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Box auto: le tasse che deve pagare il proprietario.

25 Aprile 2018
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Box auto: le tasse che deve pagare il proprietario.

Imu, Tasi e imposta sulla spazzatura: ecco le tasse che si pagano sul garage all’interno o all’esterno dell’edificio condominiale. Le detrazioni per la realizzazione del box auto.

Sei proprietario di un box auto o semplicemente lo vuoi realizzare, ma prima di ciò vuoi sapere quali sono le imposte previste dalla legge per chi dispone di un posto ove parcheggiare la propria auto, tanto nell’ipotesi che esso sia all’aperto quanto al chiuso (di solito nel seminterrato dell’edificio condominiale). La normativa prevede delle esenzioni dall’Imu e dalla Tasi, le due imposte collegate alla proprietà degli immobili, ma anche, a determinate condizioni, per la Tari ossia la tassa sui rfiuti. Vediamo dunque quali sono le tasse che deve pagare il proprietario del box auto.

Indice

1 Box auto: si pagano Imu e Tasi?
2 Box auto: si paga la Tari?
3 Detrazioni fiscali per la costituzione di box auto
3.1 Box auto già realizzato
3.2 Spese detraibili

Box auto: si pagano Imu e Tasi?

Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si riferiscono.

Testualmente la norma stabilisce che «per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo». Quindi, il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

L’Imu e la Tasi non si pagano quindi sul box auto (al massimo uno per abitazione). Più in particolare, la legge [1] stabilisce che ai fini dell’IMU e della TASI si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente:

un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;
un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Con riferimento ai box auto, quindi, beneficia del regime fiscale di favore previsto per l’abitazione principale (dall’1.1.2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai contribuenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall’Imu e dalla Tasi) un’unica unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/6.

In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l’Imu e la Tasi va pagata. In generale, quindi, i box auto che non costituiscono delle pertinenze dell’abitazione principale devono scontare l’Imu e la Tasi nei modi ordinari.
Box auto: si paga la Tari?

Sul box auto coperto si paga la Tari, ma solo la componente variabile, quella cioè parametrata alla dimensione del bene; non va calcolata invece la quota fissa [2], quella cioè determinata sul numero di persone che abitano l’immobile. La richiesta di pagamento integrale della Tari (quota fissa + quota variabile) è quindi illegittima.

Secondo una recente sentenza della Cassazione [3], mentre le autorimesse scoperte esterne costituiscono pertinenza dell’abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo, i garage siti all’interno di locali scontano la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell’immobile. Dunque, dato che anche i garage producono rifiuti apprezzabili, il possessore deve pagare la tassa rifiuti a meno che non dimostri i presupposti dell’esenzione e renda l’apposita dichiarazione al Comune.
Detrazioni fiscali per la costituzione di box auto

Per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è possibile beneficiare della detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero edilizio [4]. In particolare, è possibile fruire dell’agevolazione in questione per gli interventi relativi alla realizzazione di:

autorimesse,
o posti auto
pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).

La detrazione spetta anche se l’autorimessa costituisce pertinenza di un’abitazione secondaria.

Dell’agevolazione può usufruire sia il proprietario dell’abitazione (il quale vi potrà provvedere, a seconda dei casi, “in economia” o tramite appalto a terzi delle opere a tal fine necessarie), sia l’impresa di costruzione.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario un vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. Ne consegue che sono compresi nell’ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi, effettuati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico), già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare principale.
Box auto già realizzato

Il Ministero delle Finanze [5] ritiene possibile fruire della detrazione in oggetto anche nell’ipotesi di acquisto:

di un box esterno al condominio nel quale si abita,
anche se detto box o posto auto pertinenziale è già stato realizzato,
sempre che sia resa disponibile l’attestazione dei costi di realizzazione rilasciata dal venditore.

Spese detraibili

La detrazione spetta sulle spese sostenute per la realizzazione delle autorimesse pertinenziali quali:

la progettazione;
l’esecuzione dei lavori;
l’eventuale relazione di conformità degli stessi alle vigenti leggi;
le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori;
gli oneri di urbanizzazione;
la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

Sono invece escluse dalla detrazione le seguenti spese:

i costi sostenuti per l’acquisto dell’area;
l’utile ritraibile dal costruttore-venditore dei posti auto o autorimesse.

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