istituti. Entrambi difatti consistono in somme da versare all’Erario, ossia le casse dello Stato; entrambi fanno parte della categoria dei tributi. Un ultimo punto in comune lo si ritrova nelle funzioni che assolvono: una finalità acquisitiva, che consiste nel dare all’Ente adibito delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei fini prestabiliti per il bene comune; distributiva, poiché modifica la ripartizione della ricchezza fra i contribuenti e da ultimo una finalità promozionale, che incentiva i comportamenti dei cittadini promuovendo sostegni fiscali o penalizzazioni a seconda che vengano poste in essere condotte adeguate o meno.
Passiamo ora a ciò che interessa davvero, ossia la differenza fra tasse ed imposte.
Le imposte sono dei tributi coattivi, obbligatori e imposti dallo Stato; non corrisponde nessuna prestazione o servizio dopo il versamento del capitale. Le entrate che derivano dalle imposte prendono il nome di gettito fiscale e sono indirizzate al finanziamento dei cosiddetti servizi pubblici indivisibili. Un’imposta è formata da elementi che la caratterizzano come tale, vale a dire: il presupposto, che sarebbe la conformità dei fattori personali all’imposizione fiscale; la base imponibile, calcolata sulla base della ricchezza e l’aliquota, che rappresenta il tasso variabile. Si dice che un’imposta è diretta quando colpisce il reddito e il patrimonio del singolo (ad esempio l’IRPEF o l’IMU); sono indirette quando si riflettono sulla ricchezza al momento in cui viene trasferita: sono dunque variabili e ne è un esempio l’imposta da bollo o l’IVA.
Le tasse invece sono delle somme versate in cambio di un dato servizio specifico. Il singolo cittadino è lasciato libero di scegliere se avvalersi o meno del servizio fornito dall’Ente, se sfruttarlo o non approfittarne del tutto. La peculiarità delle tasse sta nel fatto di non dipendere né dal reddito né dal costo della prestazione offerta: un esempio appartenente a questo genere sono le tasse legate alla sanità pubblica, in cui si paga per ricevere un’assistenza adeguata nel momento del bisogno (il famoso ticket) o all’istruzione, nella quale viene pagata la tassa universitaria con l’intento di pagare sì la formazione dello studente, ma al contempo l’accrescimento della situazione culturale del Paese.
Un terzo genere: i contributi

C’è un altro termine che interferisce col sistema tributario o meglio, viene confuso con gli altri due tipi di tributi: il contributo. Si tratta nel concreto di una via intermedia fra tasse ed imposte, la cui natura ibrida è dovuta al fatto che consiste in un prelievo coattivo destinato a determinati contribuenti (come le imposte), ma allo stesso tempo serve per finanziare un’opera/servizio specifico (esattamente come le tasse). Vengono calcolati anch’essi sulla base del reddito o sulla retribuzione e si suddividono principalmente in due tipologie. I contributi assistenziali sono versati solitamente all’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) o all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) affinché venga corrisposta una sorta di garanzia che copra i rischi legati alle malattie e agli infortuni sul lavoro. I contributi previdenziali invece sono finalizzati alla riscossione di trattamenti pensionistici alla fine del rapporto di lavoro. Vengono corrisposti sempre all’INPS per quanto riguarda il settore privato, all’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza a assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) per il settore pubblico.
Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di contributi, occorre far presente che sono obbligatori e iniziano a maturare dall’inizio della prestazione lavorativa del singolo: l’onere pesa sia sul lavoratore stesso che sul suo datore. In particolare, la quota a carico del lavoratore va dall’8% al 10% della somma imponibile, mentre il datore di lavoro sarà soggetto ad un ammontare pari al 23%.
Altri esempi di contributi li abbiamo con riferimento alla quota da pagare per l’appartenenza ad un ordine professionale, come quello degli avvocati o degli architetti, oppure nei contributi comunali, dove si vanno a pagare le spese di urbanizzazione del territorio a fronte di nuove costruzioni in fase di edificazione.
La riscossione: chi se ne occupa e come avviene

Dopo aver chiarito una volta per tutte la differenza fra tasse ed imposte, l’ultimo argomento da affrontare è l’aspetto un po’ più pratico della questione, poiché analizzeremo le pratiche da seguire per l’erogazione dei tributi.
In primo luogo occorre definire che cos’è esattamente l’atto di riscossione: si tratta di una fase che ha lo scopo di fare incassare i tributi versati dai contribuenti direttamente nelle casse statali (Erario). Questa condizione è sorretta dal principio di tipicità, in base al quale ogni procedura prevista e posta in essere è sancita con precisione, ossia non ammette dubbi d’interpretazione, e trova la sua giustificazione esclusivamente all’interno della norma di legge (questo consente che l’intero procedimento non sia soggetto a decisioni dettate dal libero arbitrio). Per quanto riguarda i riferimenti normativi, troviamo i fondamenti dell’intera materia principalmente in un Decreto del Presidente della Repubblica [7] e in altre leggi speciali [8].
Le modalità di riscossione del credito può essere spontanea o forzata: la prima suppone la volontarietà dell’azione da parte del cittadino contribuente; la seconda invece subentra qualora il soggetto debitore non adempia spontaneamente all’obbligazione cui è vincolato. La funzione di riscuotere è attribuita all’Agenzia delle Entrate, in particolare ad Equitalia SpA.
Il pagamento può essere effettuato tramite il modello F24, ideale per tributi come le imposte sui redditi (IVA, ICI) o per contributi previdenziali (INPS); per saldare eventuali more nel pagamento delle imposte o per sanatorie fiscali. La procedura può essere eseguita anche online o per mezzo di intermediari fiscali abilitati: nel primo caso sarà necessario indicare il codice del comune, l’importo e l’acconto/saldo. Un altro mezzo di pagamento è il bollettino postale, nel quale numero di conto corrente e intestazione vengono già prestampate sul documento, mentre occorrerà inserire l’importo e il codice del comune. Da ultimo si potrà usufruire del bonifico bancario: in tal caso sarà opportuno verificare preventivamente l’IBAN e il codice BIC per una compilazione ottimale del certificato.
Queste sono le nozioni principali da ricordare in tema di tasse ed imposte, fornite con l’intento di delineare con maggior chiarezza l’intricata materia tributaria per non commettere più errori terminologici e procedurali.

Fonte: La legge per tutti

Share

Scrivici, ti rispondiamo presto!

Rimaniamo in contatto

    confrontare