Cos’è la clausola vista e piaciuta?
Compravendita: come funziona la limitazione della garanzia del venditore per vizi della cosa.
Capita spesso che, in un contratto, sia inserita la cosiddetta “clausola vista e piaciuta”. Di cosa si tratta e come funziona?
Possiamo già dire che tale patto, di norma inserito in un atto di compravendita, serve a impedire che l’acquirente possa, in un momento successivo, sollevare contestazioni in merito alla qualità della merce, a presunti vizi o difetti della stessa. In buona sostanza, è una sorta di assunzione di responsabilità che il compratore fa a proprio rischio e pericolo con cui dichiara di aver provato il prodotto e di averlo trovato di proprio gradimento.
Detto ciò, vediamo più nel concreto cos’è la clausola vista e piaciuta, cosa si intende con tale termine e quando opera. Per comprenderlo però bisogna fare un passo indietro e spiegare la disciplina dei vizi nel contratto di compravendita.
La garanzia per vizi
Vizi apparenti e vizi occulti
Quando non opera la garanzia per i vizi
Le limitazioni alla garanzia
Cosa si intende con “vista e piaciuta”
Quali regole per la clausola vista e piaciuta?
La garanzia per vizi
Nell’ambito del contratto di compravendita, il venditore è tenuto per legge a garantire all’acquirente che cosa non sia difettosa, ossia che non presenti vizi preesistenti alla conclusione del contratto.
Si considerano “vizi” le alterazioni o le imperfezioni rilevanti del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione fino alla data della vendita. Non qualsiasi vizio, ma solo quelli di gravità tale da rendere la cosa non idonea all’uso cui è destinata o tali da diminuirne in modo apprezzabile il suo valore (si parla, a riguardo, di “vizi redibitori”).
Cosa prevede la legge in caso di prodotto difettoso? L’acquirente ha la possibilità di esigere dal venditore, entro 2 anni dalla vendita:
la sostituzione o la riparazione del prodotto, a sua insindacabile scelta;
la risoluzione del contratto (e quindi la restituzione dei soldi) oppure la riduzione del prezzo solo se la precedente possibilità – ossia la sostituzione o la riparazione – risultino impossibili o eccessivamente onerose per il venditore.
Se tuttavia l’acquirente non interviene nella vendita come consumatore ma come professionista – ossia come soggetto che ha comprato il prodotto per la propria attività lavorativa, professionale o commerciale – allora la garanzia dura 1 solo anno dalla vendita e, in più, sussiste l’obbligo didenunciare al venditore i vizi del bene acquistato entro 8 giorni dalla consegna.
Quando non opera la garanzia per i vizi
Come abbiamo anticipato sopra, non c’è alcuna garanzia per i vizi apparenti, quelli che il compratore conosceva al momento della conclusione del contratto o per quelli facilmente riconoscibili. Tali sono i vizi che il compratore poteva rilevare a prima vista all’atto della vendita, a un semplice controllo superficiale del bene o con il minimo sforzo diligente, senza necessità di avere particolari competenze tecniche o di ricorrere ad esperti o a strumenti specialistici.
Anche per tali vizi però si ha diritto alla garanzia se il venditore li ha dolosamente occultati oppure ha assicurato all’acquirente il buon funzionamento della cosa venduta.
Le limitazioni alla garanzia
Le parti possono limitare o escludere la garanzia per vizi occulti.
In tal caso è necessario un accordo esplicito poiché, in assenza di esso, opera sempre la garanzia.
Con il patto di limitazione della garanzia, il rischio che la cosa venduta non funzioni passa dal venditore all’acquirente. Deve però trattarsi di vizi ignoti ad entrambe le parti, né da loro conoscibili.
Cosa si intende con “vista e piaciuta”
La clausola “vista e piaciuta” costituisce un patto di limitazione della garanzia. Con essa l’acquirente dichiara di aver visto il prodotto e di trovarlo di proprio gradimento, non solo sotto un profilo estetico ma anche qualitativo. Tale clausola quindi dovrebbe servire ad esonerare il venditore dalla garanzia per i vizi. Tuttavia, secondo la Cassazione (sent. n. 21204/2016), la clausola “vista e piaciuta” serve solo ad esonerare il venditore dai vizi riconoscibili con la normale diligenza. La clausola “vista e piaciuta” non opera quindi:
per i vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto;
per i vizi taciuti in mala fede dal venditore.
Secondo la giurisprudenza non bastano generiche formule di stile per escludere la garanzia per i vizi occulti. Dizioni come «visto e accettato nello stato in cui si trova», «merce come sta», «merce vista e gradita», «merce verificata, provata e accettata» sono ritenute da molti autori come clausole senza valore. Quindi è necessario, affinché abbia un senso e un valore, che la clausola vista e piaciuta sia ben disciplinata all’interno del contratto e non vi sia tale semplice dizione.
Quali regole per la clausola vista e piaciuta?
La clausola vista e piaciuta è considerata una clausola vessatoria, ossia una di quelle clausole che, operando un particolare squilibrio tra le parti (e in particolare uno svantaggio per l’acquirente a favore del venditore), per essere valida deve essere approvata appositamente per iscritto. La legge quindi richiede che il contratto contenga quindi una seconda firma a margine di una esplicita elencazione delle clausole vessatorie in esso contenute. Se manca tale sottoscrizione le sole clausole vessatorie sono inefficaci per chi le subisce.
Visto su: La legge per tutti