Cosa si intende per imposta di registro?
Cos’è e come funziona l’imposta di registro: chi deve pagarla e quali atti sono soggetti a registrazione.
Si sente spesso parlare di imposta di registro, specie quando bisogna “dichiarare” all’Agenzia delle Entrate il contratto di affitto o quando si stipula un rogito notarile. Chi è poco esperto di fisco, si chiederà: cosa si intende per imposta di registro? Alcuni chiarimenti pratici potranno aiutare a comprendere come funziona questo particolare tipo di imposta.
Indice
1 Cos’è l’imposta di registro?
2 Che scopo ha la registrazione?
3 Quali atti vanno registrati?
4 Registrazione in termine fisso
5 Registrazione in caso d’uso
6 Misura dell’imposta di registro
7 Responsabilità omesso versamento imposta di registro
Cos’è l’imposta di registro?
L’imposta di registro è, come dice il nome stesso, un’imposta che si deve versare all’Agenzia delle Entrate tutte le volte in cui un atto deve essere “registrato”, sia quando la registrazione è imposta dalla legge che quando è voluta dalle parti.
La registrazione è l’annotazione, in apposito registro, dell’atto presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con «l’indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell’atto, delle parti e delle somme riscosse».
Un tipico esempio di registrazione obbligatoria è quello dato dal contratto di affitto o dagli atti di compravendita immobiliari. Una registrazione non obbligatoria è quella del contratto di comodato.
Che scopo ha la registrazione?
La registrazione attribuisce all’atto una data certa opponibile ai terzi e ne comporta la sua conservazione a cura dell’Agenzia delle Entrate alla quale possono essere richieste copie od estratti degli stessi.
Quali atti vanno registrati?
Gli atti soggetti a registrazione sono individuati dalle Tariffe, allegate al DPR 131/86, mentre la Tabella allegata al medesimo decreto individua gli atti non soggetti a registrazione.
L’obbligo di registrazione può configurarsi in due diversi modi:
in termine fisso;
in caso d’uso.
Registrazione in termine fisso
Gli atti da registrare in temine fisso, che sono indicati dalla Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, devono essere registrati entro:
20 giorni per gli atti non notarili formati in Italia;
30 giorni per gli atti notarili e le locazioni;
60 giorni per gli atti formati all’estero (nei rari casi, indicati dall’art. 2 co. 1 lett. d) del DPR 131/86, in cui essi sono soggetti a registrazione).
Ad esempio, l’atto di compravendita immobiliare stipulato dal notaio in data 1.1.2021 deve essere registrato entro il 31.1.2021, mentre l’atto di comodato immobiliare, stipulato, con scrittura privata non autenticata, in data 1.1.2021, deve essere registrato entro il 21.1.2021.
Sono sempre soggetti a registrazione in termine fisso gli atti pubblici, formati nel territorio dello Stato, con le richieste formate da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò preposto e le scritture private formate liberamente dalle parti nel territorio dello Stato, la cui sottoscrizione è riconosciuta autentica da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Registrazione in caso d’uso
Gli atti da registrare in caso d’uso – che sono indicati dalla Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 – devono essere registrati solo nel caso in cui si verifichi una specifica situazione detta, per l’appunto, «uso» . Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Misura dell’imposta di registro
Una volta stabilito che il contratto sia soggetto ad obbligo di registrazione, si può passare a valutare la misura dell’imposta di registro dovuta seguendo le indicazioni fornite dalla Tariffa, parte I (e II, per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso) allegata al DPR 131/86.
Le Tariffe allegate al DPR 131/86 prevedono la misura dell’imposta di registro da corrispondere per la registrazione:
talvolta, in misura fissa: la misura fissa è pari a 200,00 euro; per la locazione, la misura fissa ammonta a 67,00 euro;
talvolta, in misura proporzionale (con aliquote variabili a seconda del tipo di atto registrato).
Responsabilità omesso versamento imposta di registro
L’omessa registrazione di un atto che deve essere obbligatoriamente registrato comporta una responsabilità solidale di entrambe le parti: significa che il fisco può chiedere il versamento dell’imposta all’una o all’altra indifferentemente.
Nel caso della locazione, l’omessa registrazione rende l’atto completamente nullo.
Visto su : La legge per tutti