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Cosa fare se la banca non chiude il conto corrente.

3 Gennaio 2023
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Cos’è e come funziona il contratto di conto corrente? Come si comunica la volontà di recedere? Cos’è il ricorso all’Arbitro? In cosa consiste la portabilità?

Praticamente tutti hanno un conto corrente, anche perché è la legge ad imporlo, ad esempio per l’accredito della pensione o dello stipendio. Può succedere però di voler cambiare banca, ad esempio perché la filiale sotto casa ha chiuso oppure perché le condizioni del contratto sono nel frattempo modificate a sfavore del cliente. In ipotesi del genere, occorre procedere alla chiusura del conto affinché se ne possa aprire un altro altrove. Con questo articolo ci occuperemo di un aspetto particolare: vedremo cioè cosa fare se la banca non chiude il conto corrente.

In effetti, recedere dal proprio conto in banca è un diritto del cliente; anzi, la legge stabilisce che la disdetta non deve avere alcun costo. Purtroppo, però, può succedere che l’istituto di credito faccia “orecchie da mercante” e decida di non dare seguito alla richiesta di recesso. Come comportarsi in questi casi? Cosa fare se la banca non chiude il conto corrente? Scopriamolo insieme.

Indice

1 Cos’è il conto corrente?
2 Conto corrente: si può recedere?
3 Conto corrente: come si chiude?
4 Cosa fare se la banca non chiude il conto?
5 Portabilità del conto corrente: cos’è?

 

Cos’è il conto corrente?

Il conto corrente è un contratto con cui il cliente (cosiddetto “correntista”) si impegna a versare una somma periodica di denaro a un istituto di credito (banca o poste che sia) a fronte di una serie di servizi che quest’ultimo offre, come ad esempio la possibilità di effettuare pagamenti online oppure tramite carta di credito, di poter prelevare dagli sportelli ATM con la carta di debito, usare il blocchetto di assegni, ecc.

In realtà, le condizioni del conto corrente sono differenti a seconda del contratto sottoscritto con l’istituto di credito: ad esempio, molte banche mettono a disposizione conti correnti parzialmente o totalmente gratuiti, per i quali non occorre versare alcun importo.
Conto corrente: si può recedere?

Trattandosi di contratto a tempo indeterminato, è senz’altro possibile recedere dal conto corrente: l’unica condizione da rispettare è il termine di preavviso, fissato dalla legge in almeno 10 giorni [1]. Ciò significa che non si può pretendere di chiudere un conto da un giorno all’altro.
Conto corrente: come si chiude?

Si può recedere dal contratto di conto corrente comunicando tale intenzione alla propria banca, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure pec.

È altresì possibile depositare di persona il modulo di recesso che le filiali mettono a disposizione dei propri clienti, avendo cura di farsi restituire prova della consegna del modello.

Alla lettera si possono anche allegare gli assegni non usati e le carte di debito e di credito (se emesse dalla stessa banca) tagliate in due.

L’allegazione non è tuttavia obbligatoria, in quanto è in genere l’istituto di credito, dopo aver ricevuto la comunicazione di recesso, a contattare il cliente chiedendo di recarsi in banca con le carte e gli assegni al fine di annullarli.

La chiusura del conto corrente non deve avere costi, nel senso che la banca non può far pagare alcuna “penale”.

Gli unici costi che la banca è autorizzata ad addebitare, trattenendoli in fase di chiusura, sono quelli legati alla gestione del conto (canone, imposta di bollo, eventuali passivi e interessi) maturati al momento della chiusura, salvi altri costi eventualmente presenti come da contratto.
Cosa fare se la banca non chiude il conto?

Nel caso in cui la banca, dopo la comunicazione del recesso, non abbia provveduto a chiudere il conto corrente nel termine stabilito all’interno del contratto (in genere, non superiore a tre mesi), allora bisogna attivarsi immediatamente affinché l’istituto adempia a tale obbligo.

Innanzitutto, se la banca non ha chiuso il conto corrente dopo la prima comunicazione, è opportuno inviarne una seconda, sempre mediante lettera raccomandata oppure pec, in cui si sollecita la chiusura del contratto.

Nella lettera sarà bene precisare che il correntista non dovrà sostenere alcun costo derivante dal ritardo colpevole della banca.

In altre parole, se la banca impiega più di quanto previsto nel contratto, si avrà diritto al rimborso dei canoni mensili nel frattempo trattenuti dall’istituto di credito nonostante l’esercizio del recesso.

Il mancato rispetto del termine di chiusura previsto nel contratto è inoltre fonte di responsabilità per la banca, la quale non solo è tenuta al rimborso dei costi ingiustamente sostenuti dal correntista, ma eventualmente anche a pagare il risarcimento dei danni (se ve ne sono).

Se non sono rispettati i tempi di chiusura previsti dal contratto è possibile anche fare reclamo per iscritto alla banca, la quale deve dare risposta entro 60 giorni. Se poi la risposta non arriva o non soddisfa il correntista, si può fare ricorso all’Arbitro bancario finanziario (Abf).

Il reclamo si presenta direttamente online, collegandosi al sito dell’Arbitro bancario finanziario. Il costo è di soli venti euro.

Ad esempio, l’Abf di Roma [2] ha condannato al pagamento di un indennizzo pari a mille euro l’istituto di credito che aveva riscontrato la pec con cui veniva comunicata l’intenzione di chiudere il conto solamente due mesi dopo, e comunque solo a seguito della presentazione del reclamo.
Portabilità del conto corrente: cos’è?

Il correntista non solo ha diritto di recedere dal conto corrente ma anche di chiederne la portabilità presso altro istituto di credito. In pratica, si tratta di trasferire il conto da una banca a un’altra, un po’ come si fa con la portabilità del numero telefonico. Per fare ciò, occorre firmare nella nuova banca un modulo di autorizzazione al trasferimento di pagamenti e giacenza dalla vecchia banca.

Sarà quindi la nuova banca ad occuparsi del trasferimento delle domiciliazioni delle bollette, dello stipendio e di ogni altro pagamento periodico.

La portabilità deve concludersi entro 12 giorni lavorativi dalla data in cui il correntista ha firmato il modulo di autorizzazione nella nuova banca per avviare la procedura.

In caso di mancato rispetto di questo termine, è possibile proporre reclamo all’Arbitro bancario e finanziario, il quale può condannare la banca a pagare al correntista un indennizzo pari a una cifra fissa di 40 euro, maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo commisurato alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Visto au : La legge per tutti

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