€ 0 a € 2.000.000

Altri filtri
Ricerca Avanzata

€ 0 a € 1.000.000

Altri filtri
Risultati della ricerca

Prima casa: prima esenzione dalla TASI.

29 Maggio 2016
Comments:0

Prima casa: prima esenzione dalla TASI.

Abitazione principale: il 16 giugno 20 milioni di prime case saranno graziate dal pagamento della TASI; ecco chi potrà usufruire dell’esenzione.

Dopo la cancellazione della Tasi sulla prima casa, operato dalla legge di Stabilità 2016, arriva il primo appuntamento fiscale in cui i contribuenti si confronteranno con la nuova esenzione Tasi e potranno trarne i relativi benefici: il prossimo 16 giugno, infatti, ben 20 milioni di case, che solo un anno fa avrebbero pagato l’imposta sui servizi indivisibili, saranno graziate per via della nuova esenzione. Ma chi sono i contribuenti fortunati e a quanto ammonta il bonus? Eccolo spiegato qui di seguito in modo sintetico.
Chi non paga la Tasi?

A non pagare la Tasi, beneficiando della relativa esenzione fiscale, sarà l’abitazione principale e le relative pertinenze, queste ultime però entro massimo tre unità immobiliari e purché ciascuna appartenga ad una diversa categoria catastale tra C2, C6 e C7.

Per godere dell’esenzione, l’abitazione principale non deve essere considerata “di lusso” dal Catasto.

Non paga la sua parte di quota della Tasi neanche l’inquilino o il comodatario, purché risieda anagraficamente e dimori nell’immobile detenuto. Questo però non vuol dire che il relativo proprietario non debba pagare.

Non pagano inoltre la Tasi i terreni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli.

Cosa si intende con abitazione principale?

L’abitazione principale (nozione identica a quella relativa ai fini Imu) è l’unità immobiliare nella quale il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Gli immobili assimilati all’abitazione principale

A non pagare la Tasi sono anche gli immobili assimilati all’abitazione principale. I Comuni, con loro regolamenti, hanno assimilato le case non locate, appartenenti a anziani e disabili residenti in istituti di ricovero.

La legge, invece, ha assimilato all’abitazione principale (e pertanto non pagano Tasi) gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale; gli alloggi sociali; la casa coniugale, assegnata dal giudice all’ex coniuge in sede di separazione o divorzio, anche se l’immobile è in comodato, mentre in caso di fabbricato utilizzato in locazione si applicano le regole ordinarie.

All’elenco va aggiunta l’unità immobiliare non locata, né concessa in comodato, appartenente ai cittadini italiani iscritti all’Aire, purché pensionati nel Paese di residenza.

Share

Scrivici, ti rispondiamo presto!

Rimaniamo in contatto

    confrontare