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Cosa vuol dire contratto di affitto transitorio?

7 Marzo 2022
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Cosa vuol dire contratto di affitto transitorio?

Come va redatto l’accordo per una locazione compresa tra 1 e 18 mesi? Quali sono le condizioni ed il regime fiscale applicato?

Esistono diversi tipi di locazioni, da quelle classiche che durano quattro anni e che si rinnovano di volta in volta agli affitti brevi di una o due settimane per i turisti. C’è anche una sorta di «via di mezzo» per chi sa di doversi fermare in un luogo per un periodo di tempo molto limitato, ad esempio per fare un corso universitario lontano da casa o per chi viene trasferito per motivi di lavoro in un’altra città e tornerà a casa dopo un anno. In casi come questi viene utilizzata la formula della locazione transitoria. Ma cosa vuol dire contratto di affitto transitorio? Qual è la durata minima per considerarlo tale? E quale il limite massimo?

Si può dire che il contratto di affitto transitorio è quello che riguarda la locazione di un immobile ad uso abitativo adottato per soddisfare un’esigenza temporanea non turistica. A differenza dell’affitto breve, questo tipo di locazione deve essere registrata. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche.

Indice

1 Affitto transitorio: che cos’è?
2 Affitto transitorio: la tassazione
3 Affitto transitorio: cosa deve contenere il contratto?
4 Affitto transitorio: entro quando dare la disdetta?

Affitto transitorio: che cos’è?

Il contratto di affitto transitorio è la locazione ad uso abitativo riservata a chi deve trasferirsi in una città diversa da quella di residenza per motivi di lavoro o di studio. La sua principale caratteristica è la durata: da 1 a 18 mesi.

Tuttavia, c’è un altro aspetto indispensabile da tenere in considerazione per poter siglare un contratto di questo tipo ed è proprio la motivazione. È condizione fondamentale, infatti, che la locazione transitoria abbia alla base il bisogno dell’inquilino di soddisfare delle sue specifiche esigenze temporali come, appunto, i motivi di lavoro o di studio.

Lo stesso vale per il proprietario. Si pensi a chi ha a disposizione un immobile solo per un periodo di tempo limitato, magari perché il figlio ci andrà ad abitare quando si sarà sposato ma solo tra un anno abbondante. Anche l’esigenza temporanea del proprietario, dunque, può essere sufficiente per fare un contratto di affitto transitorio.

In sintesi: se viene sottoscritto un contratto di locazione transitoria per un periodo inferiore a 1 mese, la clausola è nulla e viene automaticamente applicata la norma sulla durata minima di 1 mese. Viceversa, se c’è qualcosa che prevede una durata superiore ai 18 mesi, la clausola è altrettanto nulla e si applica la regola sul limite richiesto dalla legge.
Affitto transitorio: la tassazione

Il contratto di affitto transitorio deve essere obbligatoriamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Infatti, solo gli affitti brevi sono esonerati da questo vincolo. Significa che le locazioni che superano i 30 giorni devono per forza essere registrate. Se non sono superiori a 18 mesi, possono essere considerate transitorie. Altrimenti devono rientrare tra i classici affitti quadriennali rinnovabile per altri quattro anni oppure tra i contratti a canone concordato 3 + 2.

La registrazione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula. Il proprietario – è lui che deve provvedere alla pratica – deve comunicare entro 60 giorni l’avvenuta registrazione sia all’inquilino sia all’amministratore del condominio, nel caso in cui l’immobile si trovi in questo contesto.

L’affitto transitorio può godere del regime fiscale della cedolare secca. Un vantaggio e un risparmio; dunque, visto che consente di non pagare né l’imposta di registro né l’imposta di bollo.
Affitto transitorio: cosa deve contenere il contratto?

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto un modulo per stipulare il contratto di affitto temporaneo da registrare, successivamente, presso l’Agenzia delle Entrate.

È necessario riportare le seguenti informazioni:

dati anagrafici del locatore e del conduttore (cioè di proprietario e inquilino);
caratteristiche dell’immobile oggetto della locazione;
importo del canone e modalità di pagamento;
motivazione (comprovata da idonea documentazione) per cui viene fatto proprio un contratto ad uso transitorio (l’iscrizione alla facoltà di quella città, la lettera con cui l’azienda ha disposto il trasferimento temporaneo, ecc.).

È importante ricordare che se non viene segnalata l’esigenza che porta a sottoscrivere il contratto di affitto transitorio, la locazione sarà sottoposta all’ordinaria disciplina prevista per l’affitto a canone libero della durata di quattro anni rinnovabili per altri quattro.

Per quanto riguarda l’importo dell’affitto, può essere determinato dalle parti senza alcun vincolo (se non quello del buon senso, ovviamente) trattandosi di una locazione a canone libero.

Il proprietario è tenuto a consegnare all’inquilino l’attestazione di prestazione energetica (Ape) per evitare di dover pagare una sanzione amministrativa.
Affitto transitorio: entro quando dare la disdetta?

Può capitare, per esempio, che il dipendente trasferito inizialmente per un anno debba tornare nella sua normale sede di lavoro nei tempi previsti e che non abbia l’esigenza di prolungare il contratto. A quel punto, entro quando bisogna dare la disdetta del contratto di affitto transitorio?

Il problema non si pone perché questo tipo di locazione non prevede l’obbligo di disdetta. Significa che, arrivato alla scadenza, il contratto si risolve in automatico. Quindi, l’inquilino non deve comunicare alcunché. A meno che intenda rinnovare il contratto perché si deve fermare, ad esempio, altri sei mesi. In tal caso, deve comunicarlo al proprietario facendo avere la dovuta comunicazione (ad esempio, la lettera con cui l’azienda gli ha chiesto di restare in quella città).

Viceversa, se le esigenze transitorie riguardano il proprietario, il conduttore deve esserne informato. In mancanza di queste comunicazioni, il contratto diventa a canone libero.
Chi smette di lavorare ha la disoccupazione

 

Visto su : La legge per tutti

 

 

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