Agevolazione acquisto prima casa, alcuni chiarimenti.
Agevolazione acquisto prima casa, alcuni chiarimenti.
Ha suscitato grande interesse la misura contenuta nella legge di Stabilità che prevede l’agevolazione per l’acquisto della prima casa. Dal 1° gennaio 2016 non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché sia alienata entro un anno. Nel corso di Telefisco 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti.
I contratti interessati dalla nuova disciplina
La nuova disciplina riguarda, oltre che i contratti di acquisto soggetti a imposta proporzionale di registro (per i quali si applicano l’aliquota del 2% oppure quella dell’1,5% se l’acquisto della “prima casa” avviene mediante un leasing abitativo), anche:
– i contratti imponibili a Iva (ove si applica l’aliquota del 4% in luogo dell’aliquota ordinaria del 10%);
– gli acquisti a titolo gratuito (ossia per effetto di successione a causa di morte o di donazione), nei quali l’agevolazione “prima casa” vale ad abbattere alla misura fissa (attualmente stabilita in 200 euro) ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale.
Per quanto riguarda gli acquisti a titolo gratuito, le Entrate hanno sottolineato che nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato deve risultare l’impegno a trasferire entro un anno l’immobile preposseduto.
Gli atti di acquisto devono essere posti in essere dal 1° gennaio 2016
Le Entrate hanno chiarito anche un’altra situazione, quella in cui il contribuente che ha acquistato il 1° ottobre 2015 una casa senza l’agevolazione “prima casa” (non potendola chiedere in quanto titolare di un’altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”) entro il 30 settembre 2016 vende l’abitazione preposseduta (rispettando quindi il termine annuale per la vendita della “prima casa” di cui il contribuente sia già titolare all’atto del nuovo acquisto). In questo caso, l’Agenzia ha spiegato che il contribuente non può chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate per l’acquisto effettuato nel 2015 rispetto al prelievo che sarebbe stato praticato se fosse stata applicata l’agevolazione “prima casa”.
Questo perché la nuova disciplina trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, quindi, per gli atti conclusi prima di tale data non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né spetta un credito d’imposta.
Il credito d’imposta
Per quanto riguarda il credito d’imposta, chi vende una casa acquistata con l’agevolazione “prima casa” e poi, entro un anno, acquista un’altra “prima casa”, beneficia di uno sconto fiscale pari alle imposte pagate in sede d’acquisto della casa poi alienata. Il credito d’imposta spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui egli proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto: all’atto di acquisto del nuovo immobile con l’agevolazione “prima casa” il contribuente può pertanto fruire del credito di imposta per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto.