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Avviso convocazione tardivo: la presenza in assemblea sana il vizio?

21 Novembre 2023
Avviso convocazione tardivo: la presenza in assemblea sana il vizio?
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Condominio: quali regole deve rispettare l’amministratore affinché la convocazione assembleare sia regolare e non invalidi la deliberazione?

Perché un’assemblea condominiale possa ritenersi valida occorre rispettare una serie di norme. Un ruolo fondamentale in tal senso è rivestito dall’amministratore, il quale è responsabile della convocazione dell’adunanza. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: nel caso di avviso di convocazione tardivo, la presenza in assemblea sana il vizio?

Come diremo, la legge impone di avvertire i condòmini con un certo anticipo rispetto al giorno in cui la riunione si terrà. Il mancato rispetto di tale obbligo rende annullabile la deliberazione, con impugnazione che può essere proposta solamente dal diretto interessato, cioè da colui che è stato convocato tardivamente.

Cosa succede, però, se il condomino che ha ricevuto in ritardo l’avviso di convocazione decide ugualmente di comparire e di partecipare alla discussione? Conserva il diritto di impugnare la deliberazione oppure la sua partecipazione equivale a una sanatoria del vizio? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza.

Indice
Avviso di convocazione: entro quanto tempo va notificato?
Come si conteggia il termine di cinque giorni?
Avviso di convocazione tardivo: quali conseguenze?
Avviso di convocazione tardivo: la presenza in assemblea sana il vizio?

Avviso di convocazione: entro quanto tempo va notificato?
Secondo la legge, l’avviso di convocazione contenente, tra le altre cose, la data e l’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno della medesima, deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano [1].

Come si conteggia il termine di cinque giorni?
L’avviso di convocazione deve essere non solo inviato ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione.

Ciò significa che l’amministratore dovrà considerare anche i possibili ritardi del servizio postale, i quali sono in grado di incidere sulla validità della convocazione.

Nell’ipotesi di invio con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenza del destinatario, la data in cui l’avviso è giunto a conoscenza del condomino coincide con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro [2].

Per quanto riguarda il conteggio dei cinque giorni, la Corte di Cassazione ha spiegato che tale termine vada calcolato a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l’adunanza e, pertanto, vada considerato di cinque giorni non liberi prima della riunione [3].

In altre parole, nel calcolo dei cinque giorni non bisogna considerare il giorno dell’assemblea in prima convocazione, mentre deve essere conteggiato il giorno in cui l’avviso è pervenuto alla residenza/domicilio del destinatario.

Se l’assemblea si tiene il 10 del mese, l’avviso di convocazione sarà tempestivamente comunicato se è giunto al destinatario non oltre il giorno 5 dello stesso mese.
Avviso di convocazione tardivo: quali conseguenze?
L’avviso di convocazione notificato tardivamente rende annullabile la deliberazione adottata in assemblea.
Il soggetto legittimato all’impugnazione è solamente il condomino dissenziente o assente perché non ritualmente convocato.

Chi è stato regolarmente convocato, quindi, non potrà impugnare la deliberazione lamentandosi della tardiva (o mancata) convocazione di qualcun altro.

Nemmeno può proporre impugnazione il condomino che, pur essendo stato convocato in ritardo, decide di partecipare e di esprimere parere favorevole.

Avviso di convocazione tardivo: la presenza in assemblea sana il vizio?
Il condomino che, nonostante la convocazione tardiva, decide di prendere parte all’assemblea può ugualmente impugnare la deliberazione oppure la sua presenza costituisce una sanatoria del vizio?

Partiamo dal dato letterale. La legge dice espressamente che «In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».

È quindi chiaro che, a fronte della tardività dell’avviso di convocazione, possano proporre impugnazione solamente i condòmini “penalizzati” dal ritardo, purché:

assenti;
presenti ma dissenzienti.
La giurisprudenza è intervenuta a completare il quadro offerto dalla legge.

Secondo il Tribunale di Bolzano [4], la partecipazione all’assemblea comporta la sanatoria del vizio derivante dalla tardiva (od omessa) convocazione se il condomino non contesta tale situazione; diversamente, se la sua comparizione è volta a far valere la situazione di irregolarità, egli conserva la possibilità di ricorrere all’impugnazione.

Detto in altre parole, il condomino che è stato avvisato tardivamente può ugualmente partecipare all’assemblea; tuttavia, per non perdere il diritto a impugnare la deliberazione nei successivi trenta giorni deve:
far mettere a verbale di aver ricevuto tardivamente l’avviso di convocazione, rendendogli impossibile giungere preparato alla riunione;
esprimere voto sfavorevole alla votazione (elemento del dissenso, previsto direttamente dalla legge). Se invece esprimesse voto favorevole, perderebbe il diritto all’impugnazione.

 

Visto su: La legge per tutti

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