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Cosa cambia con il contante?

5 Gennaio 2022
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In vigore dal 1° gennaio 2022, la nuova soglia sull’uso del cash: quando si può frazionare un pagamento e cosa si rischia per superare il limite di 999,99 euro.

Un «ritorno al futuro». Un salto indietro di una decina di anni per affrontare una nuova battaglia contro l’evasione fiscale. Così si è presentato il taglio all’uso dei contanti in vigore dal 1° gennaio 2022: possono passare di mano in mano banconote per un massimo di 999,99 euro, contro i 1.999,99 euro consentiti fino al 31 dicembre 2021. Dai 1.000 euro in più, dunque, scatta la sanzione, come succedeva tra il 2011 e il 2016, prima che la soglia venisse alzata. Unica eccezione per le operazioni svolte dai cambiavalute iscritti nel Registro tenuto dall’Autorità prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: gli scambi sono tornati alla soglia originale dei 3.000 euro. In questo caso, il decreto fiscale ripristina il limite originario a 3.000 euro.

Il ritorno al limite dei 1.000 euro era stato deciso a fine 2019 dal Governo Conte-bis, con il decreto fiscale collegato alla manovra 2020. Lo stesso provvedimento che portò la soglia dei contanti nel luglio 2020 da 2.999,99 a 1.999,99 euro, prevedendo l’ulteriore riduzione a cui si è arrivati ora. Ma, in termini pratici, cosa cambia con il contante? Come ci si deve comportare per evitare le sanzioni?

 

I trasferimenti superiori ai limiti, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. I trasferiemnti superiori possono essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. La normativa antiriciclaggio definisce quale sia un’operazione frazionata, definendo come tale un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Resta ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Indice

1 Il limite reale dei contanti è 999,5 euro
2 Nuova soglia dei contanti: la regola
3 Nuova soglia dei contanti: i pagamenti frazionati
4 Nuova soglia dei contanti: cambia qualcosa in banca?
5 Nuova soglia dei contanti: le sanzioni previste
6 Uso contanti per stranieri

Il limite reale dei contanti è 999,5 euro

In verità, per i cittadini italiani sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999 euro e 5 centesimi, cifra esatta figlia della circostanza che il divieto scatta dalla soglia di mille euro e dal 1° gennaio 2018, per motivi legati ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell’importo richiesto (si veda l’articolo 13 quater del Dl 50/2017).
Nuova soglia dei contanti: la regola

Il nuovo limite dei contanti a 999,5 euro dal 1° gennaio 2022 si applica a qualsiasi tipo di pagamento che comporta il passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Vuol dire che la norma deve essere rispettata non solo quando si acquista un bene (ad esempio, un mobile, un televisore, un gioiello, un computer, ecc.) o quando si paga la prestazione di un professionista (l’avvocato, il dentista, il commercialista, ecc.) ma anche quando si fa un prestito a un figlio o si vuole donare una certa cifra: se l’importo è di almeno 1.000 euro, si dovrà utilizzare un mezzo di pagamento tracciabile, come un bonifico o un assegno. Niente contanti.
Nuova soglia dei contanti: i pagamenti frazionati

Facile pensare che aggirare la nuova soglia sull’uso dei contanti sia un gioco da ragazzi. Ma attenzione, perché potrebbe rivelarsi un gioco in cui perdere è altrettanto facile.

Prendere alla lettera quanto disposto dalla legge sul tetto dei 999,5 euro potrebbe essere interpretato in questo modo: acquisto un bene che costa 1.500 euro, oggi pago in contanti 800 euro e settimana prossima porto al venditore i restanti 700. In questo modo, ho fatto due pagamenti al di sotto del limite imposto dalla normativa e nessuno può dirmi nulla.

Un altro classico esempio può essere quello del dentista che deve fare un intervento in più sedute per un totale, poniamo il caso, di 2.500 euro. Il paziente potrebbe essere tentato di fare un pagamento in contanti al di sotto dei 1.000 euro ogni volta che va nello studio dentistico fino a raggiungere l’importo totale. Ad esempio, se dovesse fare cinque sedute potrebbe pagare 500 euro per volta.

Errore: l’operazione non può essere risolta con un pagamento frazionato in modo artificioso per l’acquisto di un solo bene o per corrispondere ad un professionista il suo compenso per una sola prestazione. Altrimenti, non avrebbe alcun senso introdurre una soglia massima sull’uso dei contanti. Pertanto, ricorrere al trucco di frazionare i pagamenti per non utilizzare bonifici, carte di credito o assegni, è un comportamento sanzionabile. E il perché è facilmente intuibile: i piccoli pagamenti frazionati su cui non c’è alcun obbligo di tracciamento comportano un maggior rischio di evasione fiscale.

Quello che, invece, è perfettamente legale è suddividere la spesa per l’acquisto o per la prestazione professionale di almeno 1.000 euro in questi casi:

quando c’è un contratto che prevede un pagamento a rate, come nel caso dell’acquisto dilazionato di un’auto, di una cucina o di altri beni o servizi di un certo valore;
quando il pagamento viene effettuato in parte in contanti (restando, comunque, al di sotto del limite dei 999,99 euro) e in parte con un mezzo tracciabile, purché si tratti di un’operazione tra privati. È il caso di chi, ad esempio, deve all’avvocato una parcella di 2.000 euro e paga 700 euro in cash e 1.300 euro con un bonifico, a fronte di una fattura di 2.000 euro.

Nuova soglia dei contanti: cambia qualcosa in banca?

Il nuovo limite sull’uso dei contanti a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022 non comporta dei cambiamenti per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, dato che in questi casi non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona. Pertanto, sarà consentito andare in banca a ritirare una somma pari o superiore a 1.000 euro. Purché, però, non vengano usati tutti per effettuare un solo pagamento o per acquistare un solo bene o un solo servizio. Potranno essere usati per più acquisti, sempre al di sotto della nuova soglia.

Lo stesso vale per i versamenti. Chi, ad esempio, incassa per la sua attività 500 euro oggi, 600 euro domani e 850 euro dopo tre giorni, può tranquillamente andare in banca a depositare sul proprio conto corrente i 1.950 euro frutto dei tre pagamenti effettuati da tre clienti diversi, tutti al di sotto del limite consentito.
Nuova soglia dei contanti: le sanzioni previste

Chi non rispetta la nuova soglia di pagamenti in contanti fissata in 999,99 euro dal 1° gennaio 2022 rischia una sanzione, sia se paga sia se riceve il denaro. Insomma, entrambe le parti vengono punite.

La notizia meno brutta è che con l’abbassamento del limite dei contanti diminuisce anche la sanzione minima da 2.000 a 1.000 euro.

Regola, però, non valida per i professionisti o per chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali: in tal caso, la sanzione resta di un importo compreso tra 3.000 e 15.000 euro. Significa che la soglia minima è pari al triplo di quella prevista per chi commette la violazione.

Va detto, però, che sia chi trasgredisce la regola sull’uso dei contanti, sia chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo può beneficiare dell’oblazione, anche se in maniera diversa. Per chi commette l’infrazione, passa da un minimo di 4.000 euro a 2.000 euro. Invece, chi deve comunicare un’irregolarità continuerà a pagare un minimo di 5.000 euro, pari ad 1/3 del massimo.
Uso contanti per stranieri

Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista invece una deroga disciplinata dall’articolo 3 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012. Grazie a essa, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15mila euro. La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato, tra cui l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate e il deposito dell’incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.

Visto su : La legge per tutti

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